Lo svolgimento di fatto di mansioni superiori
Sino alle modifiche introdotte all’art. 56 del d.lgs.29/93 dal d.lgs 80/98, costituiva principio consolidato in materia di pubblico impiego l’irrilevanza, per il pubblico dipendente, dello svolgimento di mansioni superiori, e ciò sia sotto il profilo economico che al fine dell’inquadramento nella superiore qualifica rivestita.

In particolare, la retribuibilità o meno delle mansioni superiori svolte dal dipendente pubblico aveva dato luogo in passato ad orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci, fino al consolidamento di quell’indirizzo alla stregua del quale per la retribuibilità occorrevano un'espressa previsione normativa, un preventivo provvedimento di incarico riferito a mansioni di qualifica immediatamente superiore, la disponibilità del relativo posto in organico (Sez. V n.1447 del 12.10.1999, sez. VI n.1119 del 18.7.1997, A.P. n.22 del 18.11.1999).

Come si è detto, solo con l’art. 56 d. l.vo n.29/93, nel testo sostituito dall’art. 25 d. l.vo n.80/98, vengono riconosciute al lavoratore del settore pubblico le differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori e ciò anche nel caso in cui l’assegnazione a tali mansioni sia avvenuta al di fuori delle ipotesi prescritte. Tale disposizione è stata poi modificata dapprima dall’art. 15 del d. l.vo 29.10.1998 n.387 e successivamente dall’art. 52 l.vo 30.3.2001 n.165.

In virtù di quest’ultima disposizione la disciplina vigente in materia è la seguente:

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive.
L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro puo' essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
nel caso di vacanza di posto in organico, per non piu' di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti ;
nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
Si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
Nei casi in cui la legge consente l’assegnazione di mansioni superiori, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore.
Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente e' assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
Al di fuori delle ipotesi consentite l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, è nulla ma al lavoratore e' corrisposta comunque la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione in questi casi risponde personalmente del maggior onere conseguente per l’amministrazione, se ha agito con dolo o colpa grave.
Il lavoratore ha diritto al trattamento economico corrispondente alla qualifica superiore anche qualora le mansioni superiori siano state svolte in assenza di un atto formale da parte del dirigente ma con l’acuiescenza di quest’ultimo o dell’amministrazione stessa.
Le disposizioni di cui all’art. 56 citato non si applicano alle situazioni esauritesi già esaurite alla data del novembre 1998.

Va segnalato che anche la più recente disciplina, pur ammettendo il pagamento delle mansioni superiori svolte, conferma brevi limiti temporali per il relativo svolgimento e preclude la stabilizzazione delle mansioni stesse. Ciò che continua a costituire – anche dopo la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego – uno dei più significativi punti di diversificazione fra rapporto di lavoro pubblico e privato. Infatti, mentre nel primo caso resta preclusa ogni rilevanza all’esercizio di fatto di mansioni superiori, nel rapporto di lavoro privato l’art. 2103 cod. civ. prevede che dallo svolgimento di mansioni superiori scaturisca non solo il diritto retribuzione corrispondente, ma anche all’inquadramento nella qualifica superiore.