Purtroppo l'Italia non ha rispetto dei principi che l'hanno resa patria del diritto ed oggi regina del rovescio . La Corte conclude sul punto sostenendo di non condividere affatto neppure la tesi che trae spunto dalla sentenza di patteggiamento del R. per ritenere fondata in parte qua la tesi della pubblica accusa: sostiene, infatti, la Corte territoriale che l'affermazione secondo cui il giudicante sarebbe vincolato, nella valutazione della posizione di un imputato, dall'esistenza di un precedente giudicato nei confronti di altro soggetto ritenuto concorrente nello stesso reato, sarebbe erronea e non sostenibile come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Orbene, premesso che a nulla rileva, ovviamente, la circostanza, sostenuta dalla Corte territoriale sia pur ad adiuvandum, della mancata incriminazione del R. per il delitto di frode sportiva, osserva questo collegio che la motivazione complessivamente offerta dalla Corte territoriale appare carente e, quindi, censurabile. La stessa, infatti, pur ribaltando le conclusioni del giudice di primo grado, non ha preso in considerazione tutti gli elementi di fatto sui quali si fondava la decisione e, segnatamente: - l'avvenuta contraffazione, da parte del R., di alcune prescrizioni mediche provenienti dalla casa di cura (OMISSIS), per ottenere dalle case produttrici alcune specialità medicinali, poi trasferite alla soc. Juventus; - la richiesta da parte della soc. Juventus al farmacista R. di meri ordinativi commerciali per richiedere farmaci sottoposti all'obbligo della prescrizione medica; - la richiesta di farmaci autorizzati dal Ministero della sanità per indicazioni terapeutiche incompatibili con lo stato di salute di atleti in piena attività agonistica; - le dichiarazioni rese dai giocatori della soc. juventus; - la sentenza di patteggiamento relativa alla posizione del R.. In particolare, con specifico riferimento alle dichiarazioni dei giocatori circa la consapevolezza delle sostanze loro illecitamente somministrate, va osservato, pur nel rigoroso rispetto dei limiti del giudizio di legittimità, che la Corte territoriale, nel ribaltare, ancora una volta, le affermazioni del primo giudice, non ha operato una censura rigorosa delle argomentazioni del Tribunale ("quasi tutti i giocatori, fatta eccezione per i farmaci dichiarati all'antidoping, concordemente hanno affermato essersi trattato di vitamine e persino Bi. che in un primo momento aveva sostenuto che non sempre egli era stato messo a conoscenza della specialità farmaceutica che gli veniva iniettata per flebo, ha poi modificato tale versione assumendo di aver sempre saputo che cosa gli veniva somministrato" e affermando che, in ogni caso, gli veniva somministrato un prodotto disintossicante o un complesso vitaminico), limitandosi ad affermare, del tutto genericamente, che "non mancano nelle dichiarazioni rese dai giocatori della Juventus, indicazioni che fanno ritenere come gli stessi atleti fruissero di una informazione tutto sommato sufficiente in merito alle sostanze somministrate...". Analoghe considerazioni devono porsi con riferimento alla valutazione della sentenza di patteggiamento: pur corretto il presupposto logico- argomentativo (il giudicante non può certo ritenersi vincolato, nella valutazione della posizione di un imputato, dall'esistenza di un precedente giudicato nei confronti di altro soggetto, concorrente nello stesso reato), la sentenza di applicazione della pena non può, come è stato fatto dalla Corte territoriale, essere tenuta in non cale dopo la valutazione sul punto operata dal primo giudice, dovendo comunque essere esaminata, nel rispetto del principio del libero convincimento, ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 3,: la ratio di tali previsioni normative, di non dispersione degli elementi conoscitivi contenuti in provvedimenti che hanno, comunque, acquistato l'autorità di cosa giudicata, tra i quali rientra senza meno anche la sentenza di patteggiamento, riguarda non solo il fatto accertato ma anche gli altri elementi desumibili dalla motivazione della sentenza e, quindi, sicuramente, tra l'altro, anche la realizzazione, da parte del R. della condotta di cui all'art. 445 c.p.. Ben può il giudice di secondo grado discostarsi dalle conclusioni del giudice di prime cure giungendo a un risultato affatto diverso ma quando, come nella specie, la difformità riguarda l'esclusione della responsabilità (o, viceversa, l'affermazione della responsabilità), le diverse argomentazioni devono tener conto in modo analitico ed esaustivo di tutte le argomentazioni prese in considerazione dal giudice di primo grado, per giungere a un opposto verdetto. La necessità di una approfondita valutazione in merito appariva tanto più necessaria in quanto la Corte territoriale è entrata in rotta di collisione con un giudicato affermando che il R. "oltre a non aver posto in essere materialmente la condotta incriminata (ossia quella di somministrazione off label delle sostanze medicinali) non vi prese parte neppure sotto il profilo del concorso morale..". La motivazione della Corte territoriale sul punto specifico è, quindi, carente e va, conseguentemente, annullata in parte qua. Valgono, anche con riferimento a tali capi di imputazione, le stesse considerazioni già prospettate con riferimento al capo g) della rubrica: l'annullamento va disposto senza rinvio perchè i reati sono estinti per intervenuta prescrizione. Ed invero, la condotta del reato di cui all'art. 445 c.p. (Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica. “Chiunque, esercitando anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.”), risulta commessa, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, dal luglio del 1994 al settembre del 1998: ne consegue che il termine massimo di prescrizione (anni sette e mesi sei), calcolato secondo le disposizioni della disciplina previgente, e ritenute le sospensioni già indicate, è maturato in data 12 febbraio 2007.. . . Eppure dalla mera prescrizione, erano perseguibili azioni civili, ad esempio da parte della Federazione Gioco Calcio che pure si doveva sentire lesa del comportamento juventino, invece il nulla più assoluto è stato steso un velo pietoso su anni che nessuno vuole veramente rivisitare e neanche i diretti interessati ne parlano . Chissà se e quanti calciatori ex juventini subiranno conseguenza dannose per la propria salute in relazione all'assunzione di medicinali come indicati in sentenza e se qualcuno non abbia già sintomi invalidanti permanenti . Il mistero più cupo che non lascia adito a dubbi qualcuno in Federazione forse ha voluto coprire una pagina buia dello sport più amato dagli italiani