Rinnovo p.d.s. per lavoro autonomo, il limite di reddito non è quello dell'esenzione dalla spesa sanitaria, ma quello più basso dell'assegno sociale
Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 2495/16 del 28/04/2016
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 117 volte dal 26/11/2018
Dall’interpretazione non solo letterale, ma anche sistematica di tali disposizioni, si evince in modo chiaro che la disciplina dettata dall’art. 26 del D.Lgs. n. 286/98, con riferimento – in particolare – ai requisiti reddituali, si riferisce all’ingresso del cittadino straniero in Italia e dunque riguarda il rilascio del primo permesso di soggiorno.
Tali disposizioni devono essere coordinate con la disposizione recata dall’art. 39, comma 3, del d.P.R. 394 del 1999, che prevede – quanto ai requisiti reddituali necessari per poter svolgere l’attività di lavoro autonomo in Italia - la disponibilità « di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all’assegno sociale».
Tale disposizione, quindi, introduce un diverso e più basso limite reddituale rispetto a quello previsto dall’art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 286 del 1998 per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, equiparandolo a quello individuato per il lavoro subordinato.
La diversità di regime per le due fattispecie non è né illogica né irrazionale, perché il legislatore ha ritenuto che la situazione economica e finanziaria di un soggetto che entri in Italia per la prima volta - per intraprendere l’attività imprenditoriale, commerciale o artigianale senza disporre di alcun preventivo radicamento nel territorio nazionale - deve essere connotata da una maggiore disponibilità economica, in quanto il cittadino straniero incontra sicuramente maggiori difficoltà – che comportano anche maggiori oneri economici – per l’inserimento nel contesto sociale ed economico del paese di destinazione, rispetto ad un soggetto già radicato in Italia, che intenda semplicemente continuare la pregressa attività di lavoro autonomo o passare ad essa dalla precedente attività di lavoro subordinato.
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Avv. Francesco Lombardini
Avv. Francesco Lombardini - Studio Legale Cesena | Immigrazione | Penale | Civile - Cesena, FC
Cerca il tuo avvocatoFiltra per
Altri 1588 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Rinnovo permesso, il ritardo nel decidere sulla domanda può impedire allo straniero di ottenere il reddito necessario al...
[New]
Letto 0 volte dal 14/03/2024
-
Per il rinnovo del permesso, si possono usare anche i redditi avuti dopo il provvedimento negativo della Questura
[New]
Letto 0 volte dal 14/03/2024
-
Rinnovo permesso se rapporto di lavoro ritenuto falso in base a dichiarazioni datore di lavoro, però non considerate nel...
[New]
Letto 0 volte dal 14/03/2024
-
Domanda di asilo: se un familiare ha già fatto domanda in Italia, anche la tua richiesta va presentata in Italia
[New]
Letto 0 volte dal 14/03/2024
-
La domanda di sanatoria va accolta se i contributi sono stati pagati, anche se il datore non ha aperto una posizione con...
[New]
Letto 0 volte dal 14/03/2024