Condanna per ricettazione riabilitata? Sì al rilascio del permesso di soggiorno
TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, sent. n. 314/2014 del 26/03/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 170 volte dal 27/05/2014
I precedenti penali indicati come causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno non possono avere più alcuna efficacia in tal senso, a seguito della sopravvenuta riabilitazione e assoluzione. Il ricorrente ha documentato il possesso di un reddito da lavoro autonomo superiore all’assegno sociale.
Al ricorrente può essere garantita una piena tutela, in applicazione dell’art.5, comma 5 del d. lgs. 286/98, ordinando all’Amministrazione il riesame della posizione del medesimo, alla luce di quanto sopra rappresentato (e di quanto più ampiamente documentato dal ricorrente stesso) ed al fine del rilascio di un eventuale permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
----------
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 477 del 2012, proposto da:
Cheikh Niang, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Brunori, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio dello stesso, via F. Crispi, 28;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Brescia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n. G926224 emesso il 30/01/2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Visto l’art. 60 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata”, ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio e il decorso di più di dieci giorni dall’ultima notificazione del ricorso, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;
2. Sentite le parti presenti, le quali non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, regolamento di competenza o di giurisdizione;
3. Precisato quanto segue:
3.1. In data 2 maggio 2012, l’istanza del ricorrente, volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno è stata rigettata, in quanto: a) l’interessato è risultato condannato per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. e b) gli accertamenti compiuti presso il datore di lavoro dichiarato (Eurocasa) avrebbero dato esito negativo, mentre nessun rilievo potrebbe avere l’attività lavorativa successivamente svolta in forma autonoma.
3.2. Dopo la rinuncia all’istanza di sospensione, il ricorrente ha ottenuto la riabilitazione per le suddette condanne, mentre nel 2007 e nel 2013 è stato assolto dagli ulteriori reati ascrittigli e contestati dall’Amministrazione.
3.3. Nel frattempo egli ha continuato ad esercitare un’attività lavorativa autonoma che ha documentato essere fonte di un reddito superiore all’assegno sociale.
3.4. Per tali ragioni, l’11 febbraio 2014, il ricorrente ha depositato una nuova istanza di sospensione, chiedendo la valutazione di tutti i fatti nuovi sopravvenuti e il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia o, come meglio precisato nel corso della camera di consiglio del 12 marzo 2014, quantomeno “per motivi di giustizia” ovvero a diverso e più ampio titolo per il quale il Collegio dovesse ravvisare la possibilità del rilascio ai sensi di legge;
4. Considerato che:
- i precedenti penali indicati come causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno non possono avere più alcuna efficacia in tal senso, a seguito della sopravvenuta riabilitazione e assoluzione (nel 2013);
- il ricorrente ha documentato il possesso di un reddito da lavoro autonomo superiore all’assegno sociale;
5. Ritenuto, pertanto, che al ricorrente possa essere garantita una piena tutela, in applicazione dell’art.5, comma 5 del d. lgs. 286/98, ordinando all’Amministrazione il riesame della posizione del medesimo, alla luce di quanto sopra rappresentato (e di quanto più ampiamente documentato dal ricorrente stesso) ed al fine del rilascio di un eventuale permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
6. Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la particolarità della materia in cui si controverte;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;
- dispone il riesame dell’istanza del ricorrente nei sensi di cui in motivazione;
- dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 1594 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Diritto al rinnovo del permesso di soggiorno anche dopo una condanna per violenza sessuale
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per taccheggio non impedisce il rilascio del permesso di soggiorno
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
La condanna per ricettazione non impedisce la regolarizzazione del lavoratore straniero
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Si può convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in un permesso per lavoro subordinato?
Letto 0 volte dal 23/03/2024
-
Rinnovo permesso, il ritardo nel decidere sulla domanda può impedire allo straniero di ottenere il reddito necessario al...
Letto 0 volte dal 14/03/2024