E' opportuno osservare come, lungi dall'attuare un riconoscimento dello status matrimoniale, la soluzione adottata dal D. Lgs. 30/2007 appaia comunque conforme all'esigenza di dare attuazione al "diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia" riconosciuto all'unione affettiva tra due persone dello stesso sesso dall'art. 2 Cost. (cfr. Corte Costituzionale n. 138/2010), che sarebbe certamente impedito in radice in ipotesi di negazione del diritto a proseguire la relazione affettiva dopo il trasferimento in Italia. In carenza di una "disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia", il riconoscimento del diritto di soggiornare nel territorio dello Stato appare così certamente in linea con gli indirizzi giurisprudenziali che da tempo hanno riconosciuto a tale unione rilevanza giuridica in specifici ambiti.