Illegittima revoca pds solo in base a segnalazione SIS
TAR Piemonte, Sezione Seconda, Sentenza del 21 marzo 2012, n. 353
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 656 volte dal 15/05/2012
È illegittimo il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno opposto alla ricorrente risultata segnalata nel SIS come soggetto non ammissibile in area Schengen. In base all’art. 25 dell’Accordo di Schengen, qualora il cittadino extracomunitario risulti segnalato nel SIS, l’autorità di pubblica sicurezza non può limitarsi a prendere atto puramente e semplicemente dell’avvenuta segnalazione da parte di uno degli Stati firmatari della Convenzione e, su tali basi, denegare la richiesta di regolarizzazione, ma deve preventivamente informarsi, attivando la necessaria procedura di consultazione con le autorità straniere, sulle ragioni della segnalazione e quindi valutare discrezionalmente se i motivi dell’espulsione dallo Stato straniero siano o meno effettivamente ostativi, in base alle norme interne, alla permanenza in Italia del cittadino straniero segnalato. Sotto il profilo normativo interno, la disposizione recata dall’art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998 avrebbe, quindi, richiesto da parte dell’Amministrazione, di motivare la sussistenza dei “gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali” in relazione al possibile soggiorno in Italia della ricorrente, posto che, solo in presenza di siffatte cause, la revoca del titolo di soggiorno sarebbe stata legittima, a nulla rilevando la circostanza – addotta dall’Amministrazione – che l’interessata risultasse priva di legami familiari nel territorio italiano.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
a) del decreto del Questore della Provincia di Alessandria, prot. n. Xxx, notificato in data 08.11.2010, di revoca del permesso di soggiorno n. Yyy rilasciato a Zzz dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Alessandria per motivi di lavoro subordinato in data 02.10.2008 e valido fino al 02.10.2010;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente comunque lesivo per la ricorrente.
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto prot. n. Xxx, del 4 novembre 2010, il Questore della Provincia di Alessandria ha revocato il permesso di soggiorno di cui era titolare la cittadina ucraina Zzz (titolo in precedenza rilasciato per motivi di lavoro subordinato).
Nella motivazione dell’atto si legge che l’interessata “risulta essere inammissibile in territorio Schengen in seguito ad inserimento effettuato dalla Ungheria in data 10/08/2010 n. Www”.
Con il ricorso in esame la sig.ra Zzz ha chiesto l’annullamento della revoca, previa sua sospensione cautelare anche inaudita altera parte. Riferisce la ricorrente che, a quanto le consta, la segnalazione di cui parla il provvedimento gravato “sarebbe dovuta ad un riscontrato timbro irregolare sul passaporto risalente al 2006”, periodo nel quale ella (in data 4-5 gennaio 2006) “si recava per la prima volta in Italia a mezzo pullman dall’Ucraina alla Francia attraversando Polonia e Germania e proseguendo poi dalla Francia a mezzo autobus fino in Italia”. L’apposizione del timbro in questione parrebbe – secondo la ricorrente – “da farsi risalire a tale viaggio”, pur nella totale buona fede della sig.ra Zzz. Allorché, nel mese di agosto 2010, ella si trovava a rientrare in Ucraina dall’Italia – dove nel frattempo aveva trovato lavoro “come badante/colf” – per le ferie estive, “veniva bloccata alla frontiera dell’Ungheria ove veniva rilevato un visto francese con visto irregolare e per tale motivo [...] veniva rimpatriata in Ucraina”.
