Illegittima revoca del permesso di soggiorno, a causa di una condanna per spaccio di stupefacenti di lieve entità, se non è considerata la pericolosità concreta
TAR Lombardia, sezione quarta, sent. n. 1129/2014 del 02/04/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 312 volte dal 13/11/2014
L’amministrazione ha disposto la revoca del permesso di soggiorno del quale lo straniero era titolare e rigettato la richiesta di rinnovo dello stesso poiché il ricorrente è stato condannato dal Tribunale alla pena di mesi sei di reclusione ed € 1.400,00 di multa per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990.
L’amministrazione ha, dunque, considerato elemento ostativo alla permanenza dello straniero nel territorio nazionale la condanna riportata dal ricorrente, in quanto rientrante fra “i reati inerenti agli stupefacenti”.
Deve, in proposito, osservarsi che il reato per il quale è stato condannato lo straniero rientra nel novero di quelli contemplati dall’art. 381 c.p.p., in relazione ai quali la Corte Costituzionale ha chiarito che, in tali ipotesi, è necessario procedere ad una valutazione in concreto della pericolosità del condannato ai fini della determinazione in merito alla ostatività o meno della condanna alla permanenza dello straniero nel territorio nazionale.
Alla luce di quanto premesso, il collegio ritiene che, pur in presenza di una condanna per un reato inerente gli stupefacenti ma in costanza della concessione da parte del giudice penale della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/90 in considerazione della lieve entità del reato ascritto all’imputato, l’amministrazione fosse tenuta ad effettuare una valutazione in concreto circa la pericolosità sociale dello straniero.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 22 del 2013, proposto da:
Jilali Es Safi, rappresentato e difeso dall'avv. Rosella Pitrone, con domicilio fissato ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Lombardia in Milano via Corridoni 39;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Varese, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento, prot. n. 00161/11.Imm.an della Questura di Varese notificato in data 8 ottobre 2012, mediante il quale è stata decretata la revoca del permesso di soggiorno nr. ITA21149AM e rigettata l'istanza volta al rinnovo dello stesso, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Varese;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2014 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso l’istante ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Questore di Varese ha disposto la revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato del quale lo stesso era titolare ed il rigetto dell’istanza di rinnovo del medesimo, alla luce dell’esistenza di una condanna per un reato inerente a sostanze stupefacenti.
A sostegno del proprio ricorso l’istante ha dedotto la violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del diritto di difesa, oltre che l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e irragionevolezza, nonchè la violazione del principio di uguaglianza e dell’art. 35 della Costituzione, assumendo l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione, che avrebbe considerato la condanna quale elemento ostativo alla permanenza dell’istante nel territorio nazionale senza effettuare alcuna valutazione in merito all’effettiva pericolosità sociale dello straniero, nonostante il giudice penale avesse proceduto a concedere la circostanza attenuante del quinto comma dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/90 in considerazione della lieve entità del reato ascritto all’imputato.
Si è costituita l’amministrazione intimata, che ha chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito con mera memoria di stile.
Con ordinanza n. 282/2013 del 7 marzo 2013 la sezione, ravvisando la sussistenza del fumus boni iuris del gravame e del periculum in mora, ha disposto il riesame della posizione del ricorrente da parte dell’amministrazione.
Con ulteriore ordinanza n. 707/2013 del 21 giugno 2013, confermata in appello con ordinanza della terza sezione del Consiglio di Stato n. 4121/2013 del 17 ottobre 2013, la sezione, avendo constatato la mancata ottemperanza dell’amministrazione al precedente provvedimento giurisdizionale, ha accolto l’istanza cautelare proposta dall’interessato, rinviando la trattazione della causa all’odierna udienza pubblica, nel corso della quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il collegio ritiene che il ricorso meriti accoglimento.
Ed invero, l’amministrazione ha disposto la revoca del permesso di soggiorno del quale lo straniero era titolare e rigettato la richiesta di rinnovo dello stesso poiché il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Busto Arsizio con sentenza n. 170/2011 del 17 febbraio 2011 alla pena di mesi sei di reclusione ed € 1.400,00 di multa per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990.
Più specificamente, il provvedimento impugnato richiama l’art. 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998, che dispone il divieto del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno quale conseguenza automatica e tassativa delle condanne penali per taluni tipi di reato.
L’amministrazione ha, dunque, considerato elemento ostativo alla permanenza dello straniero nel territorio nazionale la condanna riportata dal ricorrente, in quanto rientrante fra “i reati inerenti agli stupefacenti”.
Deve, in proposito, osservarsi che il reato per il quale è stato condannato lo straniero rientra nel novero di quelli contemplati dall’art. 381 c.p.p., in relazione ai quali la Corte Costituzionale ha chiarito che, in tali ipotesi, è necessario procedere ad una valutazione in concreto della pericolosità del condannato ai fini della determinazione in merito alla ostatività o meno della condanna alla permanenza dello straniero nel territorio nazionale.
La Consulta ha, in particolare, statuito che: “È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 cost., l'art. 1 ter comma 13 lett. c) d.l. 1 luglio 2009 n. 78, introdotto dalla legge di conversione n. 102 del 2009, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell'istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l'art. 381 c.p.p. permette l'arresto facoltativo in flagranza, senza prevedere che la p.a. provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Invero, nel più ampio contesto della regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, il legislatore ben può subordinare la regolarizzazione del rapporto di lavoro al fatto che la permanenza sul territorio dello Stato non sia di pregiudizio ad alcuno degli interessi coinvolti, ma la relativa scelta deve, al contempo, costituire il risultato di un ragionevole e proporzionato bilanciamento degli stessi, soprattutto quando sia suscettibile di incidere sul godimento dei diritti fondamentali dei quali è titolare anche lo straniero extracomunitario, perché la condizione giuridica dello straniero non deve essere considerata come causa ammissibile di trattamenti diversificati o peggiorativi. Nella specie, la manifesta irragionevolezza della norma censurata discende, anzitutto, dalla circostanza che il diniego della regolarizzazione consegue automaticamente alla pronuncia di una sentenza di condanna anche per uno dei reati di cui all'art. 381 c.p.p., nonostante che gli stessi non siano necessariamente sintomatici della pericolosità di colui che li ha commessi” (cfr. Corte Costituzionale, 6 luglio 2012, n. 172).
Alla luce di quanto premesso, il collegio ritiene che, pur in presenza di una condanna per un reato inerente gli stupefacenti ma in costanza della concessione da parte del giudice penale della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/90 in considerazione della lieve entità del reato ascritto all’imputato, l’amministrazione fosse tenuta ad effettuare una valutazione in concreto circa la pericolosità sociale dello straniero.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente, che si liquidano in una somma pari ad euro 1000, compresi gli oneri di legge, oltre alla restituzione del contributo unificato dallo stesso versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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