Di recente la Corte di Cassazione ha esaminato una controversia che riguardava la regolamentazione del diritto di visita di un padre nei confronti di un minore.
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 22411/2019, ribadisce i principi, nell'esclusivo interesse morale e materiale dei figli, in merito all'efficacia degli accordi conclusi tra i coniugi aventi ad oggetto l'affidamento degli stessi e il diritto di visita del genitore non collocatario.
Il caso esaminato dalla Corte, vedeva la madre ricorrere in Cassazione avverso il provvedimento della Corte di Appello di Trento, eccependo la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché la errata valutazione delle risultanze processuali e dei fatti posti a fondamento della pronuncia. Infatti la ricorrente sostiene che la Corte di appello, sull’erroneo presupposto che la disciplina del diritto di visita paterno e della ripartizione dei periodi feriali era stata frutto di un accordo raggiunto dalle parti in primo grado e recepito dal Tribunale, non si sarebbe pronunciata sulle domande svolte con il reclamo, omettendo anche ogni motivazione; infine insiste per una regolamentazione del diritto di visita paterno meno frammentato.
La Corte di Cassazione con la presente l’ordinanza in epigrafe ha chiarito che “in tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio – ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati”, il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall’art. 155 c.c. e ora dall’art. 337 ter c.c.) con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche “ultra petitum”.” (Cass. n. 25055 del 23/10/2017; Cass. n. 11412 del 22/05/2014). Invero, e ciò va sottolineato, anche un formale accordo intervenuto tra i genitori, pur sintomatico della positiva collaborazione tra gli stessi, non potrebbe essere trasfuso nel provvedimento giudiziale relativo alla prole se non previa verifica della sua rispondenza all’interesse del figlio.
Quindi con l’ordinanza n. 22411 del 6 settembre 2019, la Suprema Corte ribadisce che il principio cardine per regalare l'affidamento dei figli e il diritto di visita del genitore non collocatario è in primis “l’esclusivo interesse morale e materiale dei figli”; pertanto gli accordi conclusi fra gli ex-coniugi dovranno ispirarsi a tale principio.