Espulsione senza valutazione del pericolo di fuga nel singolo caso, non è legittima
Giudice di pace di Lucca, Ordinanza del 16/01/2012
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Va annullato il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto in quanto illegittimo per violazione della Direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. Infatti, l’espressione “caso per caso”, utilizzata dal comma 4 bis dell’art. 3 del decreto legge n. 89/2011, implica una valutazione circa la sussistenza del pericolo di fuga che non deve essere formulata aprioristicamente ma che tenga conto della singola situazione in cui versa lo straniero. Nel caso in esame, la motivazione afferente alla mancata concessione alla persona immigrata del termine per la partenza volontaria posta a fondamento del provvedimento di espulsione si appalesa insufficiente e dunque illegittima.
Nel ricorso avverso il provvedimento di espulsione emesso dalla Prefettura di Lucca in data 8 novembre 2011, promosso da Xxx;
I motivi di doglianza sollevati nel ricorso introduttivo dalla difesa del prevenuto sono fondati e pertanto meritevoli di accoglimento.
Il provvedimento di espulsione opposto è illegittimo per violazione della Direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. La ratio della direttiva è quella di garantite agli stranieri non regolarmente soggiornanti nel Territorio dello Stato un rientro graduale nel paese di origine, sicché alla illegittima presenza dello straniero nel Territorio dello Stato non consegue automaticamente l’espulsione con le modalità dell’accompagnamento coattivo o del trattenimento presso un Centro di identificazione. Il D.L. 23 giugno 2011 n. 89 emesso in attuazione delle Direttiva prevede all’art. 3 che l’espulsione è eseguita dal Questore con accompagnamento coattivo alla frontiera a mezzo della forza pubblica in diverse ipotesi tassativamente previste o qualora sussista pericolo di fuga da parte dello straniero . Il comma 4 bis dell’art. 3 del D.L. 23 giugno 2011 n. 89 indica diverse circostanze ricorrendo almeno una delle quali il Prefetto accerti caso per caso il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione.
L’espressione caso per caso implica una valutazione circa la sussistenza del pericolo di fuga che non deve essere formulata aprioristicamente ma che tenga conto della singola situazione nella quale versa lo straniero.
Nel caso in esame la motivazione afferente la mancata concessione alla persona immigrata del termine per la partenza volontario posta a fondamento del provvedimento di espulsione si appalesa insufficiente e dunque illegittima.
Il Prefetto della Provincia di Lucca decretava l’espulsione dello straniero per essersi questi trattenuto nel Territorio dello Stato con permesso di soggiorno scaduto di validità, senza aver mai richiesto il rinnovo, e non concedeva il termine per la partenza volontaria desumendo il rischio “di fuga da parte del prevenuto per avere questi attestato falsamente le proprie generalità e dichiarato di non avere alcun mezzo di sostentamento lecito”.
Ed invero da tali elementi non si può presumere concretamente il pericolo di fuga da parte dello straniero se solo si pone mente alla situazione complessiva dello stesso e soprattutto alla sua condotta nel periodo di permanenza nel Territorio dello Stato Italiano.
Quanto alla prima circostanza le false generalità della persona immigrata non costituiscono un indizio grave preciso e concordante rilevato altresì che alla stessa veniva rilasciato il permesso di soggiorno. E su tale ultima circostanza occorre soffermarsi al fine di inquadrare la vicenda personale della persona immigrata e sottolineare come la stessa si trovi in Italia dal 2002 ed abbia sempre ottenuto il permesso di soggiorno per lavoro subordinato così come i risulta dalla documentazione prodotta agli atti di causa, sicché la condotta dello straniero è sempre stata valutata positivamente sì da permettergli un soggiorno regolare per motivi di lavoro.
In ordine poi alla mancanza di mezzi di sostentamento si rileva come tale circostanza si sia verificata solo nell’ultimo periodo di permanenza dello straniero nel Territorio quale conseguenza della difficoltà di reperire nell’immediato altra occupazione e che tale circostanza fosse già nota tanto che allo stesso veniva rilasciato un permesso in attesa di occupazione.
In ordine poi alla mancanza di domicilio da parte del prevenuto ove poter essere agevolmente rintracciato così come rilevato dal rappresentante della Prefettura di Lucca si osserva che tale elemento non risulta dalla motivazione del provvedimento opposto, pertanto non è oggetto di valutazione. Preme altresì evidenziare come dalla scheda di identificazione per stranieri prodotta dalla Questura di Lucca, Ufficio Immigrazione, emerge che lo straniero spontaneamente si presentava presso gli Uffici addetti al controllo.
Vista peraltro la giurisprudenza di merito in materia sulla base delle motivazioni di cui sopra si ritiene che il provvedimento opposto sia illegittimo per violazione della Direttiva 2008/115/CE e del D.L. 23 giugno 2011 n. 89.
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso e per gli effetti annulla il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Lucca in data 8 novembre 2011 nei confronti di Xxx
[...]
Cosi deciso in Lucca il 16 gennaio 2012.
Il Giudice di Pace
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