Il decreto di espulsione è efficace cinque anni anche se emesso prima della direttiva del 2008
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 318/2014 del 07/03/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 139 volte dal 18/06/2014
La durata del divieto di reingresso è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti ciascun caso e non supera i cinque anni. Non può ritenersi di ostacolo all'applicazione della normativa comunitaria la circostanza che il decreto di espulsione sia anteriore alla direttiva 2008/115/CE.
Non ha rilevanza che la ricorrente abbia dichiarato alla PS di essersi trattenuta clandestinamente in Italia dopo l’ordine di espulsione. Difatti, non sono stati emessi ulteriori ordini di espulsione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 660 del 2012, proposto da:
Lianyu Li, rappresentato e difeso dall'avv. Romolo Freddi, con domicilio eletto presso Avv. Romolo Freddi in Ancona, c.so Garibaldi, 124;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Ancona, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del decreto 22/08/2012 del Questore di Ancona, notificato il 13.09.12 con cui è stata respinta "la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata il 14.3.2012 dalla cittadina cinese Li Lianyu (cina) il 9.11.1971 "e di ogni provvedimento presupposto connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Ancona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori Romolo Freddi; Andrea Honorati per l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.10.2012 la Sig.ra Li Lianyu, cittadina cinese, ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Questore di Ancona ha respinto la domanda di permesso di soggiorno elettronico per motivi di lavoro subordinato inoltrata l'14.3.2012, con la motivazione che l'istante a seguito di riscontri fotodattiloscopici è risultata utilizzatrice dell'alias Zhang Tina, sotto il quale è destinataria di decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Napoli il 24.3.2005, con divieto di reingresso in Italia per anni 10.
A sostegno del predetto ricorso deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Con ordinanza 9.11.2012 n. 528 il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare, in considerazione della risalenza del decreto di espulsione e, comunque, in considerazione della necessità di approfondire nel merito le censure.
Si è costituito il Ministero dell’Interno, resistendo al ricorso.
All’udienza pubblica del 9.1.2014, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il ricorso è meritevole di accoglimento.
1 Appaiono fondati i motivi di ricorso che fanno leva sull'illegittimità dell'operato dell'amministrazione che ha disatteso la disciplina di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.12.2008, 2008/115/CE (recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), il cui termine di recepimento è scaduto in data 24.12.2010.
Per essa, come noto, la durata del divieto di reingresso è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti ciascun caso e non supera i cinque anni (cfr. art. 11).
Nel caso che qui ci occupa, la ricorrente è entrata in Italia in data 26.1.2012, ben oltre i cinque anni dal provvedimento di espulsione del 24.3.2005.
Ebbene, in siffatte circostanze, non può ritenersi di ostacolo all'applicazione della normativa comunitaria la circostanza che il decreto di espulsione sia anteriore alla direttiva 2008/115/CE, atteso che, come chiarito dalla Corte di giustizia (sentenza Grande Sezione 30.11.2009, causa C-357/09 PPU, caso Kadzoev) la direttiva citata si applica immediatamente agli effetti futuri di una situazione creatasi quando era in vigore la normativa precedente (cfr., sul punto anche la sentenza Cass. Pen. Sez. I 2.4.2012 n. 12220).
Ne consegue che, il giudice italiano è tenuto a disapplicare l'art. 13, co. 13 d.lgs. n. 286/1998 dalla data di efficacia diretta in Italia della citata direttiva.
Per tale via, non può essere avallato il comportamento dell'amministrazione che, sul presupposto della perdurante efficacia della ridetta norma (art. 13, c, 13 d.lgs 286/98.) contrastante col diritto comunitario, ha respinto la domanda di permesso di soggiorno della ricorrente (negli stessi termini Tar Milano 13.12.2012 n. 3017).
Per le suesposte considerazioni, quindi, il ricorso in epigrafe specificato deve essere accolto, per tale assorbente motivo, con conseguente annullamento dell’atto impugnato. Non ha rilevanza che la ricorrente abbia dichiarato alla PS di essersi trattenuta clandestinamente in Italia dopo l’ordine di espulsione. Difatti, non sono stati emessi ulteriori ordini di espulsione, per cui la richiesta della ricorrente, tornata successivamente in Cina e rientrata in Italia nel 2012, non può essere rifiutata per un divieto di rientro scaduto da tempo.
In conclusione che il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, dovendo essere valutati ora per allora i requisiti per la concessione del richiesto permesso di soggiorno.
In considerazione della novità della fattispecie, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Tommaso Capitanio, Consigliere
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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