Da detta documentazione – relativa a pochi mesi lavorativi – non si evince il possesso del reddito minimo necessario per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, nondimeno ritiene il Collegio che detta documentazione avrebbe dovuto essere valutata dalla Questura, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 286/98, sotto il profilo prognostico.