Diritto internazionale – Compravendita internazionale – Interpretazione del Reg. Europeo 44/2001
Ordinanza Corte di Cassazione, Sez. Unite, 19 marzo 2009 n. 6598
Avv. Najdat Al Najjari
di Treviso, TV
Letto 2029 volte dal 17/11/2009
Massima: In tema di compravendita internazionale di beni, l'art. 5, n. 1, lett. b) del Regolamento CE n. 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, va interpretato nel senso che, nei contratti di compravendita, per obbligazione dedotta in giudizio si intende non quella fatta valere dall'attore, ma l'obbligazione caratterizzante il contratto e, dunque, nei contratti di compravendita di beni, quella della consegna del bene; pertanto, anche in caso di azione relativa al semplice pagamento del corr
Massima:
In tema di compravendita internazionale di beni, l'art. 5, n. 1, lett. b) del Regolamento CE n. 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, va interpretato nel senso che, nei contratti di compravendita, per obbligazione dedotta in giudizio si intende non quella fatta valere dall'attore, ma l'obbligazione caratterizzante il contratto e, dunque, nei contratti di compravendita di beni, quella della consegna del bene; pertanto, anche in caso di azione relativa al semplice pagamento del corrispettivo, il luogo da considerare, ai fini della competenza giurisdizionale, è quello della consegna del bene, che, se non stabilito nel contratto, andrà individuato con riferimento ai principi già affermati dalla Corte di Giustizia CE, determinando il luogo secondo le norme di conflitto del giudice adito (Nella specie la S.C, in presenza di un documento, con valore probatorio del contratto concluso verbalmente, che indicava il luogo di consegna in Spagna, ha ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice svedese, quale foro di competenza generale del convenuto ai sensi degli artt. 2 e 53 del Regolamento CE, o del giudice spagnolo, quale foro di competenza speciale ex art. 5, n. 1 del medesimo Regolamento).
ORDINANZA
sul ricorso 24076/2007 proposto da:
FI. S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 259, presso lo studio dell'avvocato GIAMBELARDINI Giovanni, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ARATO MARCO, MORELLINI LINDA L.C., giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
SOCIETA' ER. AB, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 2, presso lo studio dell'avvocato MAMMOLA Alberto, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale del Notaio Anne-Marie Bonde, depositata in data 13 novembre 2007, in atti;
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione avverso il giudizio pendente n. 1642/07 del Tribunale di Padova;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/03/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;
uditi gli avvocati Linda MORELLINI, Alberto MAMMOLA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella il quale chiede che venga respinto il ricorso, con ogni ulteriore provvedimento come per legge.
FATTO
Con istanza, notificata il 24 settembre 2007, la Fi. s.p.a. in amministrazione straordinaria, con sede in (OMESSO), ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio che la vede opposta nei confronti della Er. AB. , societa' di diritto svedese.
In punto di fatto, va premesso che il 22 novembre 2006 il Tribunale di Padova emetteva decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, nei confronti della Er. per la somma di euro 820,830,26, oltre interessi e spese.
Avverso tale decreto la Er. proponeva opposizione, eccependo in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Tribunale di Padova.
Nelle more, la Fi. ha proposto il presente regolamento, in cui ha precisato quanto segue.
I rapporti tra le due societa' traevano origine da un accordo intercorso tra di esse, denominato MOM (minutes of meeting), nel quale erano state determinate modalita' di vendita dei beni e di attrezzature che la Fi. utilizzava per la riparazione di schede telefoniche prodotte dal gruppo Er. : attivita' che stessa Er. aveva, poi, deciso di affidare ad altri.
In tale "minuta" veniva previsto che la Fi. avrebbe consegnato tutti i beni alla Er. e che gli effetti della compravendita si sarebbero prodotti dopo la verifica, in contraddittorio, della conformita' all'uso e del buono stato di conservazione delle apparecchiature e non gia' al momento della consegna della merce.
Fra l'aprile 2004 e il 5 maggio 2005 la Fi. consegnava la maggior parte della merce al vettore in (OMESSO), affinche' essa fosse consegnata, a sua volta, alla Er. .
Anche dopo la sottoposizione della Fi. ad amministrazione straordinaria - il 18 febbraio 2004 - e alla dichiarazione dello stato di insolvenza del 25 maggio 2004, la merce e' stata consegnata alla Er. mediante affidamento al vettore in (OMESSO).
All'esito del controllo effettuato, la Er. accettava la merce limitatamente ad alcuni beni per il valore complessivo pari alla somma indicata nel decreto monitorio, per cui la procedura fallimentare emetteva regolare fattura, che non veniva onorata.
Di qui, il decreto ingiuntivo del 3 gennaio 2007 e l'atto di opposizione della Er. del 9 febbraio 2007.
In esso, tra l'altro, la Er. eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano per essere competente, in base al Reg.CE. n. 44/2001 o il giudice svedese (giudice del luogo del domicilio del debitore) o il giudice spagnolo (giudice del luogo in cui e' avvenuta la consegna della merce da parte del vettore).
Resiste con controricorso la Er. .
La Fi. ha presentato memoria.
DIRITTO
1. La Fi. deduce, anzitutto, l'inapplicabilita' del Reg. CE. n. 44/2001 alla fattispecie in esame.
Secondo la ricorrente l'articolo 1 del citato Regolamento escluderebbe dal proprio campo di applicazione "i fallimenti, i concordati e, le procedure affini", per cui, trattandosi di una societa' in amministrazione straordinaria, poi dichiarata fallita, troverebbe applicazione la Legge n. 218 del 1995, con conseguente competenza del giudice che ha dichiarato lo stato di insolvenza.
Peraltro, pur volendosi ritenere applicabile il Regolamento comunitario, la conclusione non muterebbe perche' la "minuta", ossia il MOM non avrebbe valore di contratto e, trattandosi di merce per cui non e' individuabile il luogo di consegna, troverebbe applicazione la Convenzione di Vienna del 1980 che all'articolo 3 individua il luogo di consegna al vettore e, quindi, nella specie in (OMESSO).
Infine, secondo la ricorrente l'eccezione di compensazione, dispiegata nell'atto di opposizione dalla Er. confermerebbe la inapplicabilita' del regolamento comunitario e, comunque, in virtu' del Reg. CE. n. 1346/2000, articolo 4, andrebbe applicata alla controversia la legge dello Stato che ha aperto la procedura concorsuale.
2. Va, anzitutto, disatteso il rilievo principale mosso dalla ricorrente, secondo cui, essendo la Fi. in amministrazione straordinaria, sarebbe esclusa l'applicabilita' del reg. CE n. 44/2001.
La CGCE ha escluso dall'applicabilita' della convenzione di Bruxelles del 1968, giusto l'articolo 1 della stessa (identico sul punto all'articolo 1 del Reg.CE. n. 44/22001) solo le azioni direttamente derivanti dallo stato di insolvenza e quelle strettamente connesse ad esso (es. azione revocatoria), mentre ha ritenuto che rientrano nell'ambito della convenzione le azioni relative all'esistenza e quantificazione di un credito di cui era gia' titolare il fallito, come nella specie si e' verificato (CGCE, sent. n. 22 febbraio 1979 in C. 133/78, seguita da Cass. n. 2185/81).
Pertanto devono ritenersi comprese nell'ambito di applicazione del Regolamento CE, e quindi fuori dall'esclusione prevista dall'articolo 1 dello stesso, tutte le azioni che il soggetto sottoposto alla procedura concorsuale avrebbe potuto esercitare a prescindere dall'apertura di tale procedura.
3. Egualmente e' errato il richiamo al regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, ai fini dell'individuazione della giurisdizione nella fattispecie.
Tale Reg. e' relativo alle procedure di insolvenza, cosiddette transnazionali o transfrontaliere, come emerge dai punti 2, 3 e 4 dei "considerando", ed individua i giudici competenti ad aprire la procedura di insolvenza "nello Stato membro nel cui territorio e' situato il centro degli interessi principali del debitore. Se il centro degli interessi principali del debitore e' situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro." (articolo 3).
Nel caso di specie non ricorre un'ipotesi in cui occorra individuare a quale giudice, tra quelli di diversi Stati, si appartenga la giurisdizione per la procedura di insolvenza nei confronti della Fi. s.p.a., poiche' essa ha la sua sede legale in (OMESSO) e non e' stato sostenuto che essa abbia sedi operative o stabilimenti fuori dal territorio italiano, con la conseguenza che non si pone una questione per la cui soluzione sia applicabile il reg. CE n. 1346/2000.
4.1. La questione della giurisdizione va quindi risolta sulla base della normativa di cui al reg. CE n. 44/2001, entrato in vigore l'1.3.2002 (articolo 76 reg.), perche' si tratta di materia civile o commerciale (articolo 1 reg.); di soggetto ingiunto, domiciliato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea (articolo 2 reg.); di azione promossa successivamente all'entrata in vigore del regolamento (articolo 76, comma 1, reg.).
Il foro generale della Er. AB. e', ai sensi dell'articolo 2 reg., coordinato con l'articolo 53, la (OMESSO).
Tuttavia, ai sensi dell'articolo 5, Reg. n. 44/2001, n. 1, lettera a), la persona domiciliata nel territorio di uno stato puo' essere convenuta in materia contrattuale davanti al Giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio e' stata o deve essere eseguita.
Tale norma va coordinata con il disposto della lettera b), dello stesso articolo 5, n. 1, reg. n. 44/2001 che statuisce: "Ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo dell'esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio e', nel caso di compravendita, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto".
Ritiene questa Corte che la norma in questione di cui all'articolo 5, nn. 1 e 2, del Regolamento individua in modo preciso ed inequivoco, sia pure ai limitati fini della giurisdizione, quale sia il luogo di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di compravendita, e cioe' il luogo della consegna, individuando per tale tipo di contratto una "competenza speciale", accanto alla competenza generale di cui all'articolo 2.
Risulta, quindi, modificata per effetto di questa norma del Regolamento relativamente ai contratti di compravendita, la normativa preesistente della convenzione di Bruxelles del 1968 e la giurisprudenza (che in merito si era formata) della Corte di Giustizia CE. 2.2. Infatti la CGCE, con sentenza 6.10.1976, De Bloos, in C-14/76, statui' che l'obbligazione dedotta in giudizio significava obbligazione posta a base dell'azione concretamente esercitata, con l'effetto che per le obbligazioni nascenti dallo stesso contratto si potevano avere diversi giudici competenti (CGCE 5.10.1999, Leathertex, C-420/97; CGCE, 29.6.1994, Curtom Made Commercial LTD, C 288/92). Ne conseguiva, secondo la giurisprudenza della CGCE relativa all'articolo 5, della Convenzione di Bruxelles, che il luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio era stata o doveva essere eseguita, andava determinata in conformita' alla legge che disciplinava l'obbligazione controversa "secondo le norme di conflitto del giudice adito".
L'impiego esclusivo del criterio del luogo di adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio aveva originato discussioni, sotto il profilo che ne poteva risultare individuato un Giudice con il quale il rapporto non presentava un effettivo collegamento (sentenze Custom Made, cit, e Gie Croup Concorde, 28.9.1999, C.-440/97).
La Corte aveva rifiutato di impegnarsi in un'operazione ermeneutica analoga a quella condotta sul contratto di lavoro e questo a causa delle difficolta' di tipizzare nell'ambito della materia contrattuale situazioni rispetto alle quali risultasse adeguato l'impiego del criterio dell'obbligazione caratterizzante.
4.2. Su questo aspetto della precedente disciplina e' appunto intervenuto il Regolamento, che, se ha mantenuto fermo il precedente criterio di collegamento per la generalita' dei contratti, ne ha fatto pero' un criterio solo residuale, destinato ad applicarsi nei casi in cui la lite sorga da contratti diversi da quelli di compravendita di beni o di prestazioni di servizi.
Il senso della norma di cui all'articolo 5, n. 1, lettera b), e' che anche per i contratti di compravendita (come per quelli di prestazioni di servizi e quelli di lavoro), per l'obbligazione dedotta in giudizio si intende non quella fatta valere dall'attore, ma sempre e solo l'obbligazione caratterizzante il contratto, e, percio', nei contratti di compravendita di beni, quella della consegna del bene.
Fattore di localizzazione diventa, cosi', il luogo in cui i beni sono stati consegnati o avrebbero dovuto esserlo, secondo il contratto.
Pertanto, anche in caso di azione relativa al semplice pagamento del corrispettivo del bene compravenduto, il luogo da considerare, ai fini della competenza giurisdizionale, e' quello della consegna del bene.
Il problema si sposta sul concetto di "consegna", a norma dell'articolo 5, n. 1, lettera b, reg. n. 44/2001.
Se questo luogo della consegna del bene e' individuato nel contratto, ad esso necessariamente occorrera' fare riferimento; se esso non e' individuato, occorrera' fare riferimento ai principi gia' affermati dalla CGCE in tema di luogo in cui l'obbligazione va eseguita, con la particolarita' che, a questi fini della giurisdizione, si tratta sempre dell'obbligazione di consegna del bene. Anche tale luogo, quindi, va determinato, secondo le norme di conflitto del Giudice adito (CGCE 28.9.1999, GIE Group Concorde, C - 440/97; Cass. Sez. Unite, 20/06/2007, n. 14299).
5.1. La soluzione del problema - nella fattispecie - passa attraverso l'interpretazione del cd. MOM (minutes of meeting). A tal fine va osservato che in ordine alle questioni di giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono anche giudice del fatto e pertanto hanno il potere di procedere direttamente all'apprezzamento delle risultanze istruttorie, traendone conseguenze in piena autonomia e indipendenza sia dalle deduzioni delle parti che dalle valutazioni del giudice del merito (Cass. Sez. Unite, 02/04/2007, n. 8095; Cass. Sez. Unite, 10/07/2003, n. 10840).
