Il mancato ritiro del permesso di soggiorno non impedisce il suo rinnovo, se lo straniero è titolare di impresa e ha un regolare alloggio
TAR Marche, sezione prima, ord. n. 142/2014 del 04/04/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 748 volte dal 05/06/2014
L’interessato non ha motivato il mancato ritiro e quindi il mancato rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato nell’anno 2011, circostanza che avrebbe determinato, ad oggi, l’irregolarità della sua posizione sul territorio nazionale.
Altresì ha dimostrato di essere in possesso di un alloggio che è il medesimo che occupava all’epoca del rilascio del precedente permesso di soggiorno.
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 168 del 2014, proposto da:
Sarr Cheikh Tidiane, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Reginelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pamela Franchini in Ancona, piazza J. F. Kennedy, 13;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Pesaro Urbino - Ufficio Immigrazione, n.c.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento con cui è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro emesso dal Dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Pesaro e Urbino in data 20/12/2013 - Div.Pas./Imm/2°Sez/nc-Categ.A12 ;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il provvedimento di diniego impugnato, in epigrafe indicato, sembra fondato sull’unico rilievo che l’interessato non abbia motivato il mancato ritiro e quindi il mancato rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato nell’anno 2011, circostanza che avrebbe determinato, ad oggi, l’irregolarità della sua posizione sul territorio nazionale;
Rilevato che non appaiono sussistere ulteriori motivi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno, tenuto conto del fatto che lo straniero è ancora titolare di impresa individuale regolarmente costituita a suo nome, il che gli consentirebbe di proseguire l’attività lavorativa a suo tempo iniziata;
Rilevato, altresì, che il ricorrente ha dimostrato di essere in possesso di un alloggio che è il medesimo che occupava all’epoca del rilascio del precedente permesso di soggiorno;
Ritenuto, quindi, che sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) accoglie la suindicata istanza di sospensione ai fini di un riesame da parte dell’Amministrazione e per l'effetto, sospende l’atto impugnato.
Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di non doversi fissare l’udienza di discussione nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 11, del d.lgs. n. 104/2010, trattandosi di ordinanza cautelare propulsiva, cui seguirà un’ulteriore fase procedimentale che potrebbe comportare un diverso epilogo del ricorso, attraverso la proposizione di motivi aggiunti o la declaratoria di improcedibilità secondo la procedura di cui all’art. 85 del citato d.lgs. n. 104/2010.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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