Annullabile il decreto di espulsione non preceduto dall'osservanza della procedura del rimpatrio volontario
Giudice di pace civile di Bari, Ordinanza del 16 giugno 2011
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 799 volte dal 22/08/2011
Interessante ordinanza a chiarimento dell'applicabilità della c.d. "Direttiva rimpatri". Di fatto, l'applicazione del principio di prevalenza del diritto comunitario (o sovranazionale) sul diritto nazionale impone d'ora in avanti di osservare la procedura, più garantista ai fini della successiva eventuale espulsione, del rimpatrio volontario. Data la novità della detta procedura, anche sotto il profilo dello spirito che la ispira, era facile prevedere che molte Amministrazioni tendessero a ignorarne l'applicazione, in questo modo però commettendo un vero e proprio illecito. massima: L'Italia non ha modificato la normativa in materia in ossequio alla normativa europea di riferimento e, pertanto, in applicazione del principio della priorità delle fonti del diritto, dovrà applicarsi la fonte di grado superiore (Direttiva comunitaria) quando quella di grado inferiore (legge ordinaria) si trovi in contrasto con la prima. È di tutta evidenza, allora, che la Direttiva comunitaria 2008/115 privilegia il rimpatrio volontario del cittadino del paese terzo, da attuare mediante la notifica all'interessato di una decisione di rimpatrio con cui gli si assegna un termine per la sua partenza volontaria (art. 7), salva la possibilità per l'Autorità di concedere un termine minore o di non concederlo affatto, nelle ipotesi espressamente previste dalla direttiva.
GIUDICE DI PACE DI BARI
IL GIUDICE DI PACE
Letto il ricorso che precede e gli atti di causa;
esaminate le richieste delle parti;
questo Giudicante rileva che il principale motivo di doglianza sul decreto di espulsione in oggetto riguarda la inadeguatezza della motivazione in ordine ai presupposti di fatto e di diritto che hanno portato l'Amministrazione ad adottare il provvedimento. Nel caso di specie il cittadino straniero, assuntamente attinto ben cinque anni orsono da altro decreto di espulsione ritualmente eseguito ma non prodotto in atti, è rientrato in Italia nel marzo 2011 sbarcando a Lampedusa, dove una volta identificato veniva trasferito presso il CARA di Bari, come documentalmente provato.
All'esito di tale procedura, in costanza del D.P.C.M. del 5 aprile 2011, avrebbe dovuto essere messo in condizioni di presentare la richiesta di protezione internazionale, soggetta al vaglio di altra autorità, affatto differente dal Prefetto.
Ad ogni buon conto, il decreto di espulsione, oggetto del presente giudizio, non reca alcun elemento utile affinchè si possa ritenere validamente approfondita la posizione dello straniero, in quanto il Prefetto senza procedere ad alcun autonomo accertamento, si è limitato ad indicare le motivazioni dell'espulsione utilizzando formule prestabilite che non sono accompagnate da alcun riscontro probatorio.
È di tutta evidenza che la Direttiva comunitaria 2008/115, privilegia il rimpatrio volontario del cittadino del paese terzo, da attuare mediante la notifica all'interessato di una decisione di rimpatrio con cui gli si assegna un termine per la sua partenza volontaria (art. 7), salva la possibilità per l'Autorità di concedere un termine minore o di non concederlo affatto, nelle ipotesi espressamente previste dalla direttiva.
Occorre premettere che l'Italia non ha modificato la normativa in materia in ossequio alla normativa europea di riferimento e che, pertanto, in applicazione del principio della priorità delle fonti del diritto, dovrà applicarsi la fonte di grado superiore (Direttiva comunitaria) quando quella di grado inferiore (legge ordinaria) si trovi in contrasto con la prima.
Nel caso concreto, a supporto della nuova formulazione del decreto di espulsione, la Prefettura nulla ha esibito in giudizio che comprovi la più approfondita procedura di allontanamento, onde verificarne la espellibilità a mezzo del decreto così come formulato; con conseguente illegittimità dello stesso, poichè emesso in dispregio della Direttiva europea. Nè possono essere presi in considerazione, al fine della valutazione di legittimità del provvedimento emesso, la contravvenzione alle norme sulla immigrazione per la quale è stato tratto in arresto, nè gli enunciati numerosi precedenti per furto o ricettazione, non rinvenendosi in atti alcuna documentazione attestante condanne penali e non potendosi da ciò desumere il pericolo di fuga o la pericolosità sociale dello straniero, unici elementi giustificativi per la inosservanza della procedura di rimpatrio volontario.
Tutto quanto sin qui dedotto non può non inficiare i provvedimenti impugnati nella loro interezza, sia formale sia sostanziale.
Le spese di giudizio si intendono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie la domanda formulata avverso il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Bari, in data 18 aprile 2011 [...] e, per l'effetto, dichiara la nullità del suddetto provvedimento e di ogni altro atto conseguente.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
[...] Si comunichi.
Bari, 13 giugno 2011
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