I. Termine di prescrizione del danno materiale e fisico nei sinistri stradali.
Se siete rimasti coinvolti in un incidente stradale è bene sapere che esiste un termine di legge entro cui potete far valere il vostro diritto per ottenere il risarcimento del danno subito.
Suddetto limite temporale viene denominato dal codice civile come termine di prescrizione. L’art. 2947 c.c. stabilisce quanto segue:
“1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato
2. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni
3. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile (…)”
Pertanto, dal tenore letterale della norma, può desumersi che in caso di sinistro stradale la prescrizione (ovvero il termine entro cui deve essere chiesto il risarcimento del danno) è di due anni. Tuttavia, dal combinato disposto dai commi 1 e 3 della succitata norma, e da conforme giurisprudenza sul punto, deve sottolinearsi che in caso di lesioni fisiche connesse al sinistro stradale la prescrizione risulta essere quinquennale.
Semplificando dunque quanto riportato dalla normativa in esame, la prescrizione relativa al solo danno materiale (quale ad es. il danno al veicolo) è di due anni, mentre quella relativa al danno fisico è pari a cinque anni. Quindi ad es. se siete rimasti coinvolti un incidente stradale il 14.03.2023 il limite massimo entro cui potrete richiedere il risarcimento del danno materiale sarà il 14.03.2025, mentre per il danno fisico sarà il 14.03.2028.
II. Come ottenere il risarcimento del danno riportato in un sinistro stradale.
Chiarito quanto sopra, bisogna inoltre sapere che per ottenere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata a/r o una pec di diffida e messa in mora all’assicurazione competente, affidandovi ad un legale di fiducia. Tale invio, oltre a costituire una formale richiesta di risarcimento danni, si caratterizza altresì per essere un atto interruttivo della prescrizione; ciò vuol dire che i termini sopra indicati di due anni (danno materiale) o cinque anni (danno fisico) ricominceranno a decorrere dalla data di invio della diffida alla compagnia assicurativa.
a.In caso di lesioni fisiche si consiglia di recarsi immediatamente al posto di pronto soccorso più vicino per far accertare e refertare le lesioni subite al fine di poter disporre di tutta la documentazione medica utile ad ottenere il risarcimento del danno subito (altra documentazione sarà costituita da interventi, visite o terapie successive all’evento lesivo). In caso di lesioni di una certa rilevanza, si consiglia inoltre, una volta raggiunta la definitiva guarigione, di sottoporsi a perizia medico legale da un professionista di fiducia, al fine di far quantificare l’entità del danno subito.
La perizia sarà utile, ad es. in fase stragiudiziale per decidere se ritenere congrua o meno un’offerta risarcitoria ricevuta dalla compagnia assicurativa, o in fase di giudizio per quantificare la richiesta risarcitoria. Si specifica, inoltre, che anche la compagnia assicurativa sottoporrà l’infortunato ad una visita medica per valutare anch’essa il danno. Inutile dire che le due valutazioni (la vostra e quella dell’assicurazione) quasi mai coincideranno e dunque in fase stragiudiziale dovrà intervenire un accordo tra le parti; viceversa sarà necessario rivolgersi al Giudice competente.
b.Per quanto riguarda invece il danno materiale prima di far riparare il veicolo (nei casi in cui è possibile attendere) sarà opportuno far eseguire una perizia alla compagnia assicurativa ai fini della valutazione del danno, così come sarà utile far fare una stima della riparazione anche da un carrozziere o altra figura di fiducia. Anche in questo caso dunque avremo due preventivi da confrontare per divenire ad un eventuale accordo.
Riassumendo, quindi, il termine massimo per richiedere il risarcimento del danno dalla data del sinistro è di due anni per i danni materiali e di cinque anni per le lesioni fisiche; la richiesta va inoltrata, mediante un legale, con raccomandata a/r o con pec alla compagnia assicurativa competente. Al fine di ottenere un soddisfacente risarcimento del danno si consiglia di raccogliere quanta più documentazione possibile, sia medica (in caso di danno fisico) che di altro genere (preventivo riparazione mezzo, fotografie incidente, modello CAI, verbale polizia municipale, dichiarazioni testimoniali ecc…).
A cura dell’Avv. Vanessa Bellucci
Studio Legale FBO
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