La L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 2, ha disposto, a decorrere dal 1.10.99, la soppressione dei fondi per la previdenza integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti degli enti indicati al comma precedente e della gestione speciale costituita presso l’Inps, con contestuale cessazione delle corrispondenti aliquote contributive previste per il finanziamento dei fondi medesimi; il successivo comma 3 ha poi riconosciuto agli iscritti ai fondi soppressi “il diritto all’importo del trattamento pensionistico calcolato sulla base delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi che restano a tal fine confermate anche ai fini di quiescenza e delle anzianità contributive maturate alla data del 1.10.1999”; quindi il comma 5 ha stabilito che, sempre dal 1.10.1999, “è applicato un contributo di solidarietà pari al 2 per cento sulle prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi e la gestione speciale di cui al comma 2”. In relazione a tale norma la Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto . . . . " Ne consegue che “la L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5, si interpreta nel senso che il contributo di solidarietà del 2% ivi introdotto si applica, a decorrere dal 1.10.1999, soltanto sulle prestazioni integrative, contemplate dai soppressi fondi per la previdenza integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria, per le quali si sia realizzata la fattispecie costitutiva del relativo diritto e, quindi, ove sussistano tutti i presupposti voluti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, fra i quali va ricompresa l’intervenuta cessazione dal servizio, dovendosi invece escludere la applicabilità del suddetto contributo a carico dei lavoratori ancora in servizio dopo la suddetta data”. Quindi, il contributo ex art 64 comma 5 laddove inserito in busta paga per il periodo succesivo al 1\10\1999 per coloro che erano ancora in servizio e non cessati dallo stesso E' INDEBITA con possibilità di ottenere la restituzione dell'importo dal datore di lavoro ( nel caso di specie Inps e gli altri enti indicati al comma 1 del medesimo articolo 64 legge 144\1999 )