Scorrimento della graduatoria se la prova preselettiva è superata da un numero di concorrenti inferiore al numero dei posti disponibili,
TAR Lazio, Roma, III, 31.8.2017, n. 9491
Avv. Giuseppe Bruno
di Roma, RM
Letto 311 volte dal 06/10/2017
L'ammissione di un numero di concorrenti inferiore, rispetto a quello dei posti disponibili, è anomalia da correggere con scorrimento della graduatoria, nonché di un probabile difetto dell'istruttoria che ha condotto all'individuazione di una soglia. E' legittima, comunque, l'introduzione di un numero chiuso (in relazione alla domanda di figure professioanli) e di una prova preselettiva.
N. 09491/2017 REG.PROV.COLL.
N. 06999/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6999 del 2017, proposto da:
Elia Vittoria, rappresentata e difesa dagli avvocati Santi Delia, Michele Bonetti, con domicilio eletto presso lo studio Santi Delia in Roma, via San Tommaso D'Aquino n.47, come da procura in atti;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca in persona del Ministro p.t., Universita' degli Studi Bari in persona del Rettore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a) Del decreto M.I.U.R. 10 settembre 2010, n. 249, in G.U.R.I. 31 gennaio 2011, n. 24, suppl. ord. n. 23, concernente Regolamento per la “definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
b) Dei DD.MM. 30 settembre 2011, 1 dicembre 2016, n. 948, 10 marzo 2017, n. 141 e 13 aprile 2017, n. 226 anche nella parte in cui prevedono che “per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione non inferiore a 21/30” anche in ipotesi in cui i posti complessivamente messi a concorso rimangano liberi e che sia ancora possibile compensare l'insufficienza con il voto ottenuto allo scritto e all'orale;
c) Del medesimo D.M. anche in ipotesi in cui i posti complessivamente messi a concorso siano superiori al numero dei partecipanti che abbiano raggiunto tale soglia;
d) Dei medesimi DD.MM. nella parte in cui fissano una soglia nazionale minima di ammissione alle successive prove stabilita a livello nazionale nonostante le prove siano somministrate a livello locale e con soglie differenti di difficoltà;
e) del bando dell'Ateneo di Bari anche ove interpretato nel senso di non poter assegnare i posti disponibili in ordine di graduatoria e nella parte in cui non consente l'ammissione alle successive prove di parte ricorrente per tutti i motivi già spiegati in atti e in ragione del mancato ottenimento alla prova preliminare di un punteggio superiore o uguale a 21/30 e nella parte in cui riporta soglie illegittime per l'accesso;
f) della graduatoria del concorso per l'ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno della classe di concorso infanzia, nella quale parte ricorrente risulta inidonea e quindi fuori dal novero dei partecipanti alla prova scritta per non aver ottenuto il punteggio di 21 e, ove esistente, del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso nonché degli scorrimenti della graduatoria, nella parte in cui non considerano l'iscrizione di parte ricorrente;
g) della graduatoria finale (D.R. n. 2345) solo nella parte in cui non contiene parte ricorrente;
h) di tutti gli atti prodromici, precedenti, consequenziali e successivi anche se non conosciuti e, in particolare, della prova di concorso con riferimento ai quesiti nn. 49; 53; 54; 59 annullati all'Ateneo Kore di Enna e dei quesiti nn. 21; 29; 45; 58 annullati dall'Ateneo di Salerno.
per l'accertamento
del diritto di parte ricorrente di essere ammessa a sostenere la prova scritta del concorso per l'ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno della classe di concorso infanzia dalla quale è stata esclusa, nonché di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'ammissione opposta
per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno della classe di concorso per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2017 il dott. Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con il ricorso in esame, notificato e depositato il 21 luglio 2017, la ricorrente ha impugnato i decreti ministeriali in epigrafe, disciplinanti l’ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno, nella parte in cui prevedono il numero chiuso, o, comunque, nella parte in cui prevedono che per l’accesso alle prove scritte di ammissione ai corsi debba essere conseguito, in sede di prova preselettiva, un punteggio minimo pari a 21\30;
- che il MIUR si è costituito in giudizio senza produrre memorie difensive;
Ritenuto che il ricorso, passato in decisione alla camera di consiglio del 30 agosto 2017 fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, sia suscettibile di definizione mediante sentenza in forma semplificata (come da avviso datone alle parti presenti) con riferimento al precedente specifico della Sezione costituito dalla sentenza n. 8816\2017 pubblicata il 20 luglio 2017, la quale ha dichiarato l’illegittimità dei DD.MM. 30 settembre 2011, 1 dicembre 2016, n. 948, 10 marzo 2017, n. 141 e 13 aprile 2017, n. 226, nella parte in cui prevedono l’ammissione ai corsi dei soli studenti, che abbiano conseguito nelle prove preselettive una soglia minima di punteggio pari a 21, anche in caso di mancata integrale copertura dei posti programmati;
- che, infatti, in aderenza con il citato precedente, possono essere accolte le censure con cui parte ricorrente contesta che l’accesso ai detti corsi sia a numero chiuso, in considerazione del fatto che il numero dei posti previsti dal bando è superiore a quello degli ammessi, ed inoltre quelle in cui è contestata la fissazione di una soglia di accesso alle prove scritte pari a 21\30;
Rilevato che la sentenza su richiamata ha affermato che:
“Nel caso di specie, infatti, deve essere valorizzato il principio di ordine generale – a vario titolo richiamato nei suddetti motivi di ricorso - secondo cui nell’ambito della programmazione di posti accessibili per la formazione universitaria, resta ferma la legittimità dell’introduzione, anche sotto i profili del diritto comunitario, del c.d. “numero chiuso” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11.2.11, n. 898; Sez. II, 23.11.10, n. 591; Tar Lazio, Sez. III bis, 13.9.12, n. 7779), finalizzato ad effettuare il contingentamento degli accessi, in relazione sia al fabbisogno di specifiche figure professionali, sia alle strutture di formazione disponibili.
