Permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, il mancato pagamento dei contributi non esclude il possesso di redditi sufficienti se tasse pagate
TAR Emilia Romagna, sezione prima, sent. n. 1219/2014 del 27/11/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 155 volte dal 27/10/2015
Il ricorrente, residente in Italia da circa trent’anni, richiedeva il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo che veniva rigettato, unitamente anche al possibile rinnovo del permesso di soggiorno già in suo possesso, per non essere stati versati i contributi previdenziali connessi ai redditi denunciati che, secondo il Questore, non consentivano di valutare tali redditi.
Lamenta che il mancato versamento dei contributi previdenziali non costituiva un requisito negativo ai fini della concessione del permesso, né poteva far dubitare della saldezza della sua posizione economica, avendo regolarmente pagato le tasse sui redditi conseguiti.
Non vi sono pertanto ragioni per non concedere il permesso per soggiornanti di lungo periodo al ricorrente che ha dimostrato di possedere tutti i requisiti per godere del connesso status.
----
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1023 del 2014, proposto da:
Mohammed Eddahbi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Matteo Totta, Francesco Bassini, con domicilio eletto presso l’avv. Matteo Totta in Bologna, Via Tagliapietre 16;
contro
Ministero dell'Interno, Questore di Bologna, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Bologna, Via Guido Reni 4;
per l'annullamento
del provvedimento emesso in data 06.06.14 con il quale la Questura di Bologna ha rigettato la richiesta di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo nonché di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2014 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, residente in Italia da circa trent’anni, richiedeva il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo che veniva rigettato, unitamente anche al possibile rinnovo del permesso di soggiorno già in suo possesso, per non essere stati versati i contributi previdenziali connessi ai redditi denunciati che, secondo il Questore, non consentivano di valutare tali redditi ai fini di una regolare integrazione.
Nell’unico motivo di ricorso lamenta che il mancato versamento dei contributi previdenziali non costituiva un requisito negativo ai fini della concessione del permesso, né poteva far dubitare della saldezza della sua posizione economica, avendo regolarmente pagato le tasse sui redditi conseguiti.
In ogni caso aveva provveduto alla regolarizzazione della sua posizione contributiva e ciò doveva essere valutato come elemento sopravvenuto ai sensi dell’art. 5, comma 5, D.lgs. 286/1998.
Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente, presente da molti anni sul territorio nazionale, esercita da sempre un’attività di lavoro autonomo ed ha ottenuto nel tempo il ricongiungimento del proprio nucleo familiare composto dalla moglie e da due figli.
Non ha precedenti penali, se si esclude il reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza e dispone di redditi largamente superiori al minimo previsto e cioè dall’equivalente dell’assegno sociale INPS.
Il motivo della mancata concessione del beneficio risiede nel difetto della regolarizzazione della sua posizione previdenziale, cui il ricorrente ha provveduto recentemente.
Non vi sono pertanto ragioni per non concedere il permesso per soggiornanti di lungo periodo al ricorrente che ha dimostrato di possedere tutti i requisiti per godere del connesso status.
Il ricorso va, pertanto, accolto, ma avendo regolarizzato solo recentemente la sua posizione contributiva, appare equo disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Italo Caso, Consigliere
Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1594 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Diritto al rinnovo del permesso di soggiorno anche dopo una condanna per violenza sessuale
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per taccheggio non impedisce il rilascio del permesso di soggiorno
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per ricettazione non impedisce la regolarizzazione del lavoratore straniero
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Si può convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso per lavoro subordinato?
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Rinnovo permesso, il ritardo nel decidere sulla domanda può impedire allo straniero di ottenere il reddito necessario al...
Letto 0 volte dal 14/03/2024