Illegittimo diniego di rinnovo pds attesa occupazione chiesto prima della scadenza del termine di sei mesi
TAR Lombardia, Sezione Quarta, Sentenza del 17 gennaio 2012, n. 170
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 577 volte dal 09/04/2012
E’ illegittimo il provvedimento, che ha disposto il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno richiesto per attesa occupazione, prima che fosse decorso il termine riconosciuto dalla legge allo straniero per trovare una nuova occupazione. Ciò, in contrasto con quanto previsto dall’art. 37 del D.P.R. n. 394/1999 che, in attuazione della previsione recata dall’art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286/1998, attribuisce al lavoratore “migrante” un trattamento identico a quello dei cittadini nazionali, con l’unico correttivo che l’operatività del sistema agevolativo del reperimento di una nuova occupazione è limitata nel tempo, cioè soggetta ad un termine che, risultando “ragionevole” rispetto allo scopo perseguito (il reinserimento nel mondo del lavoro), garantisce un adeguato livello di tutela.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento, previa sospensione,
del decreto [...] dal Questore della Provincia di Milano [...] di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente per motivi di lavoro subordinato, attesa occupazione;
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugnava il mancato rinnovo del permesso di soggiorno richiesto per attesa occupazione motivato sulla base del fatto che era ormai trascorso il periodo dei sei mesi da quando risultava il suo stato di disoccupazione e che pertanto non poteva essere concesso un ulteriore periodo.
Il primo dei due motivi di ricorso faceva riferimento al mancato avviso di avvio del procedimento non essendo vero che lo stesso risultasse irreperibile dal momento che non aveva mai modificato l’indirizzo comunicato alla Questura.
Il secondo motivo eccepiva che il rigetto fosse stato emesso prima della scadenza del termine di sei mesi che dovevano decorrere dall’epoca di iscrizione alle liste di collocamento e cioè dal 27.10.2009.
Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo di ricorso.
Relativamente al primo motivo, infatti, non vi era obbligo per l’amministrazione di inviare la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di procedimento nato ad istanza di parte.
La censura poteva, invece, riguardare il mancato invio del preavviso di rigetto, ma non è stata formulata in questi termini.
Ai sensi dell’art. 22 c. 11 del D. Lgs. 286/1998 il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi; ne consegue che lo straniero che ha fatto domanda di permesso di soggiorno per attesa occupazione ha diritto di ottenere, alla scadenza del permesso precedente, il rinnovo del permesso di soggiorno per un periodo di sei mesi.
Il provvedimento impugnato ha respinto la domanda prima che fosse decorso il termine riconosciuto dalla legge allo straniero per trovare una nuova occupazione in contrasto con quanto previsto dall’art. 37 del D.P.R. 394/99 che, in attuazione della previsione nello stesso senso dell’art. 22, comma 11, D.lgs. n. 286/98, attribuisce al lavoratore “migrante” un trattamento identico a quello dei cittadini nazionali, e proprio con riguardo alle «garanzie relative alla sicurezza dell’occupazione, la riqualifica, i lavori di assistenza e di reinserimento», provvidenze perfettamente compatibili e positivamente stabilite con il citato art. 37, con l’unico correttivo che l’operatività del sistema agevolativo del reperimento di una nuova occupazione è limitata nel tempo, cioè soggetta ad un termine che, risultando “ragionevole” rispetto allo scopo perseguito, (il reinserimento nel mondo del lavoro), garantisce un adeguato livello di tutela (Consiglio di Stato, Sez.VI, 22 maggio 2007, n. 2594).
Il provvedimento va, pertanto, annullato e l’amministrazione dovrà verificare se nel frattempo il ricorrente ha trovato una nuova occupazione dal momento che in conseguenza della sospensione del
provvedimento impugnato l’iscrizione alle liste di disoccupazione ha continuato ad avere efficacia e sarà possibile valutare se medio tempore la situazione ha avuto uno sviluppo positivo per il ricorrente.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
[...]
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 [...]
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