Compenso professionale: la causa relativa rientra nel foro del consumatore
Trib. Verona, Ordinanza del 26 aprile 2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 254 volte dal 21/06/2013
Un’associazione professionale conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Verona, una propria cliente, affinchè venisse condannata al pagamento in proprio favore della somma a titolo di compenso per un’attività di consulenza legale e tributaria. Nel ricorso veniva evidenziato come la competenza del Tribunale di Verona a giudicare della controversia derivava da una clausola specificamente approvata per iscritto dalla resistente. Si costituiva in giudizio, alla prima udienza, la convenuta eccependo, in via preliminare, l’incompetenza per territorio del Tribunale di Verona. Ciò in quanto la clausola derogativa del foro del consumatore contenuta nel contratto concluso tra le parti doveva presumersi vessatoria ed era onere del professionista dimostrare che era stata preceduta da idonea trattativa individuale.
CONDIVIDI
Commenta questo documento
Filtra per
Argomenti correlati
-
Demansionamento e danno differenziale
Letto 0 volte
-
Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 febbraio 2023, n. 3700 - Adibizione a mansioni inferiori dei collaboratori sanitari
Letto 0 volte
-
RETRIBUZIONE ferie annuali .calcolo .Cassazione 21 maggio 2024
Letto 0 volte
-
difesa avvocato libero foro agenzia entrate nullita'
Letto 0 volte
Altri 1594 articoli dell'avvocato
Michele Spadaro
-
Indennizzo per eccessiva durata del processo spetta anche al contumace
Letto 184 volte dal 16/02/2014
-
Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie
Letto 1593 volte dal 09/02/2014
-
La liberazione dell’immobile può essere ordinata prima dell’aggiudicazione del bene
Letto 479 volte dal 27/11/2013
-
Notifica a persona di famiglia valida anche se essa è convivente temporanea
Letto 707 volte dal 27/11/2013
-
Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro
Letto 598 volte dal 16/11/2013