Rinnovo pds per lavoro subordinato - sussiste requisito disponibilità dell'alloggio anche nel caso di trasferimento presso la residenza del datore come badante
T.A.R. Liguria, sezione seconda, sent. n. 273/2015 del 05/03/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Il Questore di Savona ha disposto la revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato della ricorrente, a motivo del fatto che, risultando irreperibile presso l’indirizzo indicato in sede di istanza di rilascio del p.d.s., non sarebbe più in possesso del requisito consistente nella disponibilità di un alloggio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 100 del 2015, proposto da:
Iryna Lyzhnyk, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Giusto, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. Liguria;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in Genova, viale Brigate Partigiane n. 2;
per l'annullamento
del provvedimento n. 6253/2014, di rigetto del permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2015 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e rilevato che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;
Sentite sul punto le parti costituite;
Rilevato la signora Lyzhnyk Iryna, cittadina ucraina, impugna il decreto 5.6.2014 del Prefetto di Savona, di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il decreto 8.10.2013, con il quale il Questore di Savona ha disposto la revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato della ricorrente, a motivo del fatto che, risultando irreperibile presso l’indirizzo indicato in sede di istanza di rilascio del p.d.s., non sarebbe più in possesso del requisito consistente nella disponibilità di un alloggio;
Rilevato che il presupposto del provvedimento di revoca si rivela nei fatti errato sulla scorta della documentazione prodotta in atti dalla ricorrente (docc. b, c, d, e delle produzioni 13.2.2015 di parte ricorrente), dalla quale risulta che, alla data del 5.6.2014 (data di adozione della decisione sul ricorso gerarchico), ella era da tempo (1.3.2014) titolare di un rapporto di lavoro subordinato con mansioni di badante con la signora Baglietto Alma, nella cui abitazione risiedeva in Quiliano, via Faia n. 20;
Ritenuto pertanto che il ricorso sia fondato e che, in ragione dell’imputabilità alla ricorrente della omessa considerazione degli elementi di fatto sopravvenuti che consentono – ex art. 5 comma 5 D. Lgs. n. 286/1998 – il rilascio del titolo di soggiorno, sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ritenuto altresì che, alla luce dell’esito della lite, dell’autocertificazione in data 30.1.2015 e della ulteriore produzione documentale, sussistano altresì le condizioni per l’ammissione dell’interessata – ex art. 126 comma 3 D.P.R. n. 115/2002 - al gratuito patrocinio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Ammette la ricorrente al gratuito patrocinio;
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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