Provvedimento di rigetto del reclamo proposto dalla banca nei confronti del correntista erroneamente segnalato in centrale rischi
Tribunale di Milano- Collegio- Reclamo sul 700 cpc febbraio 2016
Avv. Monica Mandico
di Napoli, NA
Letto 242 volte dal 17/02/2016
Si pubblica un recentissimo provvedimento ottenuto dall’avv. Biagio Riccio unitamente all’avv. Monica Mandico presso il Tribunale di Milano, con il quale i predetti legali sono riusciti a conseguire la conferma dell’ordinanza di accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. che ordinava all’istituto di credito di attivarsi per la rettifica della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca D’Italia relativamente al nominativo del cliente. Invero, il Collegio, molto opportunamente, confermando l’indirizzo espresso dal Giudice di prime cure ha ritenuto che, ai fini del fumus boni iuri, la segnalazione di una posizione “in sofferenza” richiede una valutazione, da parte della Banca, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, che non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma che deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile con la condizione di insolvenza. Mentre, il requisito del periculum in mora è stato rilevato nella negata concessione al cliente di credito sotto forma di carta di credito e di affidamento bancario. Pertanto, mettendo in evidenza la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, gli avv.ti Biagio Riccio e Monica Mandico sono riusciti a porre un freno all’illegittima prassi delle Banche. Nota dell’avv. Monica Mandico
Invero, il Collegio, molto opportunamente, confermando l’indirizzo espresso dal Giudice di prime cure ha ritenuto che, ai fini del fumus boni iuri, la segnalazione di una posizione “in sofferenza” richiede una valutazione, da parte della Banca, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, che non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma che deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile con la condizione di insolvenza.
Mentre, il requisito del periculum in mora è stato rilevato nella negata concessione al cliente di credito sotto forma di carta di credito e di affidamento bancario.
Pertanto, mettendo in evidenza la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, gli avv.ti Biagio Riccio e Monica Mandico sono riusciti a porre un freno all’illegittima prassi delle Banche.
Nota dell’avv. Monica Mandico
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