Giudizio di ottemperanza
Consiglio di Giustizia Amministrativa sentenza n. 452 del 2011
Avv. Prof. Piero Lorusso
di Roma, RM
Letto 1189 volte dal 19/07/2011
La decisione sul ricorso straordinario al Capo dello Stato (ed al Presidente della Regione Siciliana), si colloca nella ipotesi prevista alla lettera b) dell'art. 112, comma 2, e il ricorso per l'ottemperanza si propone, ai sensi dell'art. 113, comma 2, dinanzi allo stesso Consiglio di Stato (ed allo stesso Consiglio di Giustizia Amrninistrativa), nel quale si identifica "il giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta".
REPUBBLICA ITALlANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. L 5l/HReg.Sent.
N. 820 Reg.Ric.
II Consiglio di Giustizia Amministrativa per Ia Regione Sicilia- ANNO 2010 na, in sede giurisdizionale, ha pronunciato Ia seguente
SENTENZA
sui ricorso in ottemperanza n. 820/2010 proposto da
SAIE s.r.l
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e dife- sa dall'avv. prof. Piero Lorusso, elettivamente domiciliata in Palermo, corso Calatafimi n. 319, presso lo studio dell'avv. Salvatore Vincenzo Greco;
contro
il COMUNE Dl BARCELLONA POZZO DI GOTTO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Giuf- frida, elettivamente domiciliato in Palermo, via Catania n. 27, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Giambona;
per l'ottemperanza
del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 777 del 12 luglio 2006.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avv. A. Giuffrida per il comune di Barcellona Pozzo di Gotto;
Visti Ia memoria difensiva ed il ricorso per motivi aggiunti, per
Ia societa ricorrente;
Relatore il Consigliere Pietro Ciani;
Uditi alla camera di consiglio del 23 febbraio 2011 l'avv. prof. Piero Lorusso per Ia SAIE s.r.l. e l'avv. A. Giuffrida per il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
La SAIE s.r.l., con ricorso straordinario proposto in data
19/2/2002 contro il Comune Barcellona Pozzo di Gotto (ME), chiedeva 1'annullamento del provvedimento emesso dal commissario straor- dinario, n. 25808 del 16/10/2001, con cui le era stato comunicato il non accoglimento della "Promozione Privata di Concessione di Opera Pubblica del 29/6/1998, prot. n. 624, relativa alia costruzione e gestio- ne di un impianto di lampade votive elettriche nel cimitero comunale", promosso dalla stessa.
Con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 777 del
2/7/2008, notificato al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto in data 3 novembre 2008, il ricorso straordinario veniva accolto, conformemen- te al parere espresso, con atto n. 496/03, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per Ia Regione Siciliana, in sede consultiva, a sezioni riunite, nell'adunanza dell3/l2/2005.
Con il ricorso in ottemperanza di cui in epigrafe I'odiema ricor- rente ha lamentato che il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, a
tutt'oggi, non ha ancora provveduto all'esecuzione del citato D.P.Reg.
1717/2009.
Pertanto, premesso che con sentenza n. 424 del 18/5/09 di que- sto C.G.A., in sede giurisdizionale e stato ritenuto ammissibile il ricor- so in ottemperanza con riferimento al ricorso straordinario, la SAlE
s.r.l., eccependo Ia violazione del piu volte citato D.P.Reg. n. 777/08, ha chiesto che venga adottato ogni opportuno provvedimento volto a dame concreta esecuzione, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta, con vittoria di spese ed onorari.
Con memoria difensiva, depositata il 9/2/2011, la societa ricor-
rente, ribadendo le conclusioni precedentemente rassegnate, ha segna- lato chela Corte di Cassazione, sezioni unite civili, affrontando il deli- cato problema dell'ottemperanza del D.P.Reg. Sicilia reso su ricorso straordinario, con sentenza 28 gennaio 20 ll, n. 2065, ha statuito che
per le decisioni rimaste ineseguite del Capo dello Stato (e del Presi-
dente della Regione Sicilia)(...)".
Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 18/2/2011,
l 'odiema ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi a seguito della mancata esecuzione del citato D.P.Reg. nonche il risarcimento dei danni riferibili al perio- do precedente al predetto decreta.
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venga riconosciuto alia stessa Ia somma di € 300.000,00 da porre a
carico della P.A. resistente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi
legali.
In merito al danno patrimoniale, si e rimessa alia valutazione
equitativa di questo Collegio giudicante, chiedendo, comunque, che le venga riconosciuta una somma non inferiore a € 1.000.000,00, con rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Con note deduttive depositate il 18 febbraio 2011, ha replicato
il Comune appellato per sostenere preliminannente, ai sensi del com binato disposto degli artt. 112, comma 4, e 30 del c.p.a., Ia tardivita del ricorso per motivi aggiunti nonche Ia competenza, ai sensi del c.p.a teste richiamato, del Tribunate Amministrativo Regionale, qua1e giu dice deJI 'ottemperanza.
Ha quindi esposto che il comportamento tenuto da1 Comune, a
rettezza e ad espressa volonta di ottemperanza.
Conclusivamente, il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha chiesto il rigetto del ricorso in epigrafe, atteso che non risulterebbe Ia propria inottemperanza, e di quello per motivi aggiunti per il mancato rispetto della normativa di applicazione e cio con riferimento sia ai termini previsti che alia competenza della trattazione.
Preliminarmente, il Collegio ritiene di esaminare le eccezioni sollevate dal Comune resistente.
E da respingere I'eccezione secondo cui Ia competenza a deci-
. ' dere sui ricorso per ottemperanza in argomento spetterebbe al Tribuna- le Amministrativo Regionale.
lnvero, la competenza a decidere in merito alla controversia in argomento spetta a questo C.G.A., ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 112, comma 2, lett. b), e 113, comma 2, del c.p.a..
AI riguardo, si autorevolmente espressa Ia Corte di Cassazio-
ne, sezioni unite civili, con sentenza in data 28 gennaio 2011, n. 2065, che, all'esito di una completa disamina del quadro normativo concer- nente la disciplina del giudizio d'ottemperanza prevista dal nuovo "codice del processo amministrativo", ha espressamente statuito quan- to segue: "(...) La decisione sul ricorso straordinario al Capo dello Sta- to (ed al Presidente della Regione Siciliana), si colloca nella ipotesi
prevista alia lettera b) dell'art. 112, comma 2, e il ricorso per
l'ottemperanza si propone, ai sensi dell'art. 113, comma 2, dinanzi allo
nistrativa), nel quale si identifica "il giudice che ha emesso il provve- dimento della cui ottemperanza si tratta".
Va accolta, invece, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 112, comma 4, e 30, comma 5, del c.p.a., l'eccezione di tardivita della domanda risarcitoria, in quanto proposta dalla societa con il su- periore ricorso per motivi aggiunti, depositato il 18 febbraio 2011 e, quindi, ben oltre i prescritti 120 giomi dal passaggio in giudicato del D.P.Reg. n. 777/08, notificato al Comune in data 3 novembre 2008: tale tennine, introdotto dal codice del processo amministrativo, sareb- be spirato, oltretutto, pur calcolando il "dies a quo" dalla data di entra-
ta in vigore del codice medesimo.
II Collegio, ritenendo non adempitivo il comportamento assunto dal Comune con le descritte iniziative volte ad un componimento della controversia con Ia societa ricorrente, che pure ha dimostrato da parte sua un concreto interesse al riguardo, accoglie il ricorso per ottempe- ranza di cui in epigrafe nei termini di cui al parere espresso dal C.G.A. in sede consultiva, a sezioni riunite, n. 496/03, come richiamato in det- to Decreto n. 777/08, con il quale, accogliendo il ricorso straordinario
proposto dalla societa ricorrente, e stato disposto l'annullamento del
provvedimento emesso dal commissario straordinario del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, n. 25808 del 16 ottobre 200 I, di non acco- glimento della promozione privata di concessione di costruzione e ge- stione dell'impianto di lampade votive elettriche del cimitero comuna-
Ie.
Conclusivamente, il Collegio accoglie detto ricorso per ottem-
Pozzo di Gotto di dare integrate esecuzione al menzionato D.P.Reg. n.
777/08 entro il termine di 30 (trenta) giomi dalla notifica o dalla co- municazione in via amministrativa della presente decisione.
Peril caso di ulteriore inerzia, va disposta, fin d'ora, Ia nomina di un commissario ad acta, per l'esecuzione del predetto D.P.Reg. n.
concessione in argomento su un'area cimiteriale piu vasta, alla stregua dell'intendimento manifestato dall'Ente locale nelle note deduttive di cui sopra in "fatto".
Il commissario ad acta e altresi incaricato di relazionare a que-
sto Consiglio sugli esiti dell'attivita svolta, da porre in essere entro 90 giomi dalla operativita della nomina (o della delega da parte del Pre- fetto qui nominato).
Ritiene altresi ilCollegio che ogni altro motivo od eccezione di
rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrile- vante ai fini della presente sentenza.
Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio, determina-
ti in € 3.000,00 (tremila/00), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
II Consiglio di Giustizia Amministrativa per Ia Regione Sicilia- na, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione e, per I'effetto, ordina all'Amministrazione soccombente di dare integrate esecuzione al D.P.Reg. n. 777/08 entro 30 (trenta) giomi dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
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Condanna il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto al
/l
to in favore della SAlE s.r.l. delle spese e degli onorari del giudizio, detenninati in € 3.000,00 (tremila/00).
Ordina che Ia presente sentenza sia eseguita dall'Autorita am- ministrativa.
Cosi deciso in Palenno, dal Consiglio di Giustizia Amministra- tiva per Ia Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 23 febbraio 20ll, con l'intervento dei signori: Luciano Barra Caracciolo, Presidente, Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, estensore, Alessandro Corbino, componenti.
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