Illegittimo il diniego di rinnovo motivato con la falsità della documentazione sul rapporto di lavoro
TAR Lombardia, Sezione Quarta, Sentenza del 1° dicembre 2011, n. 3006
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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E’ illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato sulla non veridicità della documentazione relativa al rapporto di lavoro. La presentazione della documentazione di un datore di lavoro che risulta inesistente o coinvolto in pratiche di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina non è per di sé indicativa di un coinvolgimento del lavoratore extracomunitario in tali pratiche. Avviene sovente che datori di lavoro senza scrupoli approfittino della situazione di bisogno di questo tipo di lavoratori facendoli lavorare in nero e fornendogli poi a richiesta documentazione di soggetti fittizi allo scopo di documentare all’Amministrazione l’esistenza di un rapporto di lavoro evitando così in genere di versare i contributi previdenziali. Per tali ragioni la circostanza di aver presentato documentazione relativa ad un falso datore di lavoro non è di per sé ostativa alla concessione di un rinnovo quando poi sia seguita dalla sottoscrizione di un nuovo contratto di soggiorno che attesta l’esistenza di una regolare attività lavorativa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento, previa sospensione,
del decreto n. 32597/2010. Imm. emesso in data 24.3.2011.dal Questore della Provincia di Milano, notificato al ricorrente in data 29.7.2011, portante rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno 74571AN,rilasciato dalla Questura di Milano il 1-7-2008 con scadenza 30.06.2010;
[...]
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe che aveva respinto l’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro subordinato ritenendo che la documentazione relativa al rapporto di lavoro fosse non veritiera tanto da comportare una denuncia dello straniero per il reato di cui all’art. 5,comma 8 bis, D.lgs. 286\98.
Nell’unico motivo di ricorso si censura la circostanza che la presentazione della documentazione poi sequestrata sia stata ritenuta un reato poiché essa era frutto di una truffa posta in essere nei confronti del ricorrente che aveva effettivamente lavorato presso un’impresa edile non conoscendo esattamente la reale denominazione del soggetto giuridico per cui operava e non avendo ricevuto tutta la retribuzione al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
In virtù di tale situazione la richiesta di rinnovo era stata modificata in permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Successivamente veniva assunto da una cooperativa e pertanto l’amministrazione non ha tenuto conto del fatto sopravenuto.
[...]
La presentazione della documentazione di un datore di lavoro che risulta inesistente o coinvolto in pratiche di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina non è di per sé indicativa di un coinvolgimento del lavoratore extracomunitario in tali pratiche.
Avviene spesso che datori di lavoro senza scrupoli approfittino della situazione di bisogno di questo tipo di lavoratori facendoli lavorare in nero e fornendogli poi a richiesta documentazione di soggetti fittizi allo scopo di documentare presso la Questura l’esistenza di un rapporto di lavoro evitando così in genere di versare i contributi previdenziali.
Peraltro il ricorrente nella sua denuncia-querela ha fornito degli elementi concreti che potevano condurre ad identificare i soggetti con cui aveva avuto contatti.
Per tali ragioni la circostanza di aver presentato documentazione relativa ad un falso datore di lavoro non è di per sé ostativa alla concessione di un rinnovo quando poi sia seguita dalla sottoscrizione di un nuovo contratto di soggiorno che attesta l’esistenza di una regolare attività lavorativa come nel caso di specie è stato documentato dal ricorrente attraverso la produzione del contratto e delle buste paga ricevute in questi mesi.
Il provvedimento deve essere pertanto annullato per consentire all’amministrazione di svolgere i nuovi accertamenti relativamente al nuovo datore di lavoro.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
[...]
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2011 [...]
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