Rinnovo pds – l'assenza per accudire il figlio nel Paese di origine è provata, se la Questura non verifica l'esistenza del rapporto di parentela
TAR Lombardia, sez. IV, sent. n. 2667/2013 del 03/12/2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 95 volte dal 24/04/2014
La determinazione sfavorevole al rinnovo è stata assunta sulla base dell’accertamento del superamento del periodo massimo di permanenza continuativa al di fuori del territorio nazionale, avendo trascorso lo straniero circa 13 mesi in Egitto per assistere il figlio.
L’Amministrazione non ha proceduto ad effettuare le indagini istruttorie relative a tale rapporto di parentela, assumendo che tale onere ricadesse esclusivamente sull’interessato, ma con tale comportamento essa non si è attenuta al cosiddetto “dovere di soccorso istruttorio”, che può ravvisarsi ogni qualvolta, in costanza di documentazione irregolare ma esistente, sussista l’esigenza di accertare l’effettiva esistenza di requisiti o di circostanze di fatto dichiarate dall’interessato ma non del tutto comprovate.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1232 del 2012, proposto da:
Abdelalim Abdelalim Youssef Ali Mandour, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Gorgoglione, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Regina Margherita, 30;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Lodi, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Questore di Lodi, notificato al ricorrente in data 22.03.2012, portante rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno n. ITA42602BC di durata biennale, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Lodi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2013 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso e con i motivi con lo stesso dedotti l’istante ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale l’amministrazione intimata ha disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno di cui lo stesso era titolare per superamento del periodo massimo di permanenza continuativa al di fuori del territorio nazionale senza idonea giustificazione.
A sostegno del proprio ricorso l’istante ha dedotto, sostanzialmente, l’omessa valutazione da parte dell’amministrazione della gravità dei motivi che lo avrebbero costretto alla permanenza in Egitto per circa 13 mesi, dovuti ad un preoccupante aggravarsi delle condizioni di salute del figlio, affetto da -OMISSIS-, mentre il rapporto di lavoro dal medesimo instaurato non verserebbe in alcuna condizione critica.
Si è costituita l’amministrazione intimata, che ha chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.
Con ordinanza n. 452/2013 del 19 aprile 2013 la sezione ha accolto l’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato formulata dal ricorrente.
All’udienza pubblica del 14 novembre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Deve, innanzitutto, osservarsi che la determinazione sfavorevole per l’interessato è stata assunta sulla base dell’accertamento del superamento del periodo massimo di permanenza continuativa al di fuori del territorio nazionale, avendo trascorso lo straniero circa 13 mesi in Egitto.
Ai sensi dell’art. 13, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999, infatti: “Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi”.
Dall’esame degli atti concernenti la fase istruttoria posta a fondamento dell’emissione del provvedimento impugnato si evince che la documentazione prodotta dall’istante a giustificazione di tale condotta, consistente in certificazione medica in lingua araba e relativa traduzione che attestava -OMISSIS-, non è stata ritenuta valida perché non supportata dalla prova del rapporto di filiazione che legava l’interessato al minore.
Nonostante diverse sollecitazioni istruttorie da parte di questo collegio, l’Amministrazione non ha proceduto ad effettuare le indagini istruttorie relative a tale rapporto di parentela, assumendo che tale onere ricadesse esclusivamente sull’interessato.
Il collegio ritiene che, con tale comportamento, l’amministrazione non si sia attenuta al cosiddetto “dovere di soccorso istruttorio”, che può ravvisarsi ogni qualvolta, in costanza di documentazione irregolare ma esistente, sussista l’esigenza di accertare l’effettiva esistenza di requisiti o di circostanze di fatto dichiarate dall’interessato ma non del tutto comprovate.
Il "dovere di soccorso istruttorio", previsto in via generale dall'art. 6, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale le amministrazioni possono invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, è subordinato, dunque, alla sola esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali (Cons. di Stato, sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6248).
Pur se applicato più frequentemente nel settore delle procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, l’istituto deve, dunque, considerarsi di generale applicazione, rispondendo ad esigenze di tutela della partecipazione del privato al procedimento amministrativo nei casi di irregolarità di documenti comunque ritualmente presentati in sede procedimentale. L’unico limite all’applicazione dell’istituto deriva, quindi, dalle ipotesi di vere e proprie omissioni documentali.
Alla luce di quanto appena affermato, nella fattispecie in questione l’amministrazione avrebbe dovuto fornire di certo applicazione al soccorso istruttorio.
In presenza, infatti, di un principio di prova consistente nella documentazione che attestava la ricorrenza di -OMISSIS- che avevano costretto il ricorrente ad una lunga permanenza al di fuori del territorio nazionale, nonché di certificazione medica in lingua araba con relativa traduzione in italiano che attestava che lo straniero era stato continuamente -OMISSIS-, sussisteva certamente il dovere dell’amministrazione di supplire alle carenze documentali effettuando il supplemento istruttorio necessario.
Risulta, dunque, accertata l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione intimata, conseguendone la fondatezza del gravame.
Per le suesposte considerazioni, il ricorso va accolto, e, per l’effetto, va disposto l’annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione intimata alla rifusione delle spese di giudizio in favore del difensore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 1000,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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