E' sindacabile il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo solo con riferimento alla patologia “Morbo di Basedow in trattamento”
Tar Lecce, 25 gennaio 2011, n.110
Avv. Massimo Lazzari
di Lecce, LE, Italia
Letto 3595 volte dal 16/02/2011
Con la sentenza n.110/2011 il Tar Lecce ha stabilito, in tema di accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia “morbo di basedow”, che compete al sindacato di legittimità del giudice amministrativo il controllo della sufficienza e congruità dell'istruttoria e della motivazione e, sulla calibrazione di quest'ultima, dell'intera e completa considerazione dei presupposti fattuali, ivi comprese le precipue caratteristiche dell'attività di servizio svolta dal dipendente, pur nella sfera insindacabile di discrezionalità tecnica che contrassegna il compito affidato al Comitato di Verifica delle cause di servizio (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 09 settembre 2010, n. 32201).
N. 00958/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 958 del 2010, proposto da:
Alessandro Nuzzo, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella De Giorgi Cezzi, con domicilio eletto presso l’avv. Gabriella De Giorgi Cezzi in Lecce, via G. Paladini, 50;
contro
Ministero della Difesa e Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F. Rubichi, 23;
per l'annullamento
del decreto n. 656/N - posizione n. 632390/A del 18.2.2010, notificato il 15.4.2010, di rigetto dell'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte dal ricorrente e del conseguente equo indennizzo;
di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in particolare del verbale mod. BL/B n. ACMO 1061380/2061 del 19.12.2006 della CMO di Bari, del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n.36607/2009 reso nell'adunanza n. 632 del 22.12.2009, del verbale 4/10/05 ACMOO052447 della CMO di Padova, della nota DM - E 24489 8001/AMM/5.7.2/20010 dell'11.5.2010 del Capo Centro Documentale e C.S. Amm.vo di Lecce, della nota di PERSOMIL II/7 Roma, MD E24489 del 31.5.2010, rilasciata dal Centro Documentale di Lecce in data 8.6.2010;
nonchè per la declaratoria della dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta dal ricorrente e del conseguente diritto ad ottenere l’equo indennizzo e la pensione privilegiata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2010 il Referendario dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti l'avv. B. Accettura, in sostituzione dell'avv. G. De Giorgi Cezzi, e l'Avvocato dello Stato A. Roberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
L’odierno ricorrente, in servizio nell’Esercito Italiano dal 26 marzo 2001 come Volontario in Ferma Breve presso la 4^ Compagnia EW, col grado di 1° Caporal Maggiore, veniva impiegato in diverse missioni internazionali di pace cui ha partecipato il contingente italiano (in Kossovo nel 2002, in Irak nel 2004 ed in Bosnia nel 2005); in qualità di tecnico elettrogenista e conoscitore del serbo-croato, veniva addetto al servizio intercettazioni radio, sia in postazioni fisse che mobili.
Al rientro dalla missione nei Balcani, a seguito di visita medica presso la C.M.O. del Centro Militare di Medicina Legale di Padova, il ricorrente veniva dalla stessa dichiarato non idoneo al servizio per giorni 30 (cfr. verbale ACMO052447 del 4.10.2005), in quanto affetto da “Verosimile ipertiroidismo in accertamento”, successivamente ricondotto alla patologia “Morbo di Basedow” dalla C.M.O. presso l’Ospedale Militare di Bari (cfr. verbale n. ACMO^1061380/2061 del 19.12.2006), che riscontrava, altresì, il ricorrente affetto da “Lieve ipertensione arteriosa”.
Con parere n. 36607, reso nell’adunanza n. 632 del 22.12.2009, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio giudicava entrambe le patologie non dipendenti da causa di servizio e tale parere veniva recepito in toto dall’Amministrazione che, con decreto n. 656/N del 18.2.2010, respingeva l’istanza dell’interessato volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle suddette infermità e la corresponsione dell’equo indennizzo.
Avverso tali provvedimenti veniva proposto il presente ricorso, con cui il ricorrente lamenta l’illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi:
1. Illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta; difetto assoluto di istruttoria e di motivazione; motivazione insufficiente, incongrua e contraddittoria; falsa ed erronea presupposizione e travisamento dei fatti; il giudizio del Comitato di Verifica, infatti, pur partendo dal presupposto che il “Morbo di Basedow” possa avere sia un’insorgenza su base tossica che eredo-costituzionale, ha poi concluso nel senso che solo quest’ultima, nel caso specifico, è stata la causa della patologia. Ciò senza aver tenuto conto delle particolari condizioni di stress dovuto alle modalità del servizio reso dal ricorrente, sia sotto il profilo causale che concausale;
2. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione sotto un differente profilo; violazione e falsa applicazione dell’art. 64 del DPR n. 1092/1973 e del DPR n. 834/1981; violazione dei principi di cui alla legge n. 27/2001; illogicità manifesta e radicale inattendibilità del giudizio di non dipendenza da causa di servizio; del tutto immotivatamente, infatti, il Comitato avrebbe escluso la dipendenza da causa di servizio, senza aver basato le proprie conclusioni su indagini concrete relative all’ambiente ed alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa che abbiano potuto incidere sull’insorgenza della patologia;
3. Illegittimità derivata degli atti adottati dall’Amministrazione sulla scorta del parere viziato reso dal Comitato di Verifica.
Con atto depositato il 1° luglio 2010 si è costituita in giudizio l’Amministrazione chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, in subordine, infondato nel merito. La difesa erariale ha, altresì, depositato documentazione in data 2.11.2010.
