Licenziamento collettivo ai sensi della legge 223\1991 riduzione e trasformazione d'attività e\o lavoro
Cassazione Sezione Lavoro 4\11\2013 numero 24701
Avv. Michele Marra
di Caserta, CE
Letto 246 volte dal 18/11/2013
La qualificazione del licenziamento in base al progetto di riduzione del personale con effetti sociali rilevanti comporta, in attuazione dell'art. 41 Cost., che l'imprenditore sia vincolato non nell'an della decisione, ma nel quomodo, essendo obbligato allo svolgimento della procedura di cui all'art. 4 succitato, procedura che si risolve in una procedimentalizzazione del potere di recesso, il cui titolare è tenuto non più a mere consultazioni, ma a svolgere una vera e propria trattativa con i sindacati secondo il canone della buona fede; l'operazione imprenditoriale diretta a ridimensionare l'organico si scompone, infine, nei singoli licenziamenti, ciascuno giustificato dal rispetto dei criteri di scelta, legali o stabiliti da accordi sindacali, ma entro una cerchia di soggetti delimitati dal "nesso di causalità", ossia dalle esigenze tecnico-produttive ed organizzative (ex art. 5, co. 1, primo periodo). Di conseguenza, a questi due livelli, l'uno collettivo-procedurale, l'altro individuale - causale, corrisponde l'ambito del controllo giudiziale, cui è estranea la verifica dell'effettività delle ragioni che giustificano la riduzione di personale, ed il sistema sanzionatorio di cui all'art. 5, cosicché il lavoratore licenziato è abilitato a far valere l'inesistenza del potere di recesso per violazione delle regole della procedura (inefficacia del negozio risolutivo), ovvero la lesione del diritto ad una scelta imparziale per violazione dei criteri di scelta (annullamento del licenziamento).
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 11 giugno - 4 novembre 2013, n. 24701
(Presidente Maisano – Relatore Filabozzi)
Svolgimento del processo
L.B. ha chiesto che venisse accertata la nullità, l'inefficacia o l'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla Fiat Group Automobiles spa per riduzione di personale con decorrenza dal 27.12.2006 a seguito di procedura di mobilità ex art. 4 e 24 della legge n. 223/91, con la condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento dei danni ex art. 18 legge n. 300/70. Ha lamentato in particolare la violazione degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91 per assenza del requisito della effettiva riduzione del personale, riscontrabile anche alla luce dell'assunzione, contestuale ai licenziamenti, di trecento nuovi dipendenti, nonché la inadeguatezza e genericità delle informazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura di mobilità e la mancanza di nesso causale tra la scelta imprenditoriale e il licenziamento del ricorrente, considerata anche la proposta di nuova assunzione a tempo determinato che la società gli aveva offerto in data 11.5.2007.
Il Tribunale di Nola ha rigettato la domanda con sentenza che, sull'appello del lavoratore, è stata confermata dalla Corte d'appello di Napoli, che ha ritenuto generiche le deduzioni svolte dal ricorrente in ordine al difetto del nesso causale tra la procedura intrapresa dalla società e il licenziamento e infondate quelle che investivano la correttezza procedurale del recesso.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione B.L. affidandosi ad un unico motivo di ricorso cui resiste con controricorso la Fiat Group Automobiles spa.
La società resistente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1.- Con l'unico motivo si denuncia violazione degli artt. 4, comma 3, e 5 della legge n. 223/91, nonché vizio di motivazione, reiterando sostanzialmente le censure già proposte in grado di appello e lamentando che la Corte territoriale, nel respingere l'appello del lavoratore, aveva omesso di considerare che le mansioni del ricorrente non rientravano tra quelle indicate nella comunicazione di avvio della procedura di mobilità e nell'accordo sindacale che ad essa aveva fatto seguito (e cioè tra le mansioni di quei lavoratori che, secondo il testo dell'accordo, non potevano considerarsi "riconvertibili su sistemi industriali, informatici e gestionali a tecnologia avanzata") e aveva inoltre omesso di valutare adeguatamente alcune circostanze, quali la proposta di assunzione con contratto a tempo determinato ricevuta dal ricorrente dopo il licenziamento, che avrebbero dimostrato l'insussistenza dell'imprescindibile nesso causale tra il progettato ridimensionamento e il provvedimento di recesso.
2.- Il ricorso è infondato.
