GIURISPRUDENZA CASSAZIONE CIVILE Cass. civ., Sez. I, 11 settembre 2012, n. 15158 CASSAZIONE CIVILE - FILIAZIONE In sede di legittimità, qualora i motivi di gravame si basino su una lettura parziale ed arbitraria della sentenza, non possono considerarsi conformi al paradigma normativo di cui all'art. 366 comma 1, n. 4 c.p.c., sì da risultare inammissibili. In merito alla dichiarazione giudiziale di paternità, può ravvisarsi la contrarietà all'interesse del minore solo nell'ipotesi di concreto accertamento di una condotta del preteso padre tale da giustificare una dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale, ovvero di una prova della sussistenza di gravi rischi per l'equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua collocazione sociale. Orbene, siffatti rischi devono emergere da fatti obiettivi, desunti dalla pregressa condotta di vita del preteso padre. Di talché, in assenza di essi, l'interesse del minore va, di norma, considerato sussistente, a prescindere dai rapporti di affetto che possano concretamente instaurarsi con il presunto genitore e dalla disponibilità di quest'ultimo ad instauraarli, avendo riguardo al miglioramento obiettivo della sua situazione in relazione agli obblighi giuridici che ne derivano per il presunto padre.