Alla pubblica udienza del 4.11.2010 la causa, su istanza delle parti, è stata assegnata in decisione.
DIRITTO
Va innanzitutto chiarito che con il presente ricorso il ricorrente ha sollevato censure volte a sindacare il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo solo con riferimento alla patologia “Morbo di Basedow in trattamento” e non anche alla “Lieve ipertensione arteriosa”, con la conseguenza che gli atti epigrafati devono intendersi impugnati “in parte qua”.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che seguono.
Nel proprio parere il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha escluso la dipendenza da causa di servizio del “Morbo di Basedow” in quanto “trattasi di infermità dovuta ad eccessiva produzione di ormoni da parte della tiroide, frequentemente a carattere immunitario ed eredo-costituzionale, ovvero su base tossica (ingestione di iodio o di ormoni tiroidei), sull’insorgenza e decorso della quale gli eventi del servizio prestato non possono aver esercitato alcuna influenza nociva, neppure sotto il profilo della concausa efficiente e determinante”.
Tale motivazione, ad avviso del Collegio, denota contraddittorietà oltre ad essere carente sul piano motivazionale quanto all’assenza di chiarimenti su determinati aspetti.
Ed invero, quand’anche la patologia di che trattasi abbia un’eziopatogenesi prevalentemente di natura eredo-costituzionale, da un lato il Comitato non ha sufficientemente dato conto di come gli eventi di servizio, obiettivamente svoltisi fuori dalle ordinarie condizioni di lavoro ed in situazioni di particolare stress, non abbiano potuto, nel caso concreto, incidere sul piano concausale; dall’altro, nel parere, pur non escludendosi che la patologia possa avere un’insorgenza su base tossica, non si argomenta esaustivamente sui motivi che hanno indotto il Comitato ad escludere tale evenienza nel caso considerato, pur essendo, il servizio del ricorrente, caratterizzato dalla partecipazione a missioni ad alto rischio, in territori notoriamente contaminati da sostanze nocive quali l’uranio impoverito (il cui contatto prolungato può causare effetti clinici dannosi) ed in condizioni climatiche ed ambientali comunque non facili.
A ciò aggiungasi che nella perizia medica di parte a firma del dott. Giovanni De Filippis si legge che la patologia in questione colpisce prevalentemente donne di età compresa fra i 30 ed i 40 anni e le cause possono essere diverse, tra cui un ruolo importante può giocare anche lo stress. Poiché, nel caso di specie, il ricorrente ha presentato i sintomi della malattia all’età di 24 anni, ossia piuttosto precocemente in un soggetto maschio, peraltro impegnato nelle citate missioni militari in territori ad alto rischio (siamo quindi fuori dalle medie statistiche), appare alquanto semplicistica la motivazione fornita dal Comitato per escludere la dipendenza da causa di servizio della patologia di che trattasi; quest’ultimo, invero, non sembra aver tenuto conto dei suddetti dati statistici presenti nella letteratura medica, o almeno, non ha fornito un’adeguata motivazione sulle ragioni per le quali, nel caso specifico, se ne è discostato. Il difetto di istruttoria e di motivazione non emerge tanto nella parte in cui l’Organo tecnico ha valutato le condizioni di servizio sul piano strettamente causale, quanto piuttosto con rilievo all’aspetto concausale, ovvero all’incidenza delle stesse sulla precoce insorgenza della malattia rispetto al suo eventuale decorso naturale.
Anche la giurisprudenza ha già avuto modo di esprimersi nel senso sopra indicato: “poiché sull'insorgenza del morbo di Flaiani - Basedow, endocrinopatia tra le forme più comuni di ipertiroidismo, hanno incidenza con alto grado di probabilità le alterazioni emotive, e considerato che il servizio militare, anche in tempo di pace, è caratterizzato da un radicale cambiamento delle abitudini e dei ritmi sociali, va ravvisato nello stesso una concausa efficiente e determinante della suddetta patologia” (C. Conti reg. Emilia Romagna, sez. giurisd., 26 novembre 2003, n. 2448).
Pertanto, competendo al sindacato di legittimità del giudice amministrativo il controllo della sufficienza e congruità dell'istruttoria e della motivazione e, sulla calibrazione di quest'ultima, dell'intera e completa considerazione dei presupposti fattuali, ivi comprese le precipue caratteristiche dell'attività di servizio svolta dal dipendente, pur nella sfera insindacabile di discrezionalità tecnica che contrassegna il compito affidato al Comitato di Verifica delle cause di servizio (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 09 settembre 2010, n. 32201), il Collegio ritiene che il parere emesso da quest’ultimo sia illegittimo perché fondato su di una motivazione contraddittoria ed insufficiente; conseguentemente, del pari illegittimo è il decreto dell’Amministrazione con cui la stessa, nel recepire acriticamente il giudizio del Comitato, ha respinto l’istanza dell’interessato (ai sensi dell’art. 14, comma 1, del DPR 461/2001, infatti, l’Amministrazione avrebbe potuto valutare l’opportunità di non conformarsi al suddetto parere, indicandone le ragioni e richiedendo un nuovo parere), nonché ogni ulteriore provvedimento dalla medesima Amministrazione adottato sulla scorta dei predetti atti.
La natura della controversia, tuttavia, induce il Collegio a disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 4 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Costantini, Presidente
Enrico d'Arpe, Consigliere
Simona De Mattia, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
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Massimo Lazzari
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