No all'archiviazione della domanda di regolarizzazione colf/badanti se la convocazione al datore è rimasta in giacenza presso l'ufficio postale
TAR Toscana, Sezione Seconda, Sentenza del 9 novembre 2011, n. 1654
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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massima: il ricorso è da ritenere fondato sotto l’assorbente profilo della violazione dell’art. 10 bis della legge 241 del 1990, dovendo l’Amministrazione dare preavviso al soggetto dichiarante dell’archiviazione, non concretando di per sé, la compiuta giacenza della raccomandata contenente l’unico avviso di convocazione inviato, la fattispecie della mancata presentazione senza giustificato motivo alla quale il comma 7 dell’art. 1 ter del d.l. n. 78 del 2009 fa seguire l’archiviazione del procedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
del decreto del Dirigente dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Pisa Prot. n. P-PI/L/N/2009/103132 del giorno 6 luglio 2010 con cui si dispone l'archiviazione della domanda di emersione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 1-ter L. 102/2009, e di ogni altro atto e provvedimento connesso, presupposto e consequenziale.
[...]
Ritenuto che con ricorso notificato in data 26.8.2011 e depositato in data 16.9.2011 parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di archiviazione della dichiarazione di emersione [...];
Ritenuto che con due motivi di ricorso viene dedotta la violazione delle norme della legge 241 del 1990 che riguardano l’obbligo per la P.A. di concludere il procedimento e di comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, nonché la mancata convocazione dello straniero e l’invio dell’avviso al precedente indirizzo di residenza del datore di lavoro nel frattempo mutato;
[...]
Ritenuto che il ricorso è da ritenere tempestivo avuto riguardo al fatto che il ricorrente non era destinatario del provvedimento di archiviazione e che il ritiro dell’atto in sede di accesso da parte del legale del ricorrente non equivale a conoscenza del provvedimento medesimo da parte del ricorrente (cfr. in ultimo TAR Veneto, sez. I^, 5.8.2009 n. 2314);
Ritenuto che nel merito il ricorso è da ritenere fondato sotto l’assorbente profilo della violazione dell’art. 10 bis della legge 241 del 1990, dovendo l’Amministrazione dare preavviso al soggetto dichiarante dell’archiviazione, non concretando di per sé, la compiuta giacenza della raccomandata contenente l’unico avviso di convocazione inviato, la fattispecie della mancata presentazione senza giustificato motivo alla quale il comma 7 dell’art. 1 ter del d.l. n. 78 del 2009 fa seguire l’archiviazione del procedimento;
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
[...]
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 [...]
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