Devono essere, in primo luogo, richiamati i principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. n. 267/2009) nell'interpretazione della legge n. 223 del 1991, e successive modificazioni (legge emanata sullo schema della direttiva Cee 1975/129, così come modificata dalla più recente direttiva 1992/56):
2.1.- come precisato da Cass. n. 11455/99 e dalle conformi decisioni successive, la fattispecie del licenziamento collettivo per riduzione di personale ricorre in presenza dell'operazione imprenditoriale di "riduzione o trasformazione di attività o di lavoro" (art. 24), operazione che, da una parte, esclude dal suo ambito i licenziamenti dovuti a ragioni inerenti alla persona del lavoratore, per l'altra parte esclude anche i licenziamenti individuali per le stesse ragioni oggettive, ancorché plurimi, qualora siano presenti i requisiti di rilevanza sociale in presenza degli indici previsti dalla legge (il numero dei licenziamenti ai sensi dell'art. 24, comma 1; oppure, indipendentemente dal numero, dalla circostanza che a licenziare sia un'impresa che ha ottenuto l'intervento pubblico della cassa integrazione guadagni, secondo la previsione dell'art. 4, comma 1);
2.2.- la fattispecie di riduzione del personale regolata dalla legge n. 223 del 1991 non presuppone necessariamente una crisi aziendale e neppure un ridimensionamento strutturale dell'attività produttiva, potendo il requisito della riduzione o trasformazione di attività o di lavoro ravvisarsi nella decisione di modificare l'organizzazione produttiva anche soltanto con la contrazione della forza lavoro, con incidenza effettiva e non temporanea sul solo elemento personale dell'azienda;
2.3.- nel disegno legislativo, la fattispecie di licenziamento collettivo per riduzione di personale è assoggettato a forme di controllo ex ante della decisione imprenditoriale di tipo sindacale e pubblico, ritenute maggiormente adeguate alla rilevanza sociale del fenomeno rispetto alle tecniche di controllo giudiziale ex post e a dimensione individuale, restando escluso che la legittimità del recesso possa dipendere dai motivi della riduzione di personale, non sindacabili, infatti dal giudice;
2.4.- la qualificazione del licenziamento in base al progetto di riduzione del personale con effetti sociali rilevanti comporta, in attuazione dell'art. 41 Cost., che l'imprenditore sia vincolato non nell'an della decisione ma nel quomodo, essendo obbligato allo svolgimento della procedura di cui all'art. 4, procedura che si risolve in una procedimentalizzazione del potere di recesso, il cui titolare è tenuto non più a mere consultazioni, ma a svolgere una vera e propria trattativa con i sindacati secondo il canone della buona fede; l'operazione imprenditoriale diretta a ridimensionare l'organico si scompone, infine, nei singoli licenziamenti, ciascuno giustificato dal rispetto dei criteri di scelta, legali o stabiliti da accordi sindacali, ma entro una cerchia di soggetti delimitati dal "nesso di causalità", ossia dalle esigenze tecnico-produttive ed organizzative (arg. ex art. 5, comma 1, primo periodo);
2.5.- ai due livelli descritti, l'uno collettivo-procedurale, l'altro individuale - causale, corrisponde l'ambito del controllo giudiziale, cui è estranea, come detto, la verifica dell'effettività delle ragioni che giustificano la riduzione di personale, ed il sistema sanzionatorio di cui all'art. 5, cosicché il lavoratore licenziato è abilitato a far valere l'inesistenza del potere di recesso per violazione delle regole della procedura (inefficacia del negozio risolutivo), ovvero la lesione del diritto ad una scelta imparziale per violazione dei criteri di scelta (annullamento del licenziamento).
3.- Nella specie, la Corte di merito ha osservato che nella comunicazione di avvio della procedura il datore di lavoro aveva indicato le ragioni che avevano determinato la situazione di eccedenza, individuando i lavoratori che risultavano "eccedenti rispetto alla progressiva riorganizzazione e revisione dei processi di funzionamento dello stabilimento, nell'ambito del piano di contenimento dei costi di struttura e di funzionamento e in considerazione della non riconvertibilità su sistemi industriali, informatici e gestionali a tecnologia avanzata".
Nel testo dell'accordo sindacale era stato ribadito che "la necessità, condivisa dalle parti, di migliorare le condizioni di competitività dello stabilimento nel quadro di un complessivo piano di sviluppo... ha reso necessaria la realizzazione di un nuovo modello di organizzazione della fabbrica volto ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di una produzione snella e la progressiva riorganizzazione e revisione dei processi di funzionamento dello stabilimento, nell'ambito del piano di contenimento dei costi di struttura e di funzionamento, operando le opportune sinergie. La completa attuazione del complessivo programma... è in diretta correlazione alla collocazione in mobilità di un massimo di 300 lavoratori... non più riconvertibili su sistemi industriali, informatici e gestionali a tecnologia avanzata. Il criterio di individuazione dei sopra richiamati 300 lavoratori... compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali è costituito dalla possibilità per il lavoratore di conseguire un trattamento di quiescenza nell'ambito dell'arco temporale di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria".