Appare altresì legittima l’effettuazione di prove preselettive, che consentano un più ordinato svolgimento delle successive prove di esame – a fronte di un eccessivo numero di aspiranti – restando però fine ultimo della selezione quello di favorire il più possibile la domanda di formazione professionale, anche in relazione agli articoli 33 e 34 della Costituzione (cfr. TAR Sicilia, PA, Sez. I, 2.2.2010, n. 1295).
Nella logica della selezione preliminare in questione, dunque, l’ammissione di un numero di concorrenti inferiore, rispetto a quello dei posti disponibili, è sintomo di un’anomalia, che avrebbe dovuto suggerire interventi correttivi: interventi, nella fattispecie non effettuati con tempestività, in via generale, dall’Amministrazione centrale, nemmeno quando a ciò invitata in sede giurisdizionale.
Come condivisibilmente rilevato nel terzo motivo di ricorso, inoltre, sembra mancata nel caso di specie un’adeguata istruttoria, in ordine alle modalità con cui è stata individuata proprio una soglia minima di 21 punti, pari ad tre quarti del massimo punteggio ottenibile (30), laddove il numero dei partecipanti non ammessi, la diversa conformazione dei quesiti nei vari Atenei, nonchè la conclusiva mancata copertura di un ampio numero di posti hanno reso evidente la presumibile, eccessiva difficoltà del test di ingresso, in modo tale da suggerire l’individuazione di una soglia minima diversa, orientata non a restringere eccessivamente la selezione vera e propria, ma ad escludere solo i candidati con un bagaglio culturale del tutto insufficiente per intraprendere il percorso formativo in questione.
Quanto sopra, tenuto conto sia dell’interesse pubblico alla disponibilità di insegnanti di sostegno qualificati, in misura sufficiente per il relativo fabbisogno, sia dei principi, di cui agli articoli 33 e 34 della Costituzione (secondo cui la garanzia del diritto allo studio si qualifica come diritto della persona: cfr. TAR Sicilia, CT, Sez. I, 1.8.2011, n. 2031), sia infine in corrispondenza dei canoni di logicità e ragionevolezza dell'operato della pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10.9.2009, n. 5434): principi, tutti, in base ai quali si deve privilegiare la tesi, volta ad assicurare lo scorrimento della graduatoria nei posti non utilizzati.”
Ritenuto quindi che gli atti impugnati devono essere annullati, perché illegittimi, e che, di conseguenza, l’Amministrazione dovrà disporre lo scorrimento delle graduatorie, formate in esito alle prove preselettive, fino a raggiungere un numero di ammessi pari alla quantità di posti disponibili;
- che i nuovi ammessi dovranno completare la fase selettiva, con organizzazione di prove supplementari, ove tale fase fosse già stata completata per gli altri concorrenti;
- che, ancora, con lo scorrimento in questione risulta soddisfatto l’interesse legittimo al corretto esercizio del potere amministrativo in ordine all’organizzazione e allo svolgimento delle prove concorsuali, fermo restando che i ricorrenti non acquisiscono titoli ulteriori rispetto alle chances di rientrare fra gli ammessi al corso di specializzazione di cui trattasi, che è solo eventuale e potrà avvenire soltanto in dipendenza della posizione in quest’ultima occupata e dell’eventuale superamento delle ulteriori prove da parte di ciascuno degli interessati;
Rilevato che le domande risarcitorie contenute nel ricorso si palesano infondate perché del tutto generiche e sfornite di qualsivoglia elemento di prova;
Ritenuto che le spese possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, nella parte in cui non consentono la copertura dei posti disponibili al termine della fase preselettiva, con conseguente scorrimento delle graduatorie di merito, formate al termine di tale fase, fino a copertura dei posti disponibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2017 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Pierina Biancofiore, Consigliere
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Achille Sinatra
Giuseppe Sapone
IL SEGRETARIO
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