La Corte di Cassazione, con una recante Ordinanza (n. 28244/2019), ritorna ad occuparsi della problematica connessa all'affidamento dei figli, riconoscendo al giudice la possibilità di disporre l'affido esclusivo ad un genitore in funzione ad alcuni criteri base. 
La Cassazione in fatti in tale Ordinanza indica che in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l'interesse del minore e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità. Nel caso di specie la Corte, nel rispetto dei principi sopra enunciati, ha disposto l’affido esclusivo delle figlie alla madre perché il padre ha dimostrato di non essere interessato alla vita delle minori. Il padre infatti si trasferiva in una regione diversa rispetto a quella in cui risiedono le minori, negli anni non provvedeva al loro mantenimento, non partecipava alle loro scelte di vita, trascurando quindi in generale i suoi doveri genitoriali.
La Cassazione con tale ordinanza ribadisce che il giudice può disporre l'affido esclusivo se è nell'interesse morale e materiale del figlio, in particolare a quel genitore che appaia più idoneo ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.