Ciò premesso in punto di fatto, il ricorso è affidato ad un unico, complesso motivo di gravame, nel quale in sintesi sono sollevati i seguenti profili di illegittimità:
- contraddittorietà del comportamento tenuto dall’amministrazione, con riferimento al primo rilascio del permesso di soggiorno a favore della sig.ra Zzz posto che, all’epoca, nessuna rilevanza era stata conferita – evidentemente – all’esistenza della segnalazione di inammissibilità Schengen;
- carenza di istruttoria e di motivazione, posto che l’amministrazione ha tenuto conto soltanto della suddetta segnalazione, senza condurre altri accertamenti né sul testo del provvedimento dal quale essa è scaturita né sulla pericolosità sociale dell’interessata; ciò, anche in considerazione del fatto che il provvedimento emesso dalla polizia di frontiera ungherese “non riporta informazioni sulla procedura seguita per l’accertamento dell’asserita falsità del bollo e del timbro e che non è dato quindi avere certezza del presupposto essenziale sul quale si fondano la segnalazione SIS e l’automatica revoca del permesso di soggiorno”;
- travisamento dei fatti: l’irregolarità riscontrata ai danni della sig.ra Zzz integrava il caso di una mera irregolarità amministrativa sanabile e non certo una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale (argomentato ex art. 96, commi 1, 2 e 3, della Convenzione di Schengen); in tale prospettiva, doveva senz’altro escludersi qualsiasi automatismo tra l’esistenza della segnalazione e la revoca del titolo di soggiorno.
[...]
5. [...] la Questura di Alessandria ha fatto pervenire in giudizio (deposito in data 12 gennaio 2011) una relazione sui fatti di causa, nella quale si argomenta che, in base all’art. 5 del Trattato di Schengen, ai fini della revoca del permesso di soggiorno poteva dirsi sufficiente, nella fattispecie, la mera segnalazione di inammissibilità Schengen, non trattandosi di straniero che fosse coniuge o familiare di un cittadino di uno Stato membro UE.
[...]
6. Il ricorso è fondato.
Coglie nel segno la censura di difetto o carenza di motivazione, essendo evidente che l’atto impugnato ha disposto la revoca del permesso di soggiorno della ricorrente unicamente per il fatto che la stessa era stata oggetto di una segnalazione di “inammissibilità Schengen”.
In base all’art. 25 dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (ratificato e reso esecutivo in Italia con legge n. 388 del 1993), ed alla luce anche dei successivi articoli 93 e 96 (i quali individuano lo scopo del relativo Sistema di Informazione in quello di “di preservare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, compresa la sicurezza dello Stato”), qualora il cittadino extracomunitario risulti segnalato nel Sistema di Informazione Schengen, l'autorità di pubblica sicurezza non può limitarsi a prendere atto puramente e semplicemente dell'avvenuta segnalazione da parte di uno degli Stati firmatari della Convenzione e, su tali basi, denegare la richiesta di regolarizzazione, ma deve preventivamente informarsi, attivando la necessaria procedura di consultazione con le autorità estere, sulle ragioni della segnalazione e quindi valutare discrezionalmente se i motivi dell'espulsione dallo Stato straniero siano o meno effettivamente ostativi, in base alle norme interne, alla permanenza in Italia del cittadino straniero segnalato (cfr. TAR Veneto, sez. III, n. 3979 del 2008).
Dispone, in proposito, l’art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 che non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera – tra gli altri – gli stranieri “segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali”. La rilevanza di tale norma nel caso della revoca del permesso di soggiorno (mercé l’implicito richiamo dell’art. 4 da parte dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998) avrebbe quindi richiesto, da parte dell’amministrazione, di motivare la sussistenza dei “gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali” in relazione al possibile soggiorno in Italia della ricorrente. Solo in presenza di siffatte cause, come è reso evidente dal testo di legge, la revoca del titolo sarebbe stata legittima, a nulla invece rilevando la circostanza – invocata dall’amministrazione resistente – che l’interessata risulti priva di legami familiari nel territorio italiano (circostanza non richiamata dal citato art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, a differenza di quanto invece accade nelle ben più gravi ipotesi normative di straniero giudicato pericoloso per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, di cui agli artt. 4, comma 3, e 9, comma 4, del medesimo d.lgs.).
7. Il ricorso, pertanto, è da accogliere, con assorbimento dei restanti motivi di gravame.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando,
Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il decreto prot. n. Xxx, del 4 novembre 2010, del Questore della Provincia di Alessandria.
[...]
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 [...]
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