Emersione 2012, la domanda di sanatoria deve essere decisa entro 30 giorni
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 933/2013 del 12/12/2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 109 volte dal 01/12/2014
Quanto al termine massimo di conclusione del procedimento di emersione del rapporto irregolare (diverso rispetto alla procedura di rilascio del permesso di soggiorno che riguarda solo i lavoratori extracomunitari), lo stesso va individuato, in assenza di autonome determinazioni dell’amministrazione competente, in quello generale cui all’art. 2 comma 2 della Legge n. 241/90, ovvero 30 giorni.
Il ricorso va quindi accolto con conseguente della condanna del Ministero dell’Interno e per esso, alla Prefettura di concludere il procedimento di emersione con un atto espresso.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 751 del 2013, proposto da:
Lintao Cao, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Baldassarrini, con domicilio eletto presso , Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero Dell'Interno, non costituito;
per l'annullamento
del silenzio serbato dalla Prefettura di Macerata Sportello Unico per l'Immigrazione a seguito dell'istanza di emersione presentata a favore della ricorrente da Xia Tingting al Minstero dell'Interno in data 15.10.2012 con identificativo MC4703730739.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino cinese, è destinatario di una dichiarazione di emersione ai sensi del D.Lgs. n. 109/2012, presentata dal proprio datore di lavoro.
Lamenta, con ricorso ex art. 112 ss del d.lgs 104/2010, che l’Amministrazione avrebbe omesso di pronunciarsi sull’istanza.
Al riguardo viene dedotta la violazione dei termini di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 della L. n. 241/1990, con richiesta di accertare l’illegittima inerzia dell’amministrazione, ordinando l’adozione di un provvedimento esplicito.
L’Amministrazione resistente non si è costituita.
Alla Camera di Consiglio del 12.12.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
- il Collegio, sulla scorta di quanto recentemente deciso in caso analogo (cfr. TAR Marche, 19.6.2013 n. 464), ritiene che il ricorso vada accolto..
- per quanto concerne il termine massimo di conclusione del procedimento di emersione del rapporto irregolare (diverso e antecedente rispetto alla procedura di rilascio del permesso di soggiorno che riguarda solo i lavoratori extracomunitari), lo stesso va individuato, in assenza di autonome determinazioni dell’amministrazione competente, in quello generale cui all’art. 2 comma 2 della Legge n. 241/1990, ovvero 30 giorni (cfr. TAR Marche, n. 464/2013 cit. TAR Lazio, Latina, 24.12.2012 n. 1018).
Il ricorso va quindi accolto con conseguente della condanna del Ministero dell’Interno e per esso, alla Prefettura di Macerata di concludere il procedimento di emersione con un atto espresso.
In relazione alla natura del procedimento, sussistono giuste ragioni per dichiarare non ripetibili le spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Interno di concludere il procedimento di emersione, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Spese non ripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Francesca Aprile, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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