La decisione impugnata della Prefettura giustifica la revoca del contratto di soggiorno concluso a seguito della procedura di emersione, con la circostanza che il cittadino straniero risulta condannato per i reati di cui agli articoli 337 e 635, commi 2° e 3° del codice penale (rispettivamente: resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento).