Competenza e giurisdizione civile - inadempimento
Sentenza Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 895 del 14 dicembre 1999
Avv. Najdat Al Najjari
di Treviso, TV
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Massima: In tema di compravendita internazionale di merci, al fine di stabilire se sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda con la quale il venditore italiano conviene in giudizio l'acquirente straniero per l'adempimento delle obbligazioni su quest'ultimo gravanti, occorre aver riguardo all'art. 4 della convenzione di Roma del 19 giugno 1980 resa esecutiva con l. n. 975 del 1984, secondo il quale il contratto è regolato, in mancanza di scelta delle parti, dalla legge
In tema di compravendita internazionale di merci, al fine di stabilire se sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda con la quale il venditore italiano conviene in giudizio l'acquirente straniero per l'adempimento delle obbligazioni su quest'ultimo gravanti, occorre aver riguardo all'art. 4 della convenzione di Roma del 19 giugno 1980 resa esecutiva con l. n. 975 del 1984, secondo il quale il contratto è regolato, in mancanza di scelta delle parti, dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto, e all'art. 57 della convenzione di Vienna del 11 aprile 1980, ratificata con l. n. 765 del 1985, secondo il quale l'acquirente deve pagare il venditore presso la sede d'affari di quest'ultimo; ne consegue che deve affermarsi la giurisdizione del giudice italiano con riguardo alla controversia per inadempimento relativo ad un contratto di vendita e distribuzione di prodotti di una società italiana ad una società inglese, giacché le obbligazioni caratteristiche di tale contratto (acquisto della merce a pagamento del relativo prezzo) dovevano essere eseguite in Italia, ed è pertanto questo il paese col quale il contratto del cui adempimento si controverte presenta il collegamento più stretto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon citazione 12 marzo 1996, la società Sanitari Pozzi s.p.a. convenne, davanti al Tribunale di Milano, la società Imperial Bathroom Company p.l.c., con sede in Inghilterra.
Espose che le parti aveva concluso un contratto, rimasto in vigore dal luglio del 1994 al 1996, che poneva a carico della società Imperial l'obbligazione di acquistare e di distribuire sul mercato inglese tre linee di prodotti, di acquistare una quantità minima di merce per ogni anno e di pagare la merce ordinata entro i termini previsti dal contratto. La convenuta aveva distribuito una sola delle tre linee di prodotti indicate nel contratto; aveva acquistato una quantità di merce inferiore al minimo previsto ed aveva effettuato in ritardo i pagamenti.
Domandò, previo accertamento dell'inadempimento, la pronunzia di risoluzione del contratto e la condanna della convenuta inadempiente al risarcimento dei danni.
La società Imperial Bathroom Company si costituì ed eccepì il difetto di giurisdizione del giudice italiano; nel merito, senza rinunzia all'eccezione pregiudiziale, domandò il rigetto delle avverse istanze.
Con ricorso 4 giugno 1998, la Imperial Bathroom Company propone regolamento preventivo di giurisdizione, cui resiste la società Sanitari Pozzi con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Secondo la convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, ratificata con L. 21 giugno 1971, n. 804, art. 5, n° 1, le persone aventi domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute "davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita". (La medesima regola è stabilita dalla convenzione di Lugano 16 settembre 1988, ratificata con L. 10 febbraio 1992, n. 198, art. 5, n° 1, la quale parimenti stabilisce che il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato "davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita").
In relazione ai contratti di vendita internazionale di merci, al fine di stabilire se sussista la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda, con la quale il venditore italiano conviene in giudizio l'acquirente straniero per l'adempimento delle obbligazioni di lui, bisogna aver riguardo, anzitutto, all'art. 57 della Legge 31 maggio 1995, n. 218, secondo cui le obbligazioni contrattuali sono regolate dalla convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975 "senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali in quanto applicabili".
Stando all'art. 4 della suddetta convenzione di Roma, in caso di mancanza di scelta operata dalle parti, il contratto è regolato dalla legge del paese, con il quale presenta il collegamento più stretto. Si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto con il paese, in cui la parte, che deve fornire la prestazione caratteristica, ha la propria residenza abituale o la propria amministrazione. Se il contratto è concluso nell'esercizio di attività economica, il paese è quello in cui è situata la sede principale dell'attività economica.
Bisogna aver riguardo altresì - sempre per individuare il "forum destinatae solutionis" - all'art. 57 della convenzione di Vienna 11 aprile 1980, n. 765, ratificata in Italia con L. 11 dicembre 1985, n. 765, da cui è stabilito che l'acquirente deve pagare il venditore presso la sede di affari di quest'ultimo ("il prezzo deve essere pagato presso la sede d'affari del venditore, se l'acquirente non è tenuto al pagamento in altro luogo particolare"). La norma, infatti, sancisce una regola di carattere generale, tale da non consentire il pagamento in luogo diverso dalla sede dell'alienante se non in forza di un titolo espresso, legale o convenzionale (Cass., Sez. Un., 7 agosto 1998, n. 7759).
2. - In giudizio si deduce l'inadempimento delle obbligazioni originate dal contratto di vendita e di distribuzione, configurato dall'avere la società Imperial acquistato una quantità di merci inferiore al minimo previsto, dall'aver distribuito una sola delle tre linee di prodotti pattuite e dall'aver effettuato i pagamenti in ritardo rispetto ai termini concordati (pagamenti da eseguirsi entro sessanta giorni dalla fattura direttamente al conto della società Pozzi, acceso presso la Banca Commerciale Italiana, Agenzia Navigli - Milano).
Il contratto, definito dalle parti come negozio atipico, in realtà configura essenzialmente un negozio di compravendita, cui accede un patto di distribuzione. Per la verità, oggetto essenziale del negozio, quale si desume dalla lettera 5 luglio 1994, è la vendita di prodotti e la susseguente distribuzione nel Regno Unito. Infatti, la Imperial si era impegnata ad acquistare ed a distribuire un certo tipo ed una determinata quantità di prodotti della Sanitari Pozzi e, ovviamente, di pagare il prezzo. L'obbligazione caratteristica del contratto, consistente nella obbligazione di acquistare una certa quantità ed un certo tipo di prodotti sanitari e di pagare puntualmente il prezzo, doveva effettuarsi in Italia ed è proprio questo il paese, con il quale il patto, del cui adempimento si tratta, presenta il collegamento più stretto.
3. - Alla luce dei principi esposti, relativamente alla controversia presente - in quanto disciplinata dal collegato disposto degli artt. 57 della L. 31 maggio 1995, n. 218, secondo cui le obbligazioni contrattuali sono regolate dalla ricordata convenzione di Roma, e dall'art. 57 della convenzione di Vienna - deve affermarsi la giurisdizione del giudice italiano.
Infatti è l'Italia il luogo in cui deve essere eseguita, secondo le norme del diritto internazionale privato italiano, l'obbligazione dedotta in giudizio, corrispondente al diritto azionato (vale a dire il pagamento della merce venduta); del pari è l'Italia il luogo in cui ha la sede d'affari il venditore, non essendo l'acquirente tenuto ad eseguire il pagamento in un luogo diverso in forza di un titolo espresso.
Tenuto conto della natura del contratto stipulato dalle parti e della prestazione, della quale si deduce l'inadempimento; avuto riguardo al criterio del luogo in cui l'obbligazione doveva eseguirsi, determinato secondo il diritto sostanziale applicabile in base al diritto internazionale privato del giudice italiano; considerato, infine, che il diritto azionato - vale a dire la pretesa di pagamento del prezzo, in adempimento delle obbligazioni contrattuali - doveva avere esecuzione in Italia: tutto ciò valutato, segue che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice italiano.
4. - Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte:
pronunziando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice Italiano; compensa le spese.
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