Nel testo dell'accordo era stato indicato anche il numero dei lavoratori interessati per ciascuna unità, distinti a seconda della qualifica di "operai", "intermedi", impiegati/quadri" e "dirigenti", selezionati "sulla base dei requisiti di collegamento alla pensione attraverso la mobilità ordinaria".
4.- Alla luce delle previsioni dell'accordo sindacale, non era possibile, secondo i giudici di merito, assegnare significativa rilevanza alla circostanza di nuove assunzioni (di "300 giovani operai con contratto di apprendistato professionalizzante come definito dall'accordo integrativo Fiat del 28.6.2006", da individuarsi con priorità tra coloro che negli ultimi 12 mesi avessero prestato servizio con contratto di lavoro temporaneo), dovendo ritenersi, in conformità all'orientamento espresso dalla S.C., che il ridimensionamento dell'attività che legittima il ricorso alla procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 non è escluso né dalla prestazione di lavoro straordinario da parte dei dipendenti rimasti in servizio, né dal mero affidamento a terzi di operazioni o lavorazioni prima svolte direttamente in azienda e neppure dalla circostanza di nuove assunzioni che non risultino giustificate dalla necessità di colmare vuoti di organico originati ingiustificatamente dal processo di ristrutturazione o da un ampliamento dell'attività produttiva non giustificata sulla base delle ragioni che hanno determinato la riduzione di personale.
5.- Quanto all'esistenza del nesso di causalità, la Corte territoriale ha osservato che era rimasta priva di riscontro la circostanza, asserita nel ricorso introduttivo e contestata dalla società, che la riorganizzazione del lavoro posta a fondamento della procedura non avesse interessato anche il reparto (e la catena di montaggio) cui era addetto il ricorrente, così come era del tutto generica l'affermazione del ricorrente secondo cui le mansioni da lui svolte erano "assolutamente estranee ai concetti di tecnologia avanzata e riconvertibilità assurti a presupposti per i licenziamenti".
Né poteva annettersi valore significativo, al fine di escludere l'esistenza del nesso causale, alla proposta di assunzione con contratto a tempo determinato, ricevuta dal ricorrente in data 11.5.2007, dopo l'intimazione del licenziamento, posto che tale proposta era contenuta in una lettera "circolare" inviata dalla società senza un preventivo esame della posizione specifica del B., ed era diretta alla stipulazione di un contratto a tempo determinato con il personale già licenziato, allo scopo di affiancare (temporaneamente) i lavoratori che erano stati assunti con contratto di apprendistato nella fase del passaggio dalla vecchia alla nuova tecnologia di produzione.
6.- Sulla base degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, ritiene la Corte che la decisione impugnata sia conforme al disposto degli artt. 4, comma 3, e 5 della legge n. 223 del 1991 ed ai principi enunciati al precedente punto 2).
Al riguardo, va rimarcato che, come ripetutamente affermato da questa Corte - cfr. ex plurimis Cass. n. 8269/2004, Cass. n. 11455/99, Cass. n. 8603/92 - condotte datoriali, quali la richiesta di svolgimento di lavoro straordinario, l'assunzione di nuovi lavoratori o la devoluzione all'esterno dell'impresa di parte della produzione, successive al licenziamento collettivo, non sono suscettibili di incidere sulla validità del licenziamento stesso, una volta che la procedura di mobilità si sia svolta nel rispetto dei vari adempimenti previsti dagli artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991, ove non risulti la necessità di colmare vuoti di organico originati ingiustificatamente dal processo di ristrutturazione, e ove non si sia in presenza di un ampliamento dell'attività economica dell'impresa, non giustificata sulla base delle ragioni che hanno portato alla riduzione del personale, sicché non è sufficiente dedurre che vi è stata l'assunzione di nuovi lavoratori per escludere sic et simpliciter la legittimità del ricorso alla procedura di mobilità.
7.- Come si è detto, la Corte di merito ha respinto le doglianze formulate dal ricorrente in ordine all'insussistenza del nesso di causalità tra il progetto di riduzione del personale e il provvedimento di recesso, osservando che le circostanze addotte dal lavoratore erano prive del requisito di specificità (quanto alla dedotta estraneità delle mansioni del ricorrente ai concetti di "tecnologia avanzata" e "riconvertibilità", posti a fondamento dei licenziamenti), ovvero prive di decisività (quanto alla rilevanza attribuita alla proposta di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato).
Il ricorrente ha censurato tali statuizioni sostenendo che negli atti introduttivi del giudizio di primo grado e del giudizio d'appello erano stati esattamente individuati i criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali e puntualmente descritta la posizione lavorativa del B. La proposta di nuova assunzione con contratto a tempo determinato era, inoltre, del tutto incompatibile con la prospettata impossibilità di una "riconvertibilità" del lavoratore alle nuove tecniche produttive.
8.- Tali censure non possono tuttavia trovare ingresso in questa sede in quanto le critiche formulate dal ricorrente - lungi dall'indicare le ragioni per cui determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le norme delle quali viene denunciata la violazione o dal denunciare lacune o effettive contraddizioni logiche nella motivazione che sorregge l'accertamento di fatto sul quale è fondata la decisione impugnata - si risolvono, in realtà, nella prospettazione - inammissibile in questa sede - di una diversa ricostruzione del medesimo fatto e nella richiesta di una rivalutazione del giudizio di merito, che resta preclusa in questa sede di legittimità ove non si configuri l'omessa o insufficiente considerazione di fatti decisivi, ovvero il mancato rispetto della soglia di plausibilità logica delle argomentazioni adottate a sostegno della decisione.
9.- Al riguardo, deve ribadirsi che, come è stato più volte affermato da questa Corte, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo esame, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., ricorre, dunque, soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre tale vizio non si configura allorché il giudice di merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato diversi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (cfr. ex plurimis Cass. n. 10657/2010, Cass. n. 9908/2010, Cass. n. 27162/2009, Cass. n. 16499/2009, Cass. n. 13157/2009, Cass. n. 6694/2009, Cass. n. 42/2009, Cass. n. 17477/2007, Cass. n. 15489/2007, Cass. n. 7065/2007, Cass. n. 1754/2007, Cass. n. 14972/2006, Cass. n. 17145/2006, Cass. n. 12362/2006, Cass. n. 24589/2005, Cass. n. 16087/2003, Cass. n. 7058/2003, Cass. n. 5434/2003, Cass. ti. 13045/97, Cass. n. 3205/95).
10.- Né può trascurarsi che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario che il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia sia tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle risultanze sulle quali il convincimento del giudice è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (cfr. ex plurimis Cass. n. 14034/2005), essendo necessario, in altri termini, che sussista un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza (Cass. n. 21249/2006).
11.- Nella specie, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il proprio convincimento osservando, come si è detto, che l'allegazione del fatto che le mansioni del ricorrente fossero "assolutamente estranee ai concetti di tecnologia avanzata e riconvertibilità assurti a presupposti per i licenziamenti" era del tutto generica e ritenendo, inoltre, che la proposta di assunzione con contratto a tempo determinato non potesse avere il rilievo attribuitole dal ricorrente, in quanto era stata avanzata con una lettera "circolare", senza un preventivo esame della posizione specifica del B., con lo scopo di affiancare - temporaneamente - i lavoratori assunti (con contratto di apprendistato) nella fase del passaggio dalla vecchia alla nuova tecnologia.
12.- Si tratta, dunque, della valutazione di specifiche questioni di fatto, devoluta al giudice del merito, non censurabile nel giudizio di cassazione in quanto comunque assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria; anche perché il ricorrente non ha censurato efficacemente la decisione della Corte di merito, che ha ritenuto che fosse generica non la indicazione delle mansioni contenuta nel ricorso introduttivo, ma l'allegazione del fatto che tali mansioni fossero "assolutamente estranee ai concetti di tecnologia avanzata e riconvertibilità assurti a presupposti per i licenziamenti". Né è stato riportato nel ricorso il contenuto specifico della proposta di assunzione con contratto a tempo determinato per sostenerne una interpretazione diversa da quella operata nella sentenza impugnata, e per sostenere così l'incompatibilità di tale offerta con la dedotta impossibilità della "riconvertibilità" del lavoratore alle nuove tecniche produttive.
13.- Alla luce dei principi enunciati sub 9) e 10), la sentenza impugnata, per essere adeguatamente motivata e coerente sul piano logico-formale, non merita, dunque, le censure che le sono state mosse dal ricorrente.
14.- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo riferimento alle disposizioni di cui al d.m. 20 luglio 2012, n. 140 e alla tabella A ivi allegata, in vigore al momento della presente decisione (artt. 41 e 42 d.m. cit.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 50,00 oltre Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
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