1.La responsabilità del gestore dell’impianto sportivo.
Occorre rilevare in primo luogo che vi è una responsabilità extracontrattuale del gestore dell’impianto sportivo ai sensi dell’art. 2051 c.c., che rende lo stesso responsabile per i danni causati dai beni che ha in custodia. Inoltre, ove il proprietario dell’impianto sportivo sia una pubblica amministrazione (quale ad es. il Comune), allora anche la stessa ne sarà responsabile in base alla medesima normativa.
Questa tipologia di danno riguarda gli eventi lesivi causati dai beni in custodia agli sportivi (dunque non anche quelli causati da altri sportivi), come ad esempio la mancata manutenzione degli impianti sportivi (sia i campi da gioco che gli spogliatoi o altri spazi comuni sotto la gestione della società sportiva).
Come enunciato dall’art. 2051 c.c.: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. La clausola di salvezza posta al termine della norma riportata, indica la possibilità del gestore/proprietario di far venir meno la propria responsabilità, provando che l’evento che ha leso lo sportivo sia dovuto ad un fatto esterno alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità ed eccezionalità. Qualora il gestore proprietario riuscisse a dare prova di quanto sopra, lo sportivo non avrebbe diritto ad alcun risarcimento del danno.
È, pertanto, il soggetto responsabile della sicurezza e della incolumità di chi accede e fruisce degli impianti sottoposti alla propria gestione. Al fine di evitare il verificarsi di eventi dannosi, il gestore dell’impianto deve adottare tutte le misure idonee a prevenire gli eventi lesivi che potrebbero danneggiare i soggetti che per varie ragioni ne fruiscono. Nelle misure preventive va altresì ricompresa l’attività di vigilanza sulla sicurezza delle attrezzature e degli impianti, nonché la loro manutenzione ordinaria e straordinaria.
Dal canto suo lo sportivo dovrà dare prova dell’evento lesivo subito, del nesso causale tra l’evento ed il danno e quantificare la richiesta risarcitoria.
2.Infortunio subito a causa dei comportamenti di un altro giocatore.
Non sempre l’altro giocatore risulta responsabile dell’evento dannoso; bisognerà infatti considerare sia la volontarietà del comportamento, che i rischi normalmente connessi alla specifica attività sportiva ed al normale svolgimento dell’attività di gioco.
Secondo la costante giurisprudenza, affinché un fatto lesivo commesso in connessione funzionale con lo svolgimento di attività sportiva da un giocatore contro altro giocatore sia qualificabile come illecito civile extracontrattuale, occorre anzitutto che il giocatore-autore del fatto lesivo abbia avuto l’intenzione di ledere un altro giocatore, cioè che ci sia dolo. In questo caso il danneggiato avrà diritto di essere risarcito del danno subito.
Tuttavia, anche in alcuni casi specifici in cui il fatto non violi le normali regole di gioco o non vi sia dolo, può esserci responsabilità del giocatore danneggiante. In entrambi i casi, infatti, vi è ugualmente responsabilità tutte le volte in cui viene impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato oppure incompatibile col contesto ambientale nel quale l’attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano.
Quindi, quando si ha diritto a un risarcimento danni?
Per poter chiedere risarcimento danni devono sussistere questi punti imprescindibili:
-si deve aver subito un danno.
-vi deve essere un comportamento scorretto o illegittimo di qualcuno.
-deve esistere un nesso causale tra il comportamento scorretto e il danno subito.
-si deve poter provare che il nesso causale tra comportamento e danno sia effettivo.
Quale iter bisogna seguire?
Subito dopo l’infortunio è sempre opportuno far refertare il danno presso il pronto soccorso di una struttura pubblica.
Poi occorre rivolgersi ad un legale per l’apertura del sinistro, la denuncia di infortunio e la gestione della successiva fase stragiudiziale ed eventualmente anche di quella giudiziale.
A cura dell’Avv. Vanessa Bellucci
Studio Legale FBO
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