Massima: In tema di compravendita internazionale di beni, l'art. 5, n. 1, lett. b) del Regolamento CE n. 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, va interpretato nel senso che, nei contratti di compravendita, per obbligazione dedotta in giudizio si intende non quella fatta valere dall'attore, ma l'obbligazione caratterizzante il contratto e, dunque, nei contratti di compravendita di beni, quella della consegna del bene; pertanto, anche in caso di azione relativa al semplice pagamento del corr