5.2. Il MOM (doc. 1 fasc. rie) trascrive gli accordi verbalmente presi nell'incontro del 23 febbraio 2004, presenti i rappresentanti delle due societa' e ripercorre le fasi delle trattative tra di esse.
In esso si precisa che l'incontro e' la continuazione di una fase precedente, nella quale la Fi. aveva inviato una sua proposta il 24 dicembre ed erano stati indicati fisicamente i soggetti abilitati a contrattare e rappresentare le societa' ( Ma.Ca. per Fi. e Re. De. per Er. (1 Goal of the meeting-all. 1 fasc. ric.).
Sempre nel MOM si definiscono le modalita' di consegna e di approvazione dei prodotti forniti; si precisa che il MOM non ha valore legale, tuttavia gli accordi, presi durante l'incontro del 23 febbraio 2004, sono validi.
Nel MOM e' pure previsto che la Fi. e' responsabile per la consegna chiavi in mano di tutti i beni e sara' sua cura imballare gli stessi in Sulmona, trasportandoli tramite MSL in (OMESSO), presso la sede della societa' Ce. , ivi curando attraverso propri tecnici l'attivita' di disimballaggio ed installazione dei componenti e materiali elettronici.
Nel decreto ingiuntivo notificato il 28 dicembre 2006, con pedissequo atto di precetto, si precisa che il prezzo della merce consegnata alla Er. in Valencia e' di complessivi euro 820.830,26 (all. 1 dell'all. 6 fasc. Er. ).
5.3. In via di principio va ribadito che la cosiddetta puntuazione o minuta di contratto non ha in via di massima carattere vincolante ma solo una funzione essenzialmente storica e probatoria della fase delle trattative contrattuali in quanto con essa le parti di solito intendono solo documentare l'intesa raggiunta su alcuni punti, rinviando la conclusione del contratto al momento successivo nel quale avranno raggiunto l'accordo anche sugli altri; cio' peraltro non esclude che in concreto la minuta possa avere valore probatorio di un contratto gia' perfezionato, quando contenga l'indicazione dei suoi elementi essenziali e risulti - anche in base al comportamento successivo delle parti inteso a dare esecuzione all'accordo risultante da detta minuta, sempreche' tale comportamento sia univoco e non consenta una diversa interpretazione - che le parti medesime abbiano inteso vincolarsi definitivamente (Cass. 17/10/1992, n. 11429; Cass. 07/04/2004, n. 6871).
5.4. Nella fattispecie, ritengono queste S.U. che il documento MOM viene ad assumere valore probatorio di un contratto verbalmente gia' perfezionatosi, perche' contiene la indicazione dei suoi elementi essenziali (materiali, consegna, modalita' e luogo di consegna etc.), e soprattutto perche' il comportamento coevo e successivo delle parti (v.le bolle di consegna Fi. ; v. lettera del Commissario straordinario per il recupero delle somme, all. n. 4 fasc. Er. ) e' tutto rivolto a dare esecuzione alle intese raggiunte, in modo univoco e coerente alle stesse. Peraltro la Fi. non offre alcuna valida e plausibile spiegazione come mai la merce in questione giungesse proprio in (OMESSO) presso la Ce. e perche', ciononostante, il pagamento veniva, richiesto alla Er. . Cio' non puo' trovare altra spiegazione logica che nel ritenere vincolante per le parti quanto stabilito sul punto nel MOM. Configurando quel documento un vero e proprio accordo, redatto in forma scritta, anche la clausola, di fatto osservata, della consegna della merce in Spagna, e' pienamente valida, anche perche' nei successivi ordinativi di fornitura inviati per un apprezzabile lasso di tempo, essa e' esplicitata, con pieno rispetto dell'articolo 5, n. 1 reg. CE n. 44/2001 (Cass. S.U. n. 10312/2006).
Ne consegue che va dichiarato il difetto di giurisdizione.' del giudice italiano, appartenendosi la stessa o al giudice svedese quale foro di competenza generale della Er. (articoli 2 e 53 reg. n. 44/2001) o al giudice spagnolo, quale foro di competenza speciale (articolo 5 n. 1 reg. CE n. 44/2001) La ricorrente va condannata al pagamento, delle spese di questo regolamento sostenute dalla resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso per regolamento. Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo regolamento sostenute dalla resistente, liquidate in complessivi euro 4200,00, di cui euro 4000,00 per onorari oltre spese generali ed accessori di legge.
DATA DEPOSITO 19 MARZO 2009
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