La cittadinanza italiana si acquista:

–                    per nascita, ai sensi dell'art. 1 della legge sulla cittadinanza, 5 febbraio 1992, n. 91

–                    per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione, se il genitore sia cittadino italiano (art. 2 della legge 91/92)

–                    per adozione da parte di un cittadino italiano, in favore del minore straniero adottato (art. 3 della legge 91/92)

–                    in casi particolari disciplinati dall'art. 4 della legge 91/92

–                    per matrimonio (art. 5 della legge 91/92)

–                    in casi particolari, si riacquista (art. 11 della legge 91/92)

–                    se i genitori sono cittadini italiani, in favore del minore che non sia già cittadino italiano per nascita o per filiazione (art. 11 della legge 91/92).

Agli effetti della legge sulla cittadinanza, si intende per “legalmente residente” in Italia la persona fisica che sia in regola con le condizioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di ingresso e soggiorno in Italia degli stranieri (decreto legislativo 286/98 e successive modifiche), nonchè in materia di iscrizione anagrafica (regio decreto 1238/39 e successive modifiche).

Nel dettaglio

1) L'acquisto della cittadinanza italiana per nascita è effetto giuridico che si produce a beneficio di chi sia:

–                    figlio di padre o madre cittadini italiani

–                    nato in Italia da genitori entrambi ignoti o apolidi (per “apolide” si intende colui che è privo di una cittadinanza in particolare: ad esempio, persone di etnia rom)

–                    nato in Italia da genitori stranieri, se la legge dello Stato di appartenenza degli stessi non prevede, per ciò solo, la trasmissione della loro cittadinanza al figlio

–                    figlio di ignoti trovato in Italia, se non è possibile dare la prova che sia in possesso di un'altra cittadinanza.

2) L'acquisto della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione rispetto ad un cittadino italiano si produce se detti riconoscimento o dichiarazione avvengono quando la persona è ancora minorenne.

Se invece il riconoscimento o dichiarazione avvengono dopo che la persona ha raggiunto la maggiore età, egli conserva la cittadinanza eventualmente già posseduta, ma in tal caso entro 1 anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione (o dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento di dichiarazione giudiziale, se il provvedimento è di una autorità straniera) può dichiarare di optare per la cittadinanza italiana.

L'ipotesi di acquisto in esame ricorre anche riguardo a colui del quale non si può dichiarare la filiazione, a patto che quanto meno il suo diritto al mantenimento o agli alimenti sia stato riconosciuto giudizialmente.

3) L'acquisto della cittadinanza italiana a favore di un minore straniero adottato da un cittadino italiano:

–                    si verifica anche se l'adozione si è perfezionata in data anteriore all'entrata in vigore della legge 91/92

–                    diventa ineffettivo se l'adozione viene revocata per colpa dell'adottato, a patto che egli possegga o possa riacquistare un'altra cittadinanza

–                    mantiene i suoi effetti se l'adozione viene revocata per altri motivi (tuttavia, se la revoca dell'adozione interviene dopo che l'adottato ha raggiunto la maggiore età, egli ha la facoltà di rinunciare alla cittadinanza italiana entro 1 anno dalla revoca, purchè possegga o riacquisti altra cittadinanza).

4) Casi particolari di acquisto della cittadinanza sono:

–                    discendenza da padre, madre o altro ascendente entro il secondo grado in linea retta (ossia: nonno) che siano stati cittadini italiani per nascita (ma non lo sono più)

–                    aver prestato servizio militare per lo Stato italiano e dichiarato di voler acquistare la cittadinanza italiana (il servizio militare deve essere effettivo, ossia la ferma nelle Forze armate italiane deve essere prestata per un periodo minimo corrispondente a quello che in passato era previsto per la leva obbligatoria, attualmente sospesa; si fa eccezione a questo principio, ossia è sufficiente un periodo inferiore, se intervengano cause di forza maggiore, riconosciute dalle competenti autorità, ad impedire il raggiungimento di tale periodo minimo)

–                    assunzione di un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, con dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana (si intende che sia stato assunto il pubblico impiego se ricorra un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello Stato)

–                    residenza legale in Italia da almeno 2 anni dopo il compimento della maggiore età, con dichiarazione, entro 1 anno dal medesimo momento (quindi per forza di cose necessariamente prima che si perfezioni il requisito dei 2 anni di residenza legale) di voler acquistare la cittadinanza italiana

–                    dichiarazione resa, entro 1 anno dal compimento dei 18 anni, di voler acquistare la cittadinanza italiana da parte di straniero nato in Italia, e che dalla nascita vi abbia risieduto legalmente ed in modo continuativo

5)  L'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio si verifica in favore dello straniero o apolide coniugato con cittadino italiano, se possegga uno dei 2 requisiti seguenti:

–                    residenza legale in Italia da almeno 2 anni

–                    almeno 3 anni di matrimonio, se la residenza legale sia collocata all'estero, a patto che nel frattempo il matrimonio non si sia sciolto, annullato o non ne siano cessati gli effetti civili o non vi sia separazione legale fra i coniugi.
I detti termini sono ridotti alla metà in presenza di figli (legittimi, naturali, legittimati o adottivi).

Tuttavia, questa ipotesi di acquisto è esclusa se la persona abbia riportato una condanna:

–                    per un delitto, previsto dal codice penale, contro la personalità dello Stato o contro i diritti politici del cittadino

–                    per un delitto non colposo, per il quale sia prevista una pena non inferiore nel massimo a 3 anni di reclusione

–                    per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad 1 anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia.

–                    nonchè se sussistano comprovati motivi inerenti alla sicurezza dello Stato che impongano di impedire l'acquisto della cittadinanza.

È però altrettanto ovvio che se poi intervenga, ai sensi della legge penale, la riabilitazione della persona, l'acquisto della cittadinanza per matrimonio torna ad essere possibile.

L'acquisto della cittadinanza in questa ipotesi avviene dietro istanza presentata dall'interessato alla prefettura competente territorialmente (secondo la residenza dell'istante) o all'autorità consolare italiana competente: la procedura ha durata di 2 anni circa e si conclude con decreto di riconoscimento da parte del Ministro dell'interno.

6) La cittadinanza italiana può riacquistarsi, se sia stata perduta:

–                    se la persona presti servizio militare effettivo in favore dello Stato italiano, o assuma (o abbia assunto) un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, e dichiari di voler riacquistare la cittadinanza

–                    se dichiara di voler riacquistare la cittadinanza e stabilisca (o abbia stabilito) la propria residenza in Italia entro 1 anno dalla dichiarazione

–                    dopo 1 anno dalla data in cui ha stabilito la residenza in Italia (salvo che entro lo stesso termine rinunci all'effetto del riacquisto).

7) La cittadinanza italiana può essere acquisita dal minore di genitori cittadini italiani, che non sia già cittadino per nascita o filiazione, se lo stesso conviva con essi; tuttavia, al raggiungimento della maggiore età, ha la facoltà di rinunciare alla cittadinanza italiana se ne possegga un'altra (ossia, se non vi rinuncia, potrà possedere la doppia cittadinanza).