Chi è legittimato a chiedere il risarcimento del danno (legittimati attivi)?
In primo luogo occorre rilevare che legittimato è l’alunno stesso qualora abbia raggiunto la maggiore età, o i genitori dello stesso che esercitano la responsabilità genitoriale qualora risulti minore.
Contro chi va proposta l’azione risarcitoria (legittimati passivi)?
L’alunno, o i genitori, tramite un legale, potranno inoltrare una diffida con richiesta di risarcimento danni all’Istituto scolastico e al MIUR (quest’ultimo qualora si tratti di istituto pubblico). Qualora a seguito degli atti necessari ad una fase stragiudiziale non si raggiunga un accordo in merito al risarcimento del danno, si dovrà agire in giudizio presso il Tribunale competente, a mezzo di atto di citazione notificato ai legittimati passivi.
Qual è la documentazione necessaria da fornire per ottenere il risarcimento del danno?
In primo luogo occorre sempre recarsi, nel più breve tempo possibile, presso un pronto soccorso di una struttura ospedaliera al fine di far accertare le lesioni fisiche subite dall’alunno. In seguito conservare ogni eventuale successiva documentazione medica relativa a visite ordinarie o specialiste, terapie mediche e spese a vario titolo sostenute, sino alla compiuta guarigione (al termine delle cure verrà infatti rilasciato un certificato di compiuta guarigione del paziente). Risulta inoltre utile ai fini della valutazione di eventuali offerte risarcitorie, sottoporsi a visita medico legale per accertare l’entità del danno all’esito della compiuta guarigione.
Quali sono le responsabilità dell’Istituto scolastico?
La responsabilità della scuola risulta essere di due tipi:
1)contrattuale art. 1218 c.c. (casi tipi quelli in cui un alunno si fa male da solo)
Nel momento in cui l’Istituto scolastico accetta l’iscrizione a scuola dell’alunno sorge un vincolo negoziale (contrattuale). Pertanto, dal momento in cui l’alunno entra a scuola al momento della sua uscita, la scuola sarà responsabile dell’incolumità dello stesso (sent. Cass. 21255/2022). La responsabilità contrattuale configura un onere probatorio per l’alunno o i genitori che intentano una causa semplificato rispetto ad es. alla responsabilità extracontrattuale, poiché sarà sufficiente provare l’avvenuta iscrizione a scuola e che l’evento dannoso è avvenuto durante l’orario scolastico; spetterà poi alla scuola dimostrare che il fatto è stato determinato da cause non imputabili alla stessa o agli insegnanti per fornire prova liberatoria. In questi casi opera una prescrizione di 10 anni.
2)extracontrattuale art. 2048 c.c. (casi tipici quelli in cui un alunno procura un danno fisico ad un altro o di danni procurati dall’edificio scolastico)
Rispetto alla responsabilità contrattuale, in questo caso sarà più gravoso l’onere probatorio per chi agisce in giudizio (alunno o genitori), perché, oltre a dimostrare che l’evento si è verificato durante l’orario scolastico occorrerà dimostrare che lo stesso è avvenuto a causa della condotta commissiva e/o omissiva di un altro soggetto; a questo punto, l’ente scolastico, per liberarsi da responsabilità, deve fornire la prova del caso fortuito; in altre parole, deve dimostrare di aver posto in essere tutte le misure e cautele per evitare il danno, ivi compresa una costante vigilanza da parte del docente, atta a garantire ordine e sicurezza tra gli alunni (sent. Cass. 8811/2020). In questi casi la prescrizione è di 5 anni.
Sulla scorta di queste indicazioni, è evidente come risulterà più agevole agire in giudizio contro l’istituto scolastico (ed il MIUR nei casi sopra detti), nei casi di responsabilità contrattuale, risultando l’onere probatorio a carico di chi agisce, meno gravoso. Si ricorda inoltre di conservare tutta la documentazione medica relativa all’infortunio al fine di fornire prova documentale certa ed eseguire una relazione medico legale successiva alla guarigione per valutare correttamente il danno subito e le eventuali offerte economiche ricevute.
A cura dell’Avv. Vanessa Bellucci
Studio Legale FBO
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