Per le controversie in materia di appalto, è competente il Giudice del luogo ove ha sede la tesoreria dell'Ente opponente.
Tribunale di Frosinone, sezione I, sentenza n. 693/2012
Avv. Prof. Piero Lorusso
di Roma, RM
Letto 3849 volte dal 11/09/2012
Atteso che l'incompetenza territoriale del giudice dell'opposizione quale giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c. determina la necessaria declaratoria di nullità o comunque la revoca del decreto opposto non si ritiene possibile procedere alla declaratoria di incompetenza di questo giudice con ordinanza ai sensi degli artt. 38 ss c.p.c., dovendosi invece adottare con sentenza la pronunzia di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
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