Permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, spetta alla moglie se ce l'ha il marito, anche se lei non ha i cinque anni di residenza
T.A.R. Lazio, sezione prima, sent. n. 341/2015 del 19/03/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 97 volte dal 14/07/2016
Il ricorso deve ritenersi fondato alla luce degli specifici precedenti con i quali la Sezione ha aderito all’orientamento per cui “Una volta che il requisito della residenza quinquennale nel territorio nazionale risulti già soddisfatto dal coniuge extracomunitario e questi abbia ottenuto il titolo di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo,il questore non può negare il rilascio al coniuge.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 157 del 2015, proposto da Shaymaa Hussein Mohamed Hassaan, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Minotti e Maurizio Federico, con domicilio eletto presso T.a.r. Lazio Sezione di Latina, ex lege in Latina, alla Via A. Doria, n. 4;
contro
Questura di Frosinone, Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento, previa sospensione
del provvedimento prot. n. Cat. A.12/2003 del 13 gennaio 2015 di rigetto istanza per rilascio della carta di soggiorno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Frosinone e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che con atto notificato il 6/2/2015, depositato il 4/3/2015, la ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe indicato di rigetto dell’istanza per rilascio della carta di soggiorno;
Considerato che il motivo del diniego risiede nella circostanza per la quale l’interessata non avrebbe “compiuto i 5 anni di stabile residenza nel T.N.”;
Visti gli atti di giudizio dai quali emerge che, ad esito del preavviso di diniego, l’interessata ha partecipato di esser coniugata con soggetto a sua volta titolare della carta di lungo periodo quindi che il requisito ritenuto mancante sarebbe soddisfatto dal coniuge;
Considerato che il ricorso deve ritenersi fondato alla luce degli specifici precedenti (nn. 844 del 6.10.2014 e 872 del 13.10.2014) con i quali la Sezione ha aderito all’orientamento per il quale “Una volta che il requisito della residenza quinquennale nel territorio nazionale risulti già soddisfatto dal coniuge extracomunitario e questi abbia ottenuto il titolo di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, il questore non può negare il rilascio del medesimo titolo alla consorte in quanto, ai sensi dell’art. 9, d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286, una volta rilasciato tale titolo al capofamiglia, il beneficio compete senz’altro ai familiari aventi titolo al ricongiungimento, in primis al coniuge non legalmente separato, anche se non possiedono, personalmente, il requisito della permanenza quinquennale.” (T.A.R. Torino (Piemonte) sez. II, 14/03/2013, n. 323);
Considerato che per dette ragioni la domanda è fondata e che un tale esito implica, come per legge, anche la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato diniego.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila,00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015, con l’intervento dei magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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