Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie
norme in vigore e'
devoluta a sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti, costituite a sensi della presente legge.
Art. 2.
Composizione delle Sezioni
La Sezione e' costituita dai magistrati ad essa annualmente
attribuiti in base alle norme sull'ordinamento giudiziario, nonche' dagli esperti nominati a sensi della presente legge.
Ove le esigenze di servizio lo richiedono, possono essere
istituite, presso i singoli Uffici giudiziari, piu' lezioni specializzate.
Il Collegio giudicante e' composto dal numero di magistrati fissato
dalle norme in vigore, nonche' da due esperti.
Art. 3.
Nomina degli esperti
Gli esperti sono nominati dal Consiglio superiore della
magistratura, o, per delega, dal presidente della Corte d'appello.
((Essi sono prescelti tra gli iscritti negli albi professionali dei
dottori in scienze agrarie, dei periti agrari, dei geometri e degli agrotecnici; per le sezioni d'appello la scelta avviene tra i dottori in scienze agrarie)).
A tale effetto e' istituito presso ogni Corte d'appello un albo
speciale, ripartito in elenchi provinciali, contenenti ciascuno un numero di esperti in ragione di otto per ogni Sezione specializzata. Gli esperti medesimi devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, eta' non inferiore agli anni 25, iscrizione negli albi professionali da almeno tre anni, condotta incensurata.
Gli stessi, agli effetti dell'iscrizione nell'albo, vengono
indicati dai capi degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura, sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i Consigli degli ordini e Collegi provinciali competenti.
Per la nomina degli esperti da assegnare alla Sezione d'appello e'
istituito un distinto elenco, comprendente i dottori in scienze agrarie inseriti negli elenchi speciali di cui al terzo comma, con esclusione di quelli chiamati a far parte delle Sezioni di tribunale.
Ad ogni Sezione vengono assegnati, mediante sorteggio fra gli
iscritti in ciascuno degli elenchi predetti, due esperti effettivi e due supplenti.
Art. 4.
Durata in carica degli esperti
Gli esperti durano in carica due anni; essi possono venir
riconfermati.
Ove, nel corso del biennio, taluno degli esperti venga per
qualsiasi causa a mancare, si provvede alla sua, sostituzione, con le stesse norme dettate dall'articolo precedente; il sostituto rimane in carica sino alla scadenza del biennio in corso.
Art. 5.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Art. 6.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Art. 7.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Art. 8.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115))
Art. 9.
Benefici fiscali
Rimangono conservati, per i giudizi innanzi alle Sezioni istituite
con la presente legge, i benefici fiscali e di diversa natura previsti dalle leggi vigenti per le procedure innanzi alle soppresse Sezioni specializzate agrarie.
Art. 10.
Onere finanziario
Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono
imputate, per l'esercizio 196263, ai capitoli n. 21 e n. 26 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste.
Art. 11.
Determinazione delle tabelle dei canoni di affitto
In deroga al termine di cui all'articolo 3 della legge 12 giugno
1962, n. 567 per le annate agrarie 1963-64 e 1964-65 le Commissioni tecniche provinciali determineranno le tabelle dei canoni di affitto entro il 30 aprile 1963.
Art. 12.
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 marzo 1963
SEGNI
FANFANI - RUMOR -
BOSCO - TREMELLONI
- TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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