Una recente Ordinanza della Suprema Corte (Ordinanza 34100/2021) ha cercato di fare chiarezza sulla natura delle spese universitarie per i figli in connessione ad un giudizio di mantenimento.
Al riguardo, le spese per i figli si distinguono solitamente in ordinarie e straordinarie.
1) le cosiddette "spese ordinarie" sono tutti quegli esborsi volti a "soddisfare i bisogni ordinari del figlio" e caratterizzati dagli elementi di certezza e lprevedibilità, anche a distanza di tempo. Questi costi hanno natura integrativa dell'assegno di mantenimento, sono fondate sul titolo giudiziale che sancisce la corresponsione del contributo al mantenimento e per la loro refusione è sufficiente l'allegazione del relativo giustificativo (fattura, scontrino fiscale, etc.)
2) le spese straordinarie, invece, sono caratterizzate dai requisiti di rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità, essendo esse, pertanto "imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento". Per la loro ripetizione, pertanto, occorre l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento non essendo sufficiente il titolo giudiziale.
La vicenda esaminata dagli Ermellini riguardava, appunto, l'errata valutazione delle spese universitarie per il figlio, che il Giudice di merito aveva erroneamente classificato come straordinarie, senza peraltro evidenziare i caratteri imprevedibilità ed imponderabilità che caratterizzano tali esborsi.
Orbene, la Cassazione, facendo luce sull'argomento, ha nuovamente chiarito la fondamentale distinzione tra gli esborsi per le necessità ordinarie dei figli, che esulano dall'importo dell'assegno ordinario di mantenimento e le spese straordinarie in senso stretto, e cioè gli esborsi imprevedibili, imponderabili ed economicamente rilevanti, da concordare con l'altro genitore, che richiedono, per la loro azionabilità, l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento.
Tanto premesso, la Suprema Corte sottolinea come le tasse universitarie, le rette e le spese per i libri di testo non sono eccezionali o imprevedibili, ma al contrario quantificabili in anticipo e, pertanto, rientrano tra le spese ordinarie, così censurando la decisione di merito.
A nostro modesto parere, la decisione appare logica, motivata e condivisibile e va, pertanto, pienamente condivisa.


Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo

MATRIMONIALISTA - DIVORZISTA - CURATORE SPECIALE DEL MINORE