E’ accolto l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere annullato il provvedimento col quale il Questore ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno, a causa unicamente della condanna riportata in materia di stupefacenti. Nel caso di specie – stante la permanenza dell’attuale appellante sul territorio nazionale quanto meno dall’anno 2003 associata alla presenza di coniuge nonché di figlia minore nata in Italia – deve escludersi che il diniego di rinnovo di permesso di soggiorno consistesse in una attività strettamente vincolata, residuando invece plurimi spazi di discrezionalità, in particolare riguardanti la valutazione degli elementi afferenti all’unità familiare e alla durata del soggiorno nel territorio nazionale in uno con quella della pericolosità sociale dell’interessato con specifico riferimento al momento di adozione della determinazione sull’istanza di rinnovo, quindi tenuto conto del tempo del commesso reato, del grado della sua oggettiva gravità, della condotta successiva e di ogni altro opportuno indice.