La qualificazione del licenziamento in base al progetto di riduzione del personale con effetti sociali rilevanti comporta, in attuazione dell'art. 41 Cost., che l'imprenditore sia vincolato non nell'an della decisione, ma nel quomodo, essendo obbligato allo svolgimento della procedura di cui all'art. 4 succitato, procedura che si risolve in una procedimentalizzazione del potere di recesso, il cui titolare è tenuto non più a mere consultazioni, ma a svolgere una vera e propria trattativa con i sindacati secondo il canone della buona fede; l'operazione imprenditoriale diretta a ridimensionare l'organico si scompone, infine, nei singoli licenziamenti, ciascuno giustificato dal rispetto dei criteri di scelta, legali o stabiliti da accordi sindacali, ma entro una cerchia di soggetti delimitati dal "nesso di causalità", ossia dalle esigenze tecnico-produttive ed organizzative (ex art. 5, co. 1, primo periodo). Di conseguenza, a questi due livelli, l'uno collettivo-procedurale, l'altro individuale - causale, corrisponde l'ambito del controllo giudiziale, cui è estranea la verifica dell'effettività delle ragioni che giustificano la riduzione di personale, ed il sistema sanzionatorio di cui all'art. 5, cosicché il lavoratore licenziato è abilitato a far valere l'inesistenza del potere di recesso per violazione delle regole della procedura (inefficacia del negozio risolutivo), ovvero la lesione del diritto ad una scelta imparziale per violazione dei criteri di scelta (annullamento del licenziamento).