Se un bando di concorso prevede per l'ammissione un’età “non superiore a 26 anni”, quando deve considerarsi superato tale limite? Il giorno del compimento del 26° anno o il giorno precedente al compimento del 27°? L'interrogativo e' stato al centro del giudizio del Consiglio di Stato, che ha preso in esame il caso di una partecipante ad un concorso indetto per l’ammissione al 17° corso biennale (2011-2013) di 490 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'arma dei carabinieri che, prevedeva appunto, tra i requisiti per l’ammissione, il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dell'età “non superiore a 26 anni”. Poiché il bando prevedeva solo un’età ” non superiore a 26 anni”, bisogna riferirsi al concetto comune, secondo il quale, “dopo il 26° compleanno, una persona ha ancora un'età di 26 anni e la conserva fino al momento in cui compie 27 anni”.