Permesso di soggiorno per motivi umanitari: il potere discrezionale della Questura non è illimitato
Tribunale Civile di Roma, Sezione Prima, Ordinanza del 18 novembre 2011
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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massima: sia pur debba ritenersi sussistente in capo alla questura una discrezionalità nella concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari all'esito del diniego della protezione internazionale da parte dell'autorità competente, la stessa deve trovare il suo limite nella normativa nazionale e internazionale e, nella specie, nelle disposizioni fondamentali ed inderogabili da parte dello stato sancite dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, ratificata dalla legge n. 848/1955).
Tribunale di Roma
Prima sezione civile
a scioglimento della riserva assunta nel procedimento ante causam ex artt. 700 cpc e 669 bis cpc [...]
PREMESSO
Il ricorrente ha spiegato ricorso ex art. 700 cpc al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità o comunque l'annullamento del provvedimento emesso dalla questura di Milano e notificatogli in data 3.6.2011 con il quale gli è stata rigettata l'istanza di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/98, sebbene la competente commissione territoriale abbia ritenuto di trasmettere gli atti alla detta autorità "per l'eventuale rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari".
A tal fine ha evidenziato, quanto al fumus boni iuris, la fondatezza della propria domanda, attesa la sussistenza dei gravi pericoli di violenza e persecuzione cui andrebbe incontro in caso di rientro in Egitto, suo paese di origine, in quanto transessuale e, quanto al periculum in mora, l'urgenza di provvedere in relazione al pregiudizio imminente ed irreparabile cui andrebbe incontro in caso di espulsione a causa del provvedimento impugnato (contenente l'invito ad allontanarsi dal territorio nazionale entro 15 dalla notifica).
In particolare, ha evidenziato, quanto al primo aspetto, la violazione, da parte della questura, dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nella parte in cui prevede il divieto di tortura o sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti, norma di carattere assoluto ed inderogabile, nemmeno in presenza dei motivi di pericolosità sociale posti a fondamento del provvedimento impugnato ed a prescindere dal tipo di reato commesso.
Ha comunque concluso domandando di ordinare alla questura di rilasciare il negato permesso per motivi umanitari.
[...]
OSSERVA
In via pregiudiziale, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario adito, trattandosi di fattispecie analoga a quella oggetto di esame da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 11535/2009, secondo la quale "Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull'impugnazione del provvedimento del Questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari richiesto ex art. 5, sesto comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, all'esito del rigetto, da parte della Commissione Territoriale competente, della domanda di riconoscimento dello "status" di rifugiato" (si veda anche, nello stesso senso, Cass., SSUU., n. 19393/2009).
Ciò premesso, la domanda cautelare deve essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Sussistono, nella fattispecie, i presupposti dell'intentato ricorso per provvedimento d'urgenza ex art. 700 cpc quali l'evidente fondatezza, in base ad una sommaria delibazione, del diritto vantato e della pretesa oggetto dell'eventuale giudizio di merito, cui il ricorso ex art. 700 cpc è strumentale (fumus boni iuris) e la minaccia di un pregiudizio imminente e irreparabile al diritto del ricorrente durante il tempo necessario a farlo valre in via ordinaria (periculum in mora).
Relativamente al primo dei menzionati requisiti, devono ritenersi fondate le deduzioni dell'odierno ricorrente, atteso che sia pur debba ritenersi sussistente in capo alla questura una discrezionalità nella concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari all'esito del diniego della protezione internazionale da parte dell'autorità competente, la stessa deve trovare il suo limite nella normativa nazionale e internazionale e, nella specie, nelle disposizioni fondamentali ed inderogabili da parte dello stato sancite dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, ratificata dalla legge n. 848/1955).
In particolare, come evincibile anche dalla menzionata giurisprudenza di legittimità, sebbene la valutazione della commissione territoriale in materia di protezione internazionale ormai si estenda anche alla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria, residua tuttavia all'amministrazione un margine di discrezionalità nel rilascio del relativo permesso di soggiorno in relazione alle sue specifiche competenze, specie quelle inerenti la pericolosità sociale del richiedente e la sua eventuale pregressa condotta criminosa.
In tale prospettiva dunque la questura di Milano ha esaminato la situazione personale del ricorrente, ritenendo che i suoi precedenti penali e la sua condotta di vita non gli consentano di ottenere quanto richiesto e proposto dalla commissione.
Ebbene, l'esistenza della richiamata normativa sovranazionale (in particolare, l'art. 3 della CEDU, rubricato "divieto di tortura", prevede che "Nessuno può essere sottoposto a torture nè a pene o trattamenti inumani o degradanti"), ratificata nel nostro ordinamento con legge dello stato, non consente tuttavia, nel caso di specie, il diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
È infatti evincibile dalla documentazione allegata che in Egitto, paese di origine del ricorrente (cfr. Copia del passaporto egiziano allegata in atti), sono gravi e diffuse le discriminazioni e le persecuzioni nei confronti delle persone omosessuali e transessuali, spesso incriminate per il delitto di "dissolutezza abituale" previsto dalla vigente normativa, peraltro punito con la pena detentiva da tre mesi a tre anni (si legge in particolare nella detta documentazione tratta da fonti autorevoli quale rapporti di Amnesty International o redatti da altra autorità governativa, che numerosi omosessuali sono stati, dopo l'arresto per il crimine indicato, ricattati, trattenuti e torturati e sottoposti coattivamente ad accertamenti sanitari degradanti ed invasivi, anche per HIV, oltre che denunciati per "dissolutezza abituale").
Del resto, lo stesso ricorrente ha dichiarato, in sede di interrogatorio libero, di essere stato denunciato dal padre, in quanto omosessuale, alle autorità locali prima del suo allontanamento dal paese di origine.
Ancor più grave appare la condizione attuale del ricorrente, il quale, successivamente al suo arrivo in Italia, ha maturato un'identità transessuale, sottoponendosi a cure ormonali e farmacologiche, oltre che ad interventi chirurgici, che lo rende anche nell'aspetto facilmente identificabile a causa delle sue sembianze femminili.
La stessa Commissione Territoriale di Milano, invero, nel provvedimento di rigetto della protezione internazionale del 1.7.2010 ha ritenuto che "nel caso in esame ricorrano gravi motivi di carattere umanitario, tenuto conto del rischio di subire violenza in caso di rimpatrio".
A fronte di siffatta situazione personale, nonchè del descritto contesto giuridico e socio-culturale del paese di origine, dunque, la pericolosità sociale rilevata nel provvedimento impugnato deve cedere di fronte alla superiore esigenza di tutela della persona umana e della sua dignità sancita dalla normativa interna ed internazionale sopra richiamata.
Sussiste infine il presupposto del periculum in mora, atteso che i tempi connessi allo svolgimento del giudizio volto all'impugnazione del provvedimento sfavorevole possono configurare l'imminenza e l'irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, al momento privo di permesso di soggiorno, illegittimamente soggiornante sul territorio dello stato e conseguentemente esposto a continui fermi ed al connesso rischio di rimpatrio.
Nel senso indicato, pertanto, il ricorso deve essere accolto.
[...]
P.Q.M.
dichiara l'illegittimità del decreto di rigetto del permesso di soggiorno per motivi umanitari [...] con il conseguente rilascio del relativo permesso di soggiorno in favore del ricorrente.
[...]
Roma, 18/11/2011
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