commento: La straniera aveva fatto ingresso nel territorio nazionale munita di regolare visto d’ingresso, in forza di richiesta nominativa di assunzione. Si presentava allo Sportello unico dell’immigrazione per il rilascio del permesso di soggiorno: sottoposta ai rilievi fotodattiloscopici, emergeva nei suoi confronti un precedente decreto di espulsione, eseguito. A quel punto, la Questura procedeva al rigetto della domanda senza dare previa comunicazione del provvedimento negativo. La sentenza è di interesse perché riguarda un vizio piuttosto frequente in molti provvedimenti in materia, spesso adottati sulla falsa supposizione che "non si potrebbe adottare un provvedimento diverso", oltre che dietro il paravento di motivi di celerità che però rimangono sempre inesplicati. massima: L’omessa comunicazione di avvio del procedimento produce l'impossibilità dello straniero che richiede il permesso di soggiorno, di partecipare al procedimento medesimo e di far valere le proprie ragioni prima dell’emissione del provvedimento preclusivo. Detta omissione può ritenersi giustificata solo in caso di particolari esigenze di celerità nella conclusione del procedimento, che tuttavia vanno esternate dall’Amministrazione. Le circostanze che incidono sulla possibilità di realizzare nel procedimento la partecipazione del privato vanno valutate in modo rigoroso al fine di non vanificare la portata stessa del principio.