Bocciatura ingiusta? Ministero condannato a risarcire lo studente
TAR Toscana-Firenze, sez. I, sentenza 24.11.2011 n° 1807
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Bocciato all’esame di maturità artistica, ricorre al TAR Toscana, dove con sentenza emessa nel 2006, viene annullata la bocciatura. Di nuovo ricorre al TAR per ottenere dal Ministero dell’Istruzione, a titolo di risarcimento, la somma di euro 5.000,00 per il danno patrimoniale subito a causa del giudizio negativo riportato in sede di esame di maturità, ed annullato con la citata sentenza del TAR Toscana. In particolare, lo studente ha frequentato, dopo la bocciatura ed in attesa della conclusione del giudizio instaurato innanzi al TAR, l’ultimo anno di corso presso un istituto privato e di aver superato, con esito positivo, l’esame finale. Sostenendo appunto l'importo di euro 5.00,00 per frequentare il corso di studi privato.
T.A.R.
Toscana - Firenze
Sezione I
Sentenza 24 novembre 2011, n. 1807
01807/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01970/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1970 del 2007, proposto dal sig.
M. B., rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Pettini e Pietro Rizzo, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Pettini in Firenze, via Landucci n. 17;
contro
Ministero dell' Istruzione Universita' e Ricerca, in persona del Ministro p.t., e Liceo Artistico Statale Leon Battista Alberti di Firenze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
per l'accertamento
del diritto del ricorrente ad ottenere dall'Amministrazione intimata a titolo di risarcimento danni la somma di euro 5.000,00 per il danno patrimoniale subito a causa del giudizio negativo riportato in sede di esame di maturità annullato con la sentenza TAR Toscana n. 394/2006, nonché una ulteriore somma da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art.1226 c.c. a fronte dei danni non patrimoniali subiti a causa dello stesso illegittimo giudizio, o comunque la diversa somma che risulterà in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
-e la conseguente condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento a favore dell'attuale ricorrente del risarcimento come sopra quantificato, il tutto con interessi, rivalutazione monetaria e vittoria di spese ed onorari di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell' Istruzione Universita' e Ricerca e del Liceo Artistico Statale Leon Battista Alberti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2011 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente espone di aver sostenuto, al termine dell’anno scolastico 2003/2004, l’esame conclusivo del corso di studi di istruzione secondaria superiore presso il Liceo Artistico Statale Leon Battista Alberti di Firenze e di non aver superato il suddetto esame, avendo riportato il punteggio di 52/100. Espone altresì di aver impugnato l’esito di tale esame dinanzi a questo Tribunale, che con sentenza di questa stessa Sezione n. 394 del 2006 ha annullato gli atti gravati. Nelle more del giudizio, tuttavia, il ricorrente aveva di nuovo sostenuto l’ultimo anno di corso e affrontato nuovamente, con esito positivo, l’esame finale.
Tanto premesso, il ricorrente agisce in questa sede con azione risarcitoria, per ottenere il ristoro dei danni subiti in conseguenza dell’attività amministrativa illegittima. In particolare il ricorrente chiede la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale – quantificato nella misura di € 5.000,00 per il costo del “corso di studi” che il ricorrente ha poi sostenuto presso un istituto privato – oltre ai danni non patrimoniali subiti, di cui si chiede la liquidazione forfetaria.
Le Amministrazioni statali intimate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.
Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 9 novembre 2011, relatore il cons. Riccardo Giani, e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Il Collegio rileva che nella specie risultano sussistere tutti i presupposti per l’azione risarcitoria da attività amministrativa illegittima.
In primo luogo, essendo passata in giudicato la sentenza che ha annullato l’esito dell’esame finale conseguito da M. B. al termine dell’anno scolastico 2003/2004, è pacifico che l’atto amministrativo individuato come fonte di danno (cioè l’esito negativo del giudizio formulato dalla commissione d’esame) fosse illegittimo.
In secondo luogo, può senz’altro dirsi sussistere l’elemento soggettivo che deve di necessità qualificare l’azione illegittima dell’Amministrazione, al fine del risarcimento del danno (che essendo ricondotto al risarcimento extracontrattuale è sottoposto alla generale disciplina di cui all’art. 2043 c.c.). Infatti nel caso di specie, come risulta dalla sentenza n. 394 del 2006 di questa Sezione, l’illegittimità dell’azione amministrativa si sostanzia nella diretta violazione delle previsioni ministeriali circa lo svolgimento delle prove nel corso degli Esami di Stato, senza che sul punto possano dirsi sussistere incertezze interpretative, contrasti giurisprudenziali o altri elementi che possano far dubitare della piena attribuibilità soggettiva all’Amministrazione della condotta tenuta. L’art. 16 dell’ordinanza ministeriale 8 aprile 2003 n. 35 espressamente prevede che il colloquio finale dell’esame debba vertere su tutte le materie dell’ultimo anno, mentre è indiscusso che il B. sia stato sentito solo su tre materie. D’altra parte l’Amministrazione, in questa sede di giudizio risarcitorio, non ha in alcun modo evidenziato la sussistenza di elementi che potessero far rinvenire nel caso esaminato i presupposti di un errore scusabile da parte della p.a.
In terzo luogo, deve affrontarsi il tema della lesione dell’interesse sostanziale al bene della vita. È noto che in materia di lesione di interessi legittimi pretensivi la giurisprudenza richiede, al fine dell’esito positivo del giudizio risarcitorio, che le illegittimità riscontrate fossero tali da evidenziare una illecita compressione degli interessi sostanziali del cittadino, nel senso che, all’esito di un giudizio prognostico condotto “ora per allora”, possa dirsi che se le illegittimità amministrative non vi fossero state sussiste una consistente possibilità che l’amministrato avrebbe conseguito il bene della vita cui aspirava. Il Collegio ritiene che, nella specie, questo giudizio prognostico positivo – da intendersi nel senso di sussistenza di maggiori possibilità di esito positivo piuttosto che negativo, con riferimento alla ipotetica attività amministrativa legittima – sia rinvenibile, ciò tenendo conto che M. B. fu all’epoca interrogato su solo 3 materie rispetto alle 16 contemplate nel programma dell’ultimo anno di corso e fu soprattutto interrogato su materie non particolarmente pregnanti dal punto di vista dell’indirizzo di studi, essendo stato sentito in italiano, storia e anatomia artistica e non nelle tredici materie più significative in un corso di “accademia” presso Liceo artistico (figura disegnata, ornato disegnato, figura modellata, ornato modellato, disegno geometrico, architettura, prospettiva, storia dell’arte, ecc.). Alla luce di questi rilievi risulta sussistere una consistente possibilità che, se fosse stato sentito su tutte le materie, il ricorrente avrebbe potuto riportare un esito positivo dell’esame.
In punto di danno risarcibile, il Collegio evidenzia che è stato provato un danno patrimoniale per € 5.000,00 pari al costo (documentato) del corso di studi che il ricorrente ha dovuto ripetere. Al contrario i profili di danno non patrimoniale sono stati richiesti in termini assolutamente generici, nella sostanza rimettendo tutto, anche la loro esatta configurazione, alla valutazione equitativa del giudice. Ne consegue che mentre può trovare accoglimento la domanda risarcitoria con riferimento al danno patrimoniale, non altrettanto può dirsi per quello non patrimoniale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica al pagamento a favore di M. B., a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 5.000,00, oltre interessi legali fino al soddisfo.
Condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00 oltre iva e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011.
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