Massima: In tema di compravendita internazionale di merci, al fine di stabilire se sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda con la quale il venditore italiano conviene in giudizio l'acquirente straniero per l'adempimento delle obbligazioni su quest'ultimo gravanti, occorre aver riguardo all'art. 4 della convenzione di Roma del 19 giugno 1980 resa esecutiva con l. n. 975 del 1984, secondo il quale il contratto è regolato, in mancanza di scelta delle parti, dalla legge