In riforma della sentenza del TAR Lombardia, sede di Brescia, annulla il diniego del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

L'interessato si era visto archiviata la relativa domanda, che seguiva ad una procedura di emersione dal lavoro irregolare ai sensi del d.lg. n. 102 del 2009, poiché risultava essere stato condannato, con sentenza definitiva, per uso di atto falso, mentre era mancata la condanna per il reato di contraffazione del permesso di soggiorno.

Secondo la Questura, e poi il TAR, detto reato era considerato ostativo al rilascio del permesso.
Tuttavia, esso non rientra nelle ipotesi di cui all’art. 380, commi 1 e 2, c.p.p. (e non è quindi automaticamente ostativo, come si vorrebbe). Oltre tutto, l’uso del permesso di soggiorno falso è stato l’unico episodio criminoso commesso.
                                                                                                                                                       
E' mancata la valutazione concreta sulla pericolosità sociale del richiedente: una motivata valutazione su tale pericolosità, alla luce degli elementi da essa considerati, sarebbe stata invece necessaria.                                                                                                                               



https://avvmichelespadaro.wordpress.com/2024/03/15/la-condanna-per-uso-di-permesso-falso-non-impedisce-in-automatico-il-rilascio-del-permesso-successivo-alla-sanatoria/
https://youtu.be/dI5nxLAUAhw