Il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo va valutato in base al requisito dell’assegno sociale
Consiglio di Stato, sent. n. 4342/16 del 6.10.2016
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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In riforma della sentenza del TAR Toscana, viene annullato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, disposto dalla Questura in quanto il reddito percepito dallo straniero sarebbe inferiore al limite previsto dall’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 286/98.
In realtà, va applicato l’art. 39 del regolamento di attuazione del T.U. sull’immigrazione, che si riferisce ai casi di rilascio del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri già presenti in Italia, che intendano svolgere attività di lavoro autonomo (con disponibilità « di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all’assegno sociale» – e cioè il medesimo importo richiesto per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato).
La diversità di regime per le due fattispecie, ci dice il Consiglio di Stato, non è né illogica né irrazionale, perché il legislatore ha ritenuto che la situazione economica e finanziaria di un soggetto che entri in Italia per la prima volta – per intraprendere l’attività imprenditoriale, commerciale o artigianale senza disporre di alcun preventivo radicamento nel territorio nazionale – deve essere connotata da una maggiore disponibilità economica, in quanto il cittadino straniero incontra sicuramente maggiori difficoltà – che comportano anche maggiori oneri economici – per l’inserimento nel contesto sociale ed economico del paese di destinazione, rispetto ad un soggetto già radicato in Italia, che intenda semplicemente continuare la pregressa attività di lavoro autonomo o passare ad essa dalla precedente attività di lavoro subordinato.
https://avvmichelespadaro.wordpress.com/2024/03/15/il-rinnovo-del-permesso-di-soggiorno-per-lavoro-autonomo-va-valutato-in-base-al-requisito-dellassegno-sociale/
https://youtu.be/FdQqz-ov-6E
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