Non si può revocare il permesso di soggiorno per regolarizzazione 2009 se dopo due anni si scopre che il certificato medico del datore non era idoneo a dimostra
TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, sent. n. 335/2014 del 27/03/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 96 volte dal 28/05/2014
L’esponente si è avvalso di un certificato medico che risulta essere genuino, e tuttavia racchiude un’attestazione la quale – ex post – è risultata inidonea a comprovare “una tale limitazione dell’autosufficienza da rendere indispensabile l’assunzione di personale badante”.
Merita tutela la posizione di coloro che in buona fede hanno legittimamente ed incolpevolmente confidato su un provvedimento amministrativo che ha prodotto effetti favorevoli consolidatisi nel tempo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1006 del 2013, proposto da:
Daljinder Singh, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Campostrini, con domicilio eletto presso Paolo Campostrini in Brescia, Via Inganni, 11 (c/o Avv. Zaniboni);
contro
Questura di Brescia, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
DEL DECRETO QUESTORILE IN DATA 23/3/2012, DI ANNULLAMENTO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI IN ESITO ALL’EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Brescia;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Evidenziato:
- che l’esponente si è avvalso di un certificato medico che risulta essere genuino, e tuttavia racchiude un’attestazione la quale – ex post – è risultata inidonea a comprovare “una tale limitazione dell’autosufficienza da rendere indispensabile l’assunzione di personale badante”;
- che, in presenza di un documento autentico, affiora il principio dell’affidamento di chi ha usufruito del permesso per oltre 2 anni e mezzo (dal rilascio del primo titolo fino al 30/7/2013, data di notifica del provvedimento impugnato);
- che merita tutela la posizione di coloro che in buona fede hanno legittimamente ed incolpevolmente confidato su un provvedimento amministrativo che ha prodotto effetti favorevoli consolidatisi nel tempo;
Tenuto conto:
- che sul punto si richiamano le statuizioni contenute nella sentenza breve di questa Sezione 20/2/2013 n. 188;
- che in termini generali, il procedimento per l’adozione del permesso di soggiorno ha carattere vincolato, mentre l’iter attivato per l’autotutela ha carattere discrezionale, e le cause ostative correlate all’originario rilascio non sono assolutamente vincolanti, dovendosi tener conto del disposto dell’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 286/98 e cioè dell’eventuale sopravvenienza di nuovi elementi che consentano l’emissione del titolo (Consiglio di Stato, sez. VI – 15/6/2010 n. 3760, sulle condizioni ostative alla regolarizzazione di cui alla L. 189/2002, con riflessioni estensibili a quelle previste con il D.L. 1/7/2009 n. 78 conv. in L. 3/8/2009 n. 102);
- che la scoperta di una causa ostativa, dopo che il cittadino extracomunitario è stato in Italia per un periodo di tempo in base ad un titolo efficace, non assume valore assoluto e vincolante, ma può condurre alla revoca del precedente permesso (ovvero al rifiuto del rinnovo) soltanto dopo una valutazione complessiva della situazione comprendente l'attualità (Consiglio di Stato, sez. VI – 27/7/2010 n. 4887);
- che la pronuncia da ultimo citata ha affermato che questo orientamento scaturisce da un'interpretazione logica e razionale dell'art. 5 comma 5 sopra menzionato (si pensi al caso in cui la scoperta avvenga dopo un lungo lasso di tempo, la causa ostativa sia connessa a un fatto di modesto rilievo, il cittadino straniero abbia formato una famiglia, svolga un lavoro, abbia sempre pagato le imposte, e sia del tutto inserito nella società italiana) e che possono venire in rilievo diritti inviolabili, quali i diritti della famiglia e il diritto al lavoro e diritti fondamentali quali il diritto di libera circolazione soggiorno (cfr. art 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo);
- che l’esame dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno deve scaturire, data la conoscenza della causa ostativa al rilascio del permesso originario, dalla ponderazione dei due elementi: l'interesse pubblico alla rimozione dell’atto autorizzativo (conseguente alla presa cognizione dell’insufficienza del certificato) e la posizione dell'interessato, che potrebbe trarre rinforzo dalla sopravvenienza di nuovi elementi nel tempo durante il quale ha vissuto sul territorio nazionale (fruendo del detto permesso nel frattempo anche rinnovato);
Atteso:
- che, in esito all’ordinanza cautelare di accoglimento n. 653 depositata il 19/12/2013, la Questura di Brescia ha effettuato un approfondimento istruttorio sull’attività lavorativa medio tempore svolta dal ricorrente;
- che la relazione depositata il 21/3/2014 dà conto dell’instaurazione di 3 rapporti di lavoro come collaboratore familiare, tra il 2009 e il 2013 (l’ultimo impiego è cessato per dimissioni il 15/2/2014);
- che a questo punto lo Sportello Unico per l’immigrazione è tenuto a prendere in considerazione l’attività lavorativa espletata nel corso della permanenza in Italia (che risulta effettivamente prestata, in disparte eventuali violazioni delle leggi fiscali), per poi assumere la ri-determinazione conseguente;
- che è salva la necessità di esperire accertamenti ulteriori presso i datori di lavoro per appurare la veridicità dei rapporti dichiarati;
- che, oltre alle circostanze riferite, nel giudizio di bilanciamento la Questura dovrà prendere in considerazione la posizione attuale del ricorrente, il quale ha l’onere di attivarsi per reperire in tempi rapidi una nuova occupazione e dovrà permettere all’autorità di rintracciarlo per ogni necessità presso un preciso luogo di residenza;
- che il gravame è fondato e deve essere accolto ai fini di un riesame, da compiere con le modalità appena descritte;
- che le spese di giudizio possono essere compensate, alla luce della vicenda sottesa nella quale l’originaria istanza ha fatto sorgere (sia pure ex post) alcuni dubbi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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