I. Cos’è il FGVS?
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), è stato istituito per la prima volta con legge n. 990 del 1969 (abrogata con l'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private) ed è operativo dal 12 giugno 1971. È amministrato, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa).
II. Quali sono i casi in cui possiamo essere risarciti dal FGVS?
Il FGVS, stato istituito per il risarcimento dei danni conseguenti ad incidenti stradali causati, nella maggior parte dei casi, da veicoli non identificati, non assicurati, posti in circolazione contro la volontà del proprietario o assicurati con imprese poste in liquidazione coatta. L’istruttoria e la liquidazione dei danni sono effettuate dalle Imprese Assicurative designate dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).
Caso1. Veicoli o natanti non identificati: risarcimento danni alla persona e dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona.
Caso2. Veicoli o natanti non assicurati: risarcimento danni a persone e cose senza franchigia (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007).
Caso3. Veicoli o natanti assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa: risarcimento danni a cose e persone.
Caso4. Veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario: risarcimento danni a cose e persone.
Caso5. Sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose
III. Qual è la procedura da seguire?
Come detto, nei casi sopra evidenziati, a risarcire il danno sarà la compagnia assicuratrice designata dalla Consap (reperibile dagli elenchi dalla stessa predisposti). Pertanto, dopo aver correttamente individuato suddetta Assicurazione, sarà sufficiente seguire l’iter standard necessario per ottenere il risarcimento del danno di un sinistro stradale; il suddetto iter prevede: l’invio della diffida alla compagnia di assicurazioni competente, il successivo eventuale invito a concludere un accordo a mezzo della procedura di negoziazione assistita, e la successiva eventuale fase giudiziale qualora le parti non trovino un accordo stragiudiziale.
 
A cura dell’Avv. Vanessa Bellucci
Studio Legale